Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25331 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 11/11/2020), n.25331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel ricorso iscritto al n. 1934/2014, promosso da:

M.E., rappresentata e difesa in giudizio nel primo

dall’avv. Michele Di Fiore del foro di Napoli – rinunciante – ed

elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv. Bruno

Lo Giudice, via Ottaviano, 42; nel secondo dall’avv. Giuseppe

Romano, all’indirizzo del quale giuseppe.romano.pecavvocatinola.it

è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 122/51/13 emessa il 19 aprile

2013 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, avente

ad oggetto l’avviso di accertamento (OMISSIS) i.r.pe.f., i.v.a.,

i.r.a.p. e altro 2005.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con la sentenza 122/51/13 la Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando quella di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto da M.E. avverso l’accertamento con il quale la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Napoli aveva recuperato a tassazione ai fini i.r.pe.f., i.v.a. e i.r.a.p. le operazioni di acquisto di 13 autovetture, portate da sette fatture emesse dal venditore P.P., siccome ritenute relative ad operazioni soggettivamente inesistenti.

La Commissione ha ritenuto il P. mero intermediario, siccome del tutto privo di struttura aziendale, e la M. non in buona fede, in ragione dei contatti diretti col P. che avrebbero dovuto indurla alla consapevolezza della sua insussistenza come operatore economico.

Ricorre per la cassazione di questa sentenza, per tre motivi, la contribuente. L’agenzia resiste con controricorso.

Per la trattazione del ricorso è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 6 novembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La ricorrente deduce “violazione degli art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” e “violazione del D.P.R. n. 917 del 1987, art. 109 e della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, conv. in L. n. 44 del 2012, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Commissione Tributaria Regionale ha negato la deducibilità di costi relativi ad operazioni solo soggettivamente inesistenti.

In proposito, occorre dare atto, in esito alla memoria ex art. 378 c.p.c. della ricorrente e dei documenti ad essa allegati, che sono intervenuti provvedimenti di annullamento in autotutela del 2.9.2014 dell’Agenzia delle Entrate, certamente collegati alla L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, (nella formulazione introdotta dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, conv. in L. n. 44 del 2012), che opera, in ragione del comma 3 della stessa disposizione, quale “jus superveniens” con efficacia retroattiva “in bonam partem” e che ha statuito la deducibilità dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti.

Ne discende la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Le spese vanno, ritenendosi l’annullamento in autotutela conseguenza di ius superveniens.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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