Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25331 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. II, 09/10/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 09/10/2019), n.25331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

(art. 380-bis.1 c.p.c.)

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20962/15) proposto da:

B.C.M., (C.F.: (OMISSIS)), nella qualità di erede di

B.M., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Mauro Giuliano Giaquinto

ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, v.

Terenzio, n. 10;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso “ex lege”

dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi

uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e

EQUITALIA SUD s.p.a., (società incorporante la E.T.R. s.p.a.), in

persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: (OMISSIS));

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1238/2014,

depositata il 1 settembre 2014 (non notificata).

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Con atto di citazione notificato nel dicembre 1998 il sig. B.M. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, il Ministero delle Finanze e l’E.T.R. s.p.a. formulando opposizione avverso cartella di pagamento per l’importo di Lire 246.007.460 emessa da detta società per la riscossione coattiva di un credito dell’indicato Ministero con riferimento alla rilevata occupazione illegittima di area demaniale (nel Comune di Scalea, a monte della strada statale (OMISSIS)).

Si costituiva il giudizio il convenuto Ministero che, oltre ad instare per il rigetto della domanda attorea, avanzava domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna del B. al rilascio dell’area occupata, al rimborso delle spese necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento dei danno, anche non patrimoniale, ed alla restituzione dei frutti.

Si costituiva anche l’E.T.R. s.p.a., la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, chiedeva di essere tenuta indenne da ogni conseguenza del giudizio.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 368/2005, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’E.T.R. s.p.a., rigettava la domanda dell’attore, annullava l’iscrizione a ruolo, accoglieva – per quanto di ragione – la domanda riconvenzionale del Ministero delle Finanze, condannando il B., oltre che al rilascio del terreno demaniale occupato, al pagamento della somma di Euro 102.997,00, con la maggiorazione del 200% ai sensi della L. n. 494 del 1993, art. 8, a titolo di risarcimento del danno, nonchè della somma di Euro li 3.409,00 per il ripristino dello stato dei luoghi, respingendo, tuttavia, la domanda per il risarcimento dei danni non patrimoniali.

Decidendo sull’appello interposto dal B.M. e nella costituzione del solo appellato Ministero delle Finanze (che formulava, a sua volta, appello incidentale), la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 1238/2014, rigettava il gravame principale (previamente valutatane l’ammissibilità) ed accoglieva quello incidentale, condannando il B., a titolo di risarcimento del danno, al pagamento – in favore del suddetto Ministero – della somma di Euro 756.633,79, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

A sostegno dell’adotta decisione la Corte catanzarese rilevava che, incontroversa l’occupazione del terreno dedotto in giudizio da parte del B., la contestazione principale ineriva l’accertamento della natura demaniale o meno dello stesso, anche in considerazione della circostanza che l’appellante principale aveva prospettato la sua intervenuta sdemanializzazione. A tal proposito il giudice di appello riconfermava l’accertata natura demaniale dell’area in questione alla luce sia della documentazione amministrativa acquisita agli atti che delle effettuate c.t.u., rilevando, poi, come fosse da escludersi la dedotta sdemanializzazione, trattandosi di demanio marittimo per il quale, a tal fine, sarebbe stato necessario l’intervento di un apposito atto amministrativo di natura costitutiva, ai sensi dell’art. 35 c.n.. Dall’accertamento dell’abusività dell’occupazione del terreno demaniale conseguivano sia l’ordine di rilascio dello stesso immobile che – in accoglimento dell’appello incidentale – la condanna del B. al risarcimento dei danni in favore del Ministero delle Finanze, da quantificare nella maggior somma prima riportata, oltre che del danno corrispondente alla misura delle spese occorrenti per la rimozione delle opere realizzare sull’area demaniale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, B.C.M. (nella qualità di erede di B.M.), resistito con controricorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’intimata Equitalia Sud s.p.a. (quale società incorporante la E.T.R. s.p.a.) non ha svolto attività difensiva in questa sede.

1.1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 c.n. e dell’art. 822 c.c., nonchè l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ingiustamente ritenuto che il fondo dell’asserita occupazione abusiva da parte del genitore appartenesse al demanio marittimo.

1.2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., circa la prova della natura demaniale marittima dell’area oggetto dell’asserita occupazione da parte del suo dante causa, in uno alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1.

1.3. Con la terza doglianza la ricorrente ha prospettato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 35 c.n., artt. 829 e 2697 c.c..

1.4. Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 190 c.p.c., avuto riguardo alla sussistenza di un vizio di extra o ultrapetizione commesso con l’impugnata sentenza, sul presupposto che il giudice di appello aveva accolto la domanda di pagamento dell’indennizzo a titolo di occupazione delle aree con la maggiorazione di cui in precedenza, malgrado la stessa fosse stata proposta solo nella comparsa conclusione depositata nel giudizio di primo grado.

2. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente siccome attengono alla stessa questione e, quindi, sono all’evidenza tra loro connessi. Rileva il collegio che essi si risolvono essenzialmente in una critica circa le valutazioni di merito compiute dalla Corte di appello al fine della individuazione della natura demaniale della controversa area ritenuta illegittimamente occupata dal dante causa della ricorrente, risultando, in effetti, risollecitata una rivalutazione degli accertamenti fattuali adeguatamente e motivatamente compiuti dallo stesso giudice di appello.

Ciò premesso, deve, in primo luogo, escludersi che si sia venuto a configurare il dedotto vizio di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la Corte territoriale non ha affatto omesso alcuna valutazione delle accertate circostanze tali da incidere sulla decisione, avendo esaminato compiutamente e con motivazione logica ed adeguata – l’intera vicenda fattuale oggetto della controversia alla quale rapportare la conclusione raggiunta in punto di diritto. Osserva, poi, il collegio che la ricorrente invoca, in particolare, un riesame delle relazioni dei cc.tt.uu. e deduce la rilevanza della mancata acquisizione agli atti del verbale di consegna del 6 aprile 1939, dal quale si sarebbe dovuta desumere l’avvenuta cessione all’Amministrazione aeronautica di alcuni immobili compresi nel demanio marittimo, tra i quali si includeva quello oggetto di causa.

Senonchè, osserva il collegio, non corrisponde al vero che con l’impugnata sentenza non sia stata presa in considerazione tale circostanza fattuale (v. lo sviluppo argomentativo relativo al punto 1 della motivazione riguardante la “natura demaniale del terreno di cui si tratta”, riportato alle pagg. 4-5), specificandosi, al riguardo, che detta consegna era avvenuta soltanto al fine di realizzare un campo di volo ma, poi, l’area era stata restituita (erroneamente prima all’UTE di Cosenza e quindi) all’Amministrazione marittima con atto dell’8 maggio 1957, con una ridefinizione del confine tra demanio marittimo e patrimonio dello Stato con atto dell’11 dicembre 1984. E il giudice di appello ha accertato – sempre sulla base della conferente documentazione in atti e delle conclusioni condivise del c.t.u. – che l’area occupata dal B.M. era rimasta incorporata nel demanio marittimo e, segnatamente, dell’arenile.

Non si sono configurate, perciò, nemmeno le asserite violazioni dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., avendo la Corte territoriale deciso la causa anche sulla scorta delle conferenti prove offerte dalla P.A. (soprattutto mediante la documentazione pubblica prodotta), oltre che attraverso le cc.tt.uu. resesi necessarie.

Nè sussiste la violazione dell’art. 35 c.n., avendo il giudice di appello statuito sulla non intervenuta sdemanializzazione in conformità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la sdemanializzazione di un bene appartenente al demanio marittimo non può mai avvenire tacitamente, ossia per non essere il bene più adibito all’uso pubblico, ma o per legge o mediante un provvedimento formale del Ministro per la Marina Mercantile, di concerto con il Ministro delle Finanze, ai sensi dell’art. 35 c.n. (v. Cass. n. 2323/2000).

Si è anche ulteriormente precisato (cfr. Cass. n. 10817/2009) che, a differenza di quanto previsto dall’art. 829 c.c. – secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente – per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si include la spiaggia, comprensiva dell’arenile, non è possibile che la sdemanializzazione si realizzi in forma tacita, essendo necessaria, ai sensi dell’art. 35 c.n., l’adozione di un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa, avente carattere costitutivo.

3. Rileva, invece, il collegio che è fondato il quarto motivo.

Attraverso l’esame degli atti dei due gradi merito – ammissibile in questa sede dovendosi provvedere alla decisione sul motivo sulla scorta della valutazione del “fatto processuale” – è, invero, emerso che la domanda sull’applicazione della maggiorazione del 200% ai sensi della L. n. 494 del 1993, art. 8, era stata formulata solo in sede di comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado e che, nonostante il B.M. avesse fatto valere tale circostanza nell’atto di appello deducendo al riguardo la relativa violazione processuale, la Corte di appello ha ugualmente confermato la sentenza di prime cure anche su tale punto, non rilevando, invece, la tardività della suddetta nuova domanda (ritualmente fatta valere), siccome – per l’appunto proposta solo nella comparsa di cui all’art. 190 c.p.c..

4. In definitiva, vanno respinti i primi tre motivi ed accolto il quarto.

Sussistendone le condizioni di legge, previa cassazione dell’impugnata sentenza in relazione alla censura accolta, si può provvedere sul merito della stessa, escludendo la condanna al pagamento della somma di Euro 102.997,00, riconosciuta in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze a titolo di maggiorazione del 200% ai sensi della L. n. 494 del 1993, art. 8. Sussistono idonee e giuste ragioni, anche per effetto della reciproca soccombenza tra le parti, per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta i primi tre; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito sullo stesso, esclude la condanna al pagamento della somma di Euro 102.997,00, riconosciuta in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze a titolo di maggiorazione del 200% ai sensi della L. n. 494 del 1993, art. 8.

Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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