Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25330 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.25/10/2017),  n. 25330

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13610/2012 proposto da:

Cotea International S.r.l., in persona del legale rappresentante

p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Alfredo Fusco 104,

presso lo studio dell’avvocato Antonio Caiafa, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

O.T., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pierluigi

da Palestrina 19, presso lo studio dell’avvocato Massimo Pagliari,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA depositato il 12/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2017 dal Cons. Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto ove la Corte non

ritenga di acquisire il fascicolo d’ufficio;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Caiafa che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato Borghini Paolo, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Cotea Internazionale s.r.l., ammessa alla procedura di concordato preventivo, non omologato per il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dalla legge, ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato a due motivi e integrato da memoria, il decreto del Tribunale di Roma del 27 marzo 2012 che ha liquidato il compenso dovuto al commissario giudiziale, Dr. O.T., in difetto di presentazione e approvazione del suo rendiconto.

Il Dr. O. ha resistito con controricorso.

La causa, per la quale era stata disposta relazione ex art. 380 bis c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), è stata rimessa all’udienza pubblica dal collegio della sesta sezione civile.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Il primo motivo del ricorso si compone di due distinte ragioni di censura.

1.1) Cotea lamenta, in primo luogo, che il giudice delegato abbia respinto l’istanza da essa presentata per ottenere lo svincolo delle somme depositate per spese della procedura, rilevando che lo svincolo avrebbe potuto essere disposto solo all’esito della liquidazione di tali spese, e per l’eventuale residuo.

Sostiene in contrario che, una volta intervenuta la revoca del concordato, le somme depositate debbono essere rese immediatamente disponibili per il debitore.

1.2) Deduce, inoltre, che la L. Fall., art. 165, richiama, fra le norme che trovano applicazione nei confronti del commissario giudiziale, l’art. 39 della legge, il quale testualmente prevede che “la liquidazione del compenso è fatta dopo l’approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l’esecuzione del concordato” ed assume che il tribunale ha violato le predette disposizioni, liquidando il compenso del Dr. O. senza richiedergli la previa presentazione del rendiconto, necessaria per verificare quali fossero l’attivo inventariato ed il passivo accertato dal C.G., e senza fissare un’apposita udienza allo scopo, ancorchè si trattasse dell’unica sede in cui si sarebbero potute muovere osservazioni all’operato dell’organo della procedura.

2) La prima delle due censure nelle quali si articola il motivo va dichiarata inammissibile, in quanto volta a contestare un provvedimento del G.D., diverso da quello in questa sede impugnato, contro il quale Cotea avrebbe dovuto proporre reclamo al collegio.

3) La seconda censura è infondata.

L’obbligo di presentazione del rendiconto si correla infatti all’esercizio di poteri gestori dell’altrui patrimonio, sorti in virtù di un vincolo negoziale di carattere privatistico o in conseguenza della nomina da parte dell’autorità giudiziaria: il rendiconto rappresenta, in sostanza, lo strumento attraverso il quale il soggetto incaricato fa conoscere il risultato della propria gestione.

Va escluso, pertanto, che il rendiconto debba essere redatto e presentato dal commissario giudiziale, organo cui la legge fallimentare attribuisce funzioni composite – di vigilanza, informazione, consulenza ed impulso, complessivamente finalizzate al controllo della regolarità del comportamento del debitore ed alla tutela dell’effettiva informazione dei creditori – ma non anche di amministrazione o gestione, nè di rappresentanza del debitore o del ceto creditorio (Cass. nn. 4800/98, 11662/98).

L’assunto non trova smentita nel fatto che, a norma dell’art. 165, al commissario giudiziale si applichino (nell’attuale, così come nella previgente disciplina) della L. Fall., artt. 36,37,38 e 39, atteso che il rinvio alle citate disposizioni deve ritenersi effettuato nei limiti in cui esse sono compatibili con le specifiche prerogative dell’organo (Cass. nn. 4800/98 cit, 6187/81).

Neppure rileva, in contrario, che nella specie il C.G. abbia ritenuto di dover presentare un “rendiconto” (indicante le spese sostenute) in data successiva al provvedimento di liquidazione del compenso: in proposito è sufficiente osservare che un adempimento non richiesto dalla legge non può divenire un obbligo giuridico per effetto dell’errato convincimento della parte che ritenga di essere tenuta ad eseguirlo.

La mancata presentazione del rendiconto non preclude, d’altro canto, al debitore, in caso di revoca del concordato non seguita dalla dichiarazione di fallimento, di contestare l’operato del C.G., ove produttivo di un danno, attraverso l’esperimento di un’autonoma azione di responsabilità, nè di far valere l’inesatto suo adempimento ai compiti affidatigli, ancorchè privo di ripercussioni nella sfera economica, sindacando in sede di impugnazione il provvedimento di liquidazione del compenso per il suo eccessivo ammontare.

4) Col secondo motivo la ricorrente lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione, che il tribunale non abbia tenuto conto che il Dr. O. non aveva redatto l’inventario e che pertanto difettava l’esatta indicazione delle attività e delle passività.

5) Il motivo, che svolge una censura in fatto smentita dall’accertamento del tribunale, il quale ha espressamente posto a fondamento della liquidazione “l’attivo e il passivo risultanti dall’inventario”, è inammissibile.

Il ricorso, in conclusione, va integralmente respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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