Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25330 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 11/11/2020), n.25330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1739/2014, promosso da:

LINEA EDILE s.r.l., – corrente a (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante p.t. G.G. – rappresentata e difesa in

giudizio dall’avv. Vittorio Glauco Ebner e Martino Ebner del foro di

Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in

via Gregorio VII, 466 – Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 155/20/13 emessa il 17.05.2013

dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, avente ad

oggetto gli avvisi accertamento (OMISSIS) i.re.s., i.v.a., i.r.a.p.

2003 e altro; (OMISSIS) i.re.s. i.v.a. i.r.a.p. e altro 2004;

(OMISSIS), i.re.s., i.v.a., i.r.a.p. e altro 2005; (OMISSIS)

i.re.s., i.v.a., i.r.a.p. e altro 2006.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il 25 gennaio 2011 la Direzione Provinciale di Milano dell’Agenzia delle Entrate notificò alla Linea Edile s.r.l. gli avviso di accertamento in oggetto con i quali, nel presupposto dell’indebita utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti emessi dalla Edilhouse s.a.s. di P.A. & C., recuperò a tassazione maggiori importi ai fini i.re.s., i.v.a., i.r.a.p., applicando le relative sanzioni. Tutti gli accertamenti avevano tratto origine dalla segnalazione 25.2.2010 della Guardia di Finanza effettuata nei confronti della Edilhouse e per tutti l’Ufficio aveva ritenuto applicabile il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 2 bis che prevede il raddoppio dei termini per l’accertamento nei casi di violazioni tributarie comportanti obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p..

Gli accertamenti, impugnati davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, furono da questa annullati, essendo emersa, dai documenti prodotti dalla contribuente, l’effettività delle prestazioni fatturate.

Su appello dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale validò invece gli accertamenti, rimarcando la genericità delle fatture, il loro rilevante importo, la mancanza di una base contrattuale e ritenendo non provata, da parte della contribuente, l’effettività delle prestazioni sottese alle fatture utilizzate.

Ricorre per la cassazione di questa sentenza Linea Edile s.r.l. per cinque motivi, ulteriormente illustrati con memoria ex art. 380 bis c.p.c..

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 6 novembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo domandando dichiararsi l’inammisibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, (nel testo introdotto dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, commi 24 e 25 convertito, con modificazioni, in L. n. 248 del 2006, in vigore dal 4 luglio 2006) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” in quanto la sentenza, relativamente agli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005, non si era pronunciata in ordine alla questione, riproposta in sede d’appello, della tempestività dei corrispondenti accertamenti e della corretta applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 anche in riferimento a quanto statuito dalla sentenza 247/11 della Corte costituzionale.

Il motivo, espressamente riferito alla violazione di norme di diritto, è parzialmente fondato.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che la ricorrente censura per non avere indagato sulla sussistenza dei presupposti per l’inoltro della denuncia ex art. 331, per ciascuno degli dell’accertamento; nonchè sull’effettivo inoltro senza ritardo della denuncia entro il termine previsto ordinariamente per l’accertamento, non ha violato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, nella formulazione all’epoca vigente, in quanto la rilevanza penale della condotta della Linea Edile s.r.l. (oltre che del rappresentante della Edilhouse s.r.l.) era stata segnalata dalla Guardia di Finanza “per l’autonoma responsabilità amministrativa e penale della stessa in merito alla contabilizzazione/dichiarazione di elementi negativi certificati da fatture relative ad operazioni inesistenti”; locuzione nella quale il riferimento ai reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 era implicito. In questo contesto, il raddoppio dei termini per l’accertamento non richiedeva ulteriore specifica motivazione.

Riguardo poi all’effettività e alla tempestività della denuncia, la norma, nella formulazione vigente pro tempore, non prevedeva nè che la denuncia fosse stata fatta nè che essa avvenisse entro il termine ordinario dell’accertamento (cass., 17586/’19; Cass., 11171/2016).

Il motivo è invece fondato riguardo all’accertamento avente ad oggetto l’IRAP, la cui disciplina non è protetta da sanzione penale (Cass., 26569/2019, Cass., 10483/2018; Cass., 9322/2017; Cass. 26037/2016).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4 e art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4″ in quanto la sentenza evidenzia una radicale contraddizione sul problema della sussistenza stessa delle false fatturazioni per operazioni obiettivamente inesistenti contestate, ignorando il dato, emergente dallo stesso verbale della Guardia di Finanza, dell’esistenza e dell’operatività della Edilhouse srl quantunque nelle vesti di mera somministratrice di manodopera.

Il motivo è infondato.

In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 2258/’18; Cass., 23940/’17)

Nel caso di specie non può affermarsi che nè che la motivazione sia inesistente nè che sia solo apparente, posto che la fittizietà oggettiva delle operazioni è stata giustificata dal fatto che nella quasi totalità delle fatture le prestazioni descritte erano generiche, in violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 anche in relazione alla rilevanza degli importi, alla mancanza di contratti scritti, dell’indicazione dei luoghi di esecuzione dei lavori, di stati di avanzamento, del materiale impiegato, ecc.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “violazione dell’art. 2700 c.c. nonchè dell’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”, avendo la CTR attribuito valore di fede privilegiata al rapporto della Guardia di Finanza.

Il motivo è inammissibile.

In nessun punto della motivazione della sentenza si fa riferimento ai documenti di fede privilegiata previsti dall’art. 2700 c.c. e alla querela di falso. La sentenza ha ritenuto la documentazione prodotta dalla contribuente inidonea a superare il valore probatorio di quanto risultante dal pvc della Guardia di Finanza.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)” e, in particolare di tutta i documenti prodotti nei giudizi di merito e delle dichiarazioni rese dai rappresentanti legali delle due società, G.V. (per la società ricorrente) e P.A. per Edilhouse: documenti e dichiarazioni che avrebbero dimostrato – come del resto sarebbe emerso dallo stesso pvc della Guardia di Finanza – la realtà delle operazioni economiche sottostanti le fatturazioni di Edilhouse srl a Linea Edile srl.

Premesso che la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è applicabile anche ai ricorsi avverso le sentenze emesse dai giudici tributari (Cass. Sez. u. 8053 del 2014), l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, ha introito nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., n. 27415 del 2018; cass., n. 14802 del 2017; Cass. 23940 del 2018).

Nel caso di specie, la CTR ha preso in esame i documenti prodotti dalla ricorrente, come sopra si è detto, rilevando che nella quasi totalità delle fatture le prestazioni descritte erano generiche, in violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 anche in relazione alla rilevanza degli importi, che mancavano contratti scritti, che mancavano l’indicazione dei luoghi di esecuzione dei lavori, ecc. Ha anche specificamente affermato che non rilevavano nè le opposte risultanze contabili nè le contabili di pagamento, essendo le prive indispensabili per dedurre i costi e non costituendo le seconde prove certe dell’effettivo pagamento. La mancata considerazione delle dichiarazioni rese da G. e P. si spiega agevolmente con la non decisività di quelle dichiarazioni, provenienti da persone interessate alla vicenda processuale anche sul piano della rilevanza penale delle condotte.

La doglianza della ricorrente quindi riguarda sostanzialmente la valutazione del materiale probatorio, che esula dalla cognizione della Corte.

Il quinto motivo, concernente la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, commi 4 e 5, va ugualmente rigettato in ragione di quanto osservato riguardo al motivo precedente.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo limitatamente all’accertamento IRAP; rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto nei termini di cui in motivazione, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

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