Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2533 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, (ud. 25/06/2018, dep. 30/01/2019), n.2533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2918/2017 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO COLLI ALBANI 32,

presso lo studio dell’avvocato ALFONSO DELLARCIPRETE, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DI.SE., elettivamente domiciliano in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI

4, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO CORONAS, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE CORONAS

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ALLIANZ SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 20587/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 27/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/06/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

RILEVATO

che:

D.M., con atto di citazione del 16/1/2012, convenne davanti al Giudice di Pace di Roma Di.Se. e l’Allianz S.p.A. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti in un incidente stradale occorso in data (OMISSIS) quando, alla guida della propria autovettura in (OMISSIS), venne urtato da un’altra autovettura di proprietà e condotta dal Di., assicurata presso detta s.p.a., che si immetteva nel flusso della circolazione da un’area di parcheggio. Il Di. si costituì in giudizio affermando che l’incidente si era verificato per esclusiva responsabilità dell’attore e il Giudice di Pace di Roma, rilevata – a suo dire – l’irritualità dell’evocazione in causa del terzo danneggiante, nell’ambito di un’azione di risarcimento diretto ai sensi dell’art. 149 Codice delle Assicurazioni Private, ne dichiarò l’estromissione dal giudizio e procedette all’espletamento di CTU medico-legale sulla persona dell’attore. Trattenuta poi la causa in decisione, il Giudice ritenne che la presenza in causa del responsabile civile non fosse conforme all’art. 149 C.d.A. e che, in base al comma 6 del medesimo articolo, l’assicuratore della responsabilità civile poteva intervenire e chiedere l’estromissione dell’assicuratore del danneggiato trasformando la procedura alternativa in quella tradizionale, con diritto del convenuto di essere risarcito delle spese sostenute per la sua irrituale chiamata in causa. Ciò premesso, in parziale accoglimento della domanda, il Giudice di Pace condannò Allianz, contumace, a risarcire il danno nella misura di Euro 1.900 oltre interessi e dichiarò l’estromissione del Di. dal giudizio, liquidando in suo favore le spese di costituzione in Euro 450, oltre accessori.

Il D. propose appello e il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20587 del 27/10/2016, ritenne l’appello manifestamente infondato motivando circa la insussistenza, nel nostro ordinamento, della possibilità di procedere, in assenza di consenso di tutte le parti interessate, all’estromissione dalla causa di un soggetto che vi partecipa senza una sentenza che lo decida. Ad avviso del Tribunale l’ordinanza pronunciata nel corso del giudizio di primo grado, che aveva deciso per l’estromissione del Di., doveva essere considerata equivalente ad una sentenza, con il conseguente avvenuto decorso del termine di impugnazione e la tardività dell’appello. Dichiarando l’appello inammissibile il Tribunale ha rigettato le domande di D. e lo ha condannato a pagare le spese del grado.

Avverso quest’ultima sentenza D.M. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso Di.Se..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo (violazione dell’art. 177 c.p.c. in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4) censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’ordinanza di primo grado avesse il valore di sentenza, in contrasto con l’art. 177 c.p.c., secondo il quale le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa e possono essere sempre modificate e revocate dal giudice che le ha pronunciate.

1.1 Il motivo è fondato.

La questione dell’idoneità dell’ordinanza nel caso di specie sfugge in tanto all’art. 108 c.p.c., dato che non si trattò di estromissione su accordo delle parti, ma di estromissione pronunciata su unilaterale iniziativa del giudice. Inoltre, la sentenza di primo grado, provvedendo sulle spese, aveva dimostrato che la parte era rimasta tale nel processo, non comprendendosi altrimenti la statuizione sulle spese a suo favore. La forma della pronuncia, a norma dell’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 5, avrebbe dovuto essere la sentenza, perchè si trattava di un provvedimento che decideva alcune questioni e disponeva la prosecuzione del giudizio per altre, sicchè il capo di sentenza che ha pronunciato in senso contrario deve essere cassato.

2. Con il secondo motivo (violazione degli artt. 112,113 e 345 c.p.c., nonchè artt. 144 e 149 C.d.A., In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui avrebbe accolto un’eccezione inammissibile ex art. 345 c.p.c. – quella secondo la quale il D., avendo optato per l’azione di risarcimento diretto – non poteva ottenere la cumulativamente richiesta declaratoria di responsabilità del Di.. Il Giudice avrebbe errato nel non considerare che la chiamata in causa del responsabile danneggiante rispondeva al diritto attoreo di conseguire sia un vantaggio sostanziale (e cioè una sentenza facente stato anche nei confronti del terzo chiamato in causa) sia quello processuale, come quello di ottenere l’interrogatorio del convenuto, di guisa che la sua chiamata in giudizio avrebbe dovuto essere valutata come del tutto compatibile con l’azione diretta e tale non solo da escludere l’estromissione ma da richiedere il litisconsorzio necessario con il danneggiante.

2.1 Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso decreto (Cass., 6-3n. 21896 del 20/9/2017).

Ne consegue che la parte responsabile civile, in quanto litisconsorte necessario, non poteva essere estromessa, al di là del fatto che, per quanto osservato a proposito del primo motivo, l’estromissione in realtà non era neppure in concreto avvenuta.

3. Con il terzo motivo (violazione delle norme della L. n. 27 del 2012 e del D.M. n. 55 del 2014) il ricorrente lamenta che, in assenza di profili di propria colpa grave e della presenza di contrasti in giurisprudenza e in dottrina circa la proponibilità della citazione in giudizio anche del responsabile dell’evento lesivo nell’azione diretta, il Tribunale di Roma avrebbe errato nel liquidare le spese di giudizio aumentate, a carico dell’appellante, di un terzo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 8, come pure nel disporre il pagamento, in favore dell’erario di una somma pari all’importo del contributo unificato.

3.1 Il motivo, stante la cassazione della sentenza e la conseguente caducazione della statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 1, resta assorbito.

4. Conclusivamente il ricorso va accolto quanto ai primi due motivi e la sentenza va cassata in relazione.

Non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la riforma della sentenza di primo grado, quanto alla statuizione sulle spese a favore del Di.. Costui va condannato a restituire al D. la somma di Euro 450, oltre accessori.

Lo stesso Di. va condannato a pagare al D. le spese del grado di appello liquidate in Euro 500, oltre accessori e quelle del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.400 oltre accessori e spese generali al 15%, come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, sulle spese del rapporto processuale tra il D. ed il Di., condanna quest’ultimo a restituire al D. le spese del primo grado del giudizio liquidate in Euro 450, oltre accessori; condanna il Di. alle spese del giudizio di appello liquidate in Euro 500, oltre accessori e a quelle del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.400 oltre accessori e spese generali al 15%. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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