Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2533 del 05/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2533 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 19933-2012 proposto da:
HOTEL SOLEMAR SRL 00416500635, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI
PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PASQUARELLA POTITO MARIA giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

Data pubblicazione: 05/02/2014

avverso la sentenza n. 217/17/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 6/05/2011, depositata
il 27/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 19933 sez. MT – ud. 23-01-2014
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:

La CTR di Napoli ha respinto l’appello della “Hotel Solemare srl” -appello proposto
contro la sentenza n.32-08-2010 della CTP di Napoli che aveva già respinto il
ricorso della predetta società- ed ha così confermato l’avviso di accertamento per
rettifica del classamento di una unità immobiliare sita in Ischia (Napoli) e destinato
ad uso commerciale, in variazione della proposta fatta dalla parte contribuente in sede
di accatastamento: a fronte della proposta del seguente classamento: cat.D/1; c1.1;
cons.22 mq (rendita € 57.894,82) l’Agenzia aveva accertato la rendita € 101.010,00.
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che l’appello doveva ritenersi
fondato su motivi del tutto generici, tanto da non potersi individuare le ragioni di
diritto e di fatto che sorreggono l’impugnazione della pronuncia; evidenziando inoltre
che la eccezione di difetto di motivazione del provvedimento non poteva considerarsi
fondata, avendo l’Agenzia riportato analiticamente il criterio adottato e gli elementi
di calcolo valorizzati per la rettifica; evidenziando infine che la delibera comunale
richiamata a sostegno del ricorso introduttivo (e poi depositata in una con l’appello)
riguardava l’aggiornamento del contributo di costruzione ed aveva quindi finalità del
tutto diverse dalla determinazione ed attribuzione della rendita catastale.
La contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia del territorio si è costituita con atto finalizzato alla sola partecipazione
all’udienza di discussione.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.

3

letti gli atti depositati

Infatti, entrambi i motivi di impugnazione (il primo centrato sul vizio di motivazione
perplessa e contradditoria; il secondo centrato sul vizio di motivazione
contraddittoria) appaiono essere stati inammissibilmente proposti, non essendo stato
identificata la ragione della asserita contradditorietà del ragionamento utilizzato dal
giudice di appello: con il primo motivo la parte si duole —sostanzialmente-

ben si intende, il provvedimento di classamento qui impugnato); con il secondo
motivo si duole —invece- di erronea interpretazione da parte del giudicante del
documento dianzi identificato come “delibera comunale”, per la concludenza che ad
esso avrebbe dovuto essere attribuita ai fini dell’impugnazione del classa mento.
Nulla —insomma- che riveli contradditorietà del ragionamento decisionale, e perciò
che sia coerente con la rubrica dei motivi nei quali appare identificato il vizio che la
parte ricorrente ha inteso censurare.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 5 maggio 2013.

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la sola parte ricorrente ha depositato memori illustrativa, il cui contenuto non
induce questa Corte a rimeditare gli argomenti posti a fondamento della proposta del
relatore;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

4

dell’irrituale rinvio fatto nella motivazione della sentenza ad un documento (cioè, se

Così deciso in Roma il 23 gennaio 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

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