Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2533 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 02/02/2011), n.2533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.G.G., rappresentato e difeso, giusta delega a margine

del ricorso, dagli Avv.ti Annecchino Marco, Franco Sciarretta e

Domenico Parrotta, elettivamente domiciliato nel loro studio, in

Roma, Via G.G. Belli, 39;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 17/22/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma, Sezione n,22, in data 18.01.2008, depositata il 14

marzo 2 008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

17 novembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Carlo Destro.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso iscritto al n. 10198/2009 R.G. è chiesta la cassazione della sentenza n. 17/22/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 22, il 18.01.2008 e DEPOSITATA il 14 marzo 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato il gravame del contribuente e confermato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto legittimo il provvedimento di revoca del beneficio fiscale, opinando per l’infondatezza delle eccezioni proposte dal contribuente, secondo cui il provvedimento di recupero era intervenuto tardivamente e la notifica dell’avviso di liquidazione era irrituale.

Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione delle cartelle di pagamento per le imposte di registro, ipotecaria e catastale, a seguito revoca benefici fiscali goduti in sede di rogito per mancato trasferimento della residenza nel prescritto termine, censura l’impugnata decisione, per contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo sotto un duplice profilo, nonchè per insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo sotto tre profili. L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;

Ritenuto che la decisione di appello ha considerato valida la notifica dell’avviso di liquidazione, reputando la stessa “avvenuta nell’effettiva residenza del contribuente, sia per il valore presuntivo della verifica anagrafica sia per la dichiarazione del consegnatario”;

Considerato che, nel caso, i Giudici di merito, hanno ritenuto valida la notifica, sia sulla base della certificazione anagrafica in atti sia pure in considerazione del fatto che il consegnatario dell’atto, rinvenuto all’indirizzo indicato, si era ricevuto il plico indirizzato al L.G.G., senza nulla opporre;

Considerato che le allegazioni del contribuente non sono state, evidentemente, ritenute idonee a contrastare e vincere l’efficacia probatoria degli elementi valorizzati e ritenuti decisivi;

Considerato che la valutazione degli elementi fattuali esaminati, quale operata dal Giudice di merito, sotto il profilo logico-formale, è corretta;

Considerato, pertanto, che i motivi del ricorso devono ritenersi infondati, in base al condiviso principio secondo cui “Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, può investire il risultato dell’accertamento dei fatti e della loro valutazione, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, soltanto nei limiti del controllo del processo logico seguito da quel giudice per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in errori di diritto o in vizi di ragionamento il giudice di legittimità, non potendo riesaminare il fatto, deve argomentare la pronunzia relativa ai ricorsi che involgono questioni relative all’accertamento dei fatti e alla loro valutazione, anche con motivazione estremamente succinta, con il semplice rilievo della sussistenza o meno della correttezza e della sufficienza della motivazione della sentenza impugnata, atteso che l’obbligo di motivazione è stabilito a suo carico – in relazione al solo ricorso per violazione di legge – per svolgere il compito istituzionale della Corte Suprema di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme applicazione della legge” (ex multis Cass. n. 16204/2005);

Ritenuto che, per tale ragione, in base al trascritto e condiviso principio, il ricorso va rigettato;

Considerato, altresì, che la peculiarità della questione, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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