Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25329 del 29/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 29/11/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 29/11/2011), n.25329
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 3052/2011 proposto da:
P.M.L. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso la sentenza n. 643/2010 del GIUDICE DI PACE di BITONTO del
15/12/2010, depositata il 16/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che:
– si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c.;
– la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:
“Il ricorso appare inammissibile per varie ragioni concorrenti, ognuna peraltro di per sè decisiva:
– è stato proposto personalmente dalla parte, senza il patrocinio di un avvocato abilitato alla difesa davanti alle giurisdizioni superiori;
– non è stato notificato ad alcuno;
– è rivolto contro una sentenza soggetta non a ricorso per cassazione ma ad appello.
Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1”;
– nè il ricorrente nè il pubblico ministero si sono avvalsi delle facoltà di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2;
– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;
– il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile;
– non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non essendovi stata costituzione di parti diverse dal ricorrente.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011