Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25329 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.25/10/2017),  n. 25329

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.N., quale liquidatore di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione,

rappr. e dif. dall’avv. Simonetta De Sanctis Mangelli, elett. dom.

in Roma, presso lo studio legale di questa, in via Tommaso Salvini

n. 55, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona dei curatori

fall. p.t., rappr. e dif. dall’avv. Angelo Castagnola e dall’avv.

Federico Canalini, elett. dom. in Roma, presso lo studio del

secondo, in via Collazia n. 2/F, come da procura a margine

dell’atto;

– controricorrente –

TEOFARMA s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv.

Ferruccio Auletta e dall’avv. Andrea Zoppini, elett. dom. in Roma,

presso lo studio del secondo, in via Giovanni Nicotera n. 31, come

da procura in calce all’atto;

POLICHEM s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv.

Giuseppe Nicola Bordino e dall’avv. Francesco Picone, elett. dom. in

Roma, presso lo studio del secondo, in via Gramsci n. 22, come da

procura in calce all’atto;

FARMITALIA s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv.

Mario Libertini e dall’avv. Riccardo Sudano, elett. dom. in Roma,

presso lo studio del primo, in via Boezio n. 14, come da procura in

calce all’atto;

– controricorrenti –

R.M.M., ITALCHIMICI s.p.a.;

– intimati –

per la cassazione del decreto Trib. Milano 18.4.2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 7 giugno 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udite le parti nelle persone degli avvocati Del Pozzo per il

ricorrente, Castagnola per il fallimento, Castiglione, Picone,

Auletta per rispettivamente Farmitalia, Polichem, Teofarma.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.N., quale liquidatore di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, impugna il decreto Trib. Milano 18.4.2012, con cui è stato dichiarato inammissibile il suo reclamo avverso il decreto 20.2.2012 con cui il giudice delegato del fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, dopo aver ordinato (a tenore del controricorso, in data 14.12.2011 e non il 14.1.2011, come riportato in decreto e in ricorso, parendo questa la data del dichiarato fallimento) la vendita dei “diritti di 20 specialità medicinali connessi alla autorizzazione in commercio (A.I.C.) di cui è titolare la fallita”, fissando l’udienza di gara del 31.1.2012, aveva rigettato la sospensione, chiesta dai reclamanti ai sensi della L. Fall., 10 febbraio 2012, art. 108, allorchè per alcuni farmaci il prezzo era stato pagato e per altri era imminente il trasferimento con atto notarile.

2. Ritenne il collegio che, essendo la vendita coattiva avvenuta con procedura competitiva e trattandosi di beni mobili, l’effetto reale di trasferimento del bene si verifica già con l’integrale pagamento del prezzo, operando l’intervento del notaio ad assicurare mera efficacia ricognitiva dell’atto traslativo in funzione dell’autorizzazione in commercio dei medicinali (A.I.C.). Ne consegue che, per la maggioranza dei farmaci e con esclusione del solo Mabenecs, l’istanza di sospensione era tardiva già ab origine, ma ormai difettando in fatto e per tutti (e sei, quelli venduti) l’interesse al reclamo, posto che il provvedimento di diniego della sospensione a sua volta era posteriore al completamento di tutte le fattispecie traslative.

3. Tale ratio decidendi assorbiva l’esame dei motivi di reclamo, in punto di difetto di motivazione e mancanza del parere del comitato dei creditori, violazione del termine per proporre l’istanza sospensiva, incongruità del prezzo.

4. Il ricorso è su tre motivi, cui resistono con controricorso il fallimento, nonchè Polichem s.r.l., Teofarma s.r.l., Farmitalia s.r.l., aggiudicatari dei diritti di cui alla citata gara. Hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. il primo, il secondo e il quarto controricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotta dal ricorrente la violazione della L. Fall., art. 108, oltre al vizio di motivazione, avendo errato il tribunale nel negare al liquidatore D. l’interesse ad agire in virtù dell’avvenuto perfezionamento della vendita, posto che il curatore non poteva perfezionare la vendita pendendo il termine di 10 giorni per impugnarla.

2. Con il secondo motivo si censura il decreto per avere omesso la motivazione circa le dedotte violazioni da parte del giudice delegato con riguardo alla disposta procedura di vendita, essendosi limitato a rinviare “alle ragioni espresse dai curatori” e senza acquisire il parere del comitato dei creditori.

3. Con il terzo motivo si deduce la mancata pronuncia del tribunale in ordine agli errati valori presi a base del prezzo di vendita dei medicinali, specie se confrontati con i valori, già prudenziali, assunti dal perito della società in sede di deposito della domanda di concordato o con quelli nel frattempo incrementati.

4. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità per come variamente formulata dai controricorrenti. Che l’impugnazione proposta subisca i limiti denominativi, per quanto superficialmente apposti dal proponente, è escluso dal tenore sostanziale che essa assume alla stregua delle censure che vi compaiono descritte, per cui, nella specie, si tratta di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7.

5. Parimenti, la sua astratta ammissibilità è indubbia, come già statuito da questa Corte con riguardo al “provvedimento di sospensione della vendita di un compendio immobiliare in sede fallimentare, ancorchè disposta dal curatore, ai sensi della L. Fall., art. 107, comma 4 (nella versione riformata e corretta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 94 ed del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 7), successivamente confermata dal giudice delegato, in sede di reclamo e, quindi, dal tribunale, in quanto l’attribuzione di tale potere anche al curatore non modifica la natura decisoria e definitiva del provvedimento impugnato” (Cass. 2164572011, cui adde Cass. 5203/2014 e, sulla configurazione di diritti soggettivi quanto alle vendite nell’amministrazione straordinaria, Cass. s.u. 13451/2017). Detti precedenti consentono, anche nella presente sede e stante l’omogeneità di ratio, di affermare che, per un verso, il provvedimento sulla sospensione ovvero sul perfezionamento della vendita, a maggior ragione è impugnabile per cassazione allorchè sia stato adottato, come nella specie, ove il programma liquidatorio abbia investito il giudice delegato della conduzione diretta dell’esperimento competitivo. Per altro verso, essi confermano che le impugnazioni di merito, inquadrate nell’istituto del reclamo di cui alla L. Fall., art. 26, comma 1, contemplano la corte d’appello unicamente quale organo di seconda istanza ove quello di prima istanza sia stato il tribunale, senza cioè che anche l’originario provvedimento, ove assunto dal giudice delegato (ovvero, L. Fall., ex art. 36, dal curatore o dal comitato dei creditori), determini un terzo ordine di impugnazione di merito: non solo per non condivisibile illogicità di tale lettura (che privilegerebbe uno stravagante controllo allungato sulle determinazioni monocratiche o di organi concorsuali non giurisdizionali, contrariamente all’intento di evidente razionalità organizzativa e spostamento di competenze doppiamente perseguito dalle riforme del D.Lgs. n. 5 del 2006 e successive modifiche), ma proprio per la chiara corrispondenza, già ospitata nella lettera dell’art. 26, cit. comma 1, che riferisce la competenza sul reclamo, rispettivamente al tribunale ovvero alla corte d’appello, a seconda che l’atto impugnato sia del giudice delegato ovvero del tribunale, schema replicabile anche per altre vicende impugnatorie endoconcorsuali (tipizzate, come ad esempio il reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato fallimentare L. Fall., ex art. 131 o meno testuali, come ad esempio il reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di rendiconto del curatore L. Fall., ex art. 116).

6. Va parimenti rigettata l’eccezione di inammissibilità per intervenuto giudicato interno, non essendo stato impugnato il decreto di vendita dei farmaci, quale disposto dal giudice delegato e con riguardo a prezzi-base poi contestati anche nella presente vicenda. In essa invero si fa questione del mancato ovvero errato esercizio del potere di arresto della liquidazione e definizione traslativa della vendita, ciò indicando un’autonoma fattispecie provvedimentale che, per quanto riflessiva di determinazioni anche giudiziali anteriori, se ne smarca ove comunque il giudice ha adottato altra statuizione nominativamente inquadrata tra i suoi poteri conformativi dalla L. Fall., art. 108, comma 1 e art. 107 commi 2 e 4, dunque essa meritando una sede a sè stante di verifica giudiziale quanto ai suoi presupposti, che non coincidono con quelli assunti nel decreto di fissazione della vendita.

7. Il primo motivo è infondato. La tesi per cui alla facoltà di richiedere la sospensione della vendita disposta ovvero un provvedimento interdittivo del suo perfezionamento, entro dieci giorni dal prezzo offerto, per cui tale dilazione temporale si risolverebbe in un limite normativo a concludere il relativo procedimento, è destituita di fondamento. Invero nessun effetto sospensivo ex lege discende già dalla costruzione organizzativa della L. Fall., art. 108, comma 1, che, tra l’altro, impernia il potere di sospensione del giudice delegato delle “operazioni di vendita” sulla sussistenza dei gravi e giustificati motivi, distinguendo tale ipotesi da quella del blocco interinale del “perfezionamento della vendita”, riservato al diverso caso di un prezzo nel frattempo acquisito e sollecitato da istanza entro 10 giorni, dilazione che per questa sola vicenda opera. Dopo la riforma della L. Fall., art. 108, è invero più netta, secondo una evidente ratio di stabilità che le vendite forzate devono assumere per garantire attrattiva presso i terzi e affidamento interno sul risultato liquidatorio, la stessa linea di demarcazione del citato potere d’intervento che non può più spingersi oltre il limite dell’avvenuto “perfezionamento della vendita”. Dunque, premesso il difetto di una portata generale del citato termine, la stessa discrezionalità motivata dell’adozione dei corrispondenti provvedimenti, che possono anche essere di segno negativo, attesta che la previsione del limitato incidente impugnatorio che si instauri avverso il loro non condiviso impiego non ha alcuna relazione con la linearità procedimentale cui è tuttora ispirato il sistema della liquidazione concorsuale, vi concorra o meno in modo diretto l’attività giudiziale, come accaduto nella fattispecie.

8. Ne consegue che, in concreto non sospesa la vendita ovvero non disposto l’arresto degli atti che conducono al perfezionamento della stessa, questa – ove avvenuta – funge da sbarramento logico allo stesso interesse a conseguire un provvedimento idoneo a determinare una regressione di fase. E’ quanto accaduto avanti al giudice delegato di Milano, al quale è stato chiesto di sospendere o bloccare vendite già avvenute o che tali dovevano considerarsi, perchè comunque non sospese, all’epoca dell’adozione del provvedimento finale poi impugnato avanti al tribunale. Si applica cioè lo stesso principio, già espresso da Cass. 4760/2002 e Cass. 1344/2011 e con riguardo al raggiunto effetto traslativo, quale barriera che preclude ogni modifica o revoca dei precedenti provvedimenti preordinati alla liquidazione. La vendita, a regime competitivo, ha infatti avuto riguardo a beni mobili, si è svolta davanti al giudice delegato, ha così assunto i tratti della vendita coattiva, benchè non culminante in un decreto di trasferimento, essendo stata allestita per acquisire nel contesto di guida del giudice il miglior prezzo, infine, individuato lo stesso per l’offerta, è terminata con il relativo versamento, posto che il ministero del notaio ha solo soddisfatto la necessità ricognitiva di un atto traslativo avvenuto, funzionale al trasferimento dell’A.I.C. per i farmaci. Può così ripetersi, in continuità con indirizzo pur maturato nel regime concorsuale anteriore al D.Lgs. n. 5 del 2006, ma con differenze irrilevanti sul punto, che “la vendita mobiliare fatta ad offerte private, ai sensi della L. Fall., art. 106, costituisce modalità tipica del procedimento di liquidazione coattiva dell’attivo fallimentare e, pur lasciando ampi margini di discrezione al giudice delegato nel dettarne in concreto i profili attuativi, non può equipararsi alla vendita volontaria. Ne consegue che l’effetto reale di trasferimento del bene non è riconducibile al consenso del curatore (che non assume il ruolo di parte) come momento perfezionativo del contratto, ma, in ragione della natura di vendita giudiziale (espropriazione forzata), l’effetto traslativo, analogamente alla vendita all’incanto (art. 540 c.p.c.), si verifica esclusivamente con l’integrale pagamento del prezzo” (Cass. 5466/1997, 9624/1993, ripresa da Cass. 14103/2003). L’effetto traslativo si costituisce dunque secondo l’ordinario regime civilistico, nel quale il ricorso all’autorità giudiziale innesta autonomi segmenti di regolarità nella individuazione della controparte contrattuale del curatore, fermo il più generale concorso a definire il regime coattivo mediante l’esercizio dei poteri di purgazione (Cass. 3310/2017).

9. Il secondo motivo è infondato, perchè da un lato la censura che ha investito la motivazione ed il procedimento seguito dal giudice delegato è parsa obiettivamente assorbita dal rilievo preliminare affrontato dal tribunale in punto di carenza d’interesse, dall’altro nessun limite può rinvenirsi nel decreto del primo giudice che si sia avvalso di una motivazione per relationem, nel caso rinviante all’avviso negativo sul merito espresso dal collegio curatoriale. Infine, difetta di decisività la contestazione sul vizio procedurale in cui sarebbe incorso, ancora il giudice delegato, omettendo di acquisire il parere del comitato dei creditori: non solo perchè non è indicato quale sicuro e diverso esito avrebbe potuto avere il rispetto di tale prescrizione, come cioè avrebbe inciso sul diniego di blocco liquidatorio un parere per sua natura non vincolante, ma in fatto, avuto riguardo alla già prestata adesione del comitato dei creditori alla congruità dei prezzi-base, va esclusa ogni residua carenza di completezza e logicità istruttoria.

10. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto, al pari della sua considerazione di evidente assorbimento nella motivazione del tribunale, anche in questa sede la censura sul difetto di congruità dei prezzi di vendita appare travolta, per irrilevanza, dall’esito delle contestazioni riassunte nei motivi precedenti.

11. Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese del ricorrente secondo la regola della soccombenza e liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 8.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge, in favore di ciascun controricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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