Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25329 del 20/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/09/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 20/09/2021), n.25329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10749-2020 proposto da:

O.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CATERINA BOZZOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4150/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 3 ottobre 2019, con il quale è stata respinta l’impugnazione avverso la decisione di primo grado, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della domanda di protezione internazionale o umanitaria;

– che non spiega difese l’amministrazione intimata, la quale si è costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale discussione della causa, senza formulare deduzioni.

Diritto

CONSIDERATO

– che i motivi deducono:

1) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, con mancata cooperazione istruttoria, per non avere il giudice del merito concesso la protezione sussidiaria;

2) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, con riguardo alla protezione umanitaria, con motivazione illogica e contraddittoria, perché non ha considerato come la Nigeria viva una situazione di povertà, ed inoltre egli è cieco dall’occhio sinistro;

– che il giudice del merito ha ritenuto non credibile il richiedente, ed insussistente ogni elemento fondativo della richiesta protezione, in particolare alle circostanze relative al pericolo addotto a fondamento della domanda: ciò, dopo avere accuratamente esaminato il suo racconto, reputato generico ed incoerente, attesa ogni mancanza di riferimenti; che, quanto alla protezione sussidiaria, pertanto, non ne sussistono i presupposti, sulla base di un ampissimo esame delle fonti sulla situazione nel paese di provenienza; che, quanto alla protezione umanitaria, il richiedente non è meritevole della stessa, in ragione della stessa mancanza di allegazioni di situazioni di particolare vulnerabilità, che vadano oltre la circostanza di essere cieco da un occhio, senza mai allegare neppure l’esigenza di cure specifiche cui debba essere sottoposto;

– che il ricorso è inammissibile in tutti i suoi motivi;

– che, invero, essi pretendono di ripetere l’ampio giudizio sul fatto e sulla credibilità complessiva del richiedente, operato dal giudice in sede di giudizio di merito, e qui non ripetibile;

– che le doglianze del ricorrente consistono nella mera riproposizione di rilievi già sottoposti ai giudici del merito in relazione a una situazione di minaccia alla quale egli sarebbe sottoposto nel suo paese di origine; ed egli sostiene che il giudice del merito avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la narrazione e non avrebbe operato i necessari accertamenti in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria: tuttavia, tali motivi i) non sono riconducibili ad una censura di violazione di legge, dal momento che, in verità e nella sostanza, non mettono in alcun modo in discussione il significato e la portata applicativa della disposizione richiamata in rubrica, ma si limitano a censurare la concreta applicazione che di esse il giudice di merito ha fatto, sulla base del materiale istruttorio giudicato rilevante, per i fini del rigetto della domanda proposta; ii) non sono neppure riconducibili ad una censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giacché si omette totalmente di individuare un qualche fatto storico che il giudice di merito non avrebbe considerato;

– che il giudice del merito – con argomentazione approfondita, la quale fa perno su profili cronologici e contraddittorietà del racconto -non ha ritenuto il racconto verosimile: e, al riguardo, questa Corte ha chiarito come “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 3, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 3, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503) e “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340, fra le molte): ed il giudice del merito ha esaminato le dichiarazioni del richiedente, con proprio accertamento insindacabile in fatto, ed ha motivato largamente le ragioni per cui esse sono solo in parte attendibili ed affidabili;

– che, inoltre, a fronte dei generici rilievi del richiedente, il Tribunale ha correttamente applicato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di protezione internazionale, il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nell’imporre al richiedente di presentare tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, costituisce un aspetto del più generale dovere di collaborazione istruttoria a cui lo stesso è tenuto, ma non fissa una regola di giudizio, sicché la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi, ai sensi del successivo comma 3, lett. b), rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è obbligato a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie, né a compiere l’analitica valutazione di ciascun documento prodotto, ma deve soltanto fornire, mediante un apprezzamento globale della congerie istruttoria raccolta, un’esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti (e plurimis, Cass. 30 agosto 2019, n. 21881; Cass. 12 giugno 2019, n. 15794);

– che, quanto alla protezione umanitaria, questa Corte ha già precisato come essa “tutela situazioni di vulnerabilità – anche con riferimento motivi di salute – da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente”, evidenziando che non sussiste “né un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, né quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico” (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3681);

– che il ricorrente, peraltro, anche in questa sede si è limitato ad una critica sterile indirizzata alla motivazione della sentenza, senza nulla aggiungere, in concreto, con riferimento alla posizione personale e ad una qualche situazione di vulnerabilità effettiva, al di là di una situazione cronica non passibile di particolari cure, in grado di giustificare le ragioni umanitarie richieste per il permesso di soggiorno: ed infatti, la corte del merito ha già valutato che il diritto alla salute del ricorrente non è suscettibile, quanto alla lamentata situazione, di essere compromesso dal rientro nel proprio paese (cfr. anche Cass. 30 ottobre 2019, n. 27857);

– che, dunque, il ricorrente a null’altro mira che a riprodurre il giudizio sul fatto;

– che, in definitiva, sotto il velo della denuncia di violazione di legge e di vizio motivazionale, il ricorrente ha in realtà inteso rimettere inammissibilmente in discussione l’accertamento di merito svolto dal Tribunale;

– che non occorre provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

 

 

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