Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25329 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.12/12/2016),  n. 25329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8631/2015 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FIORETTI,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIORGIO BARILI e PILERIO

SPADAFORA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICCARDO

GRAZIOLI LANTE, 7, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MOROSINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANIA SENSINI, giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1051/2014 del TRIBUNALE di VITERBO, emessa e

depositata il 21/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Stefania Sensini, per la controricorrente, che si

riporta agli scritti ed insiste per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. P.A. è stata condannata dal Giudice di pace di Viterbo a risarcire a C.P. il danno aquiliano causatole attraverso un atto diffamatorio.

Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza 21.10.2014 n. 1051, ha rigettato il gravame proposto dalla parte soccombente.

2. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da P.A., con ricorso fondato su un motivo.

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe da un lato violato la legge (ovvero gli artt. 115 e 116 c.p.c.), e dall’altro omesso di esaminare un fatto decisivo.

Spiega che il giudice di primo grado avrebbe accolto la domanda in assenza di idonee prove, e quello d’appello avrebbe erroneamente condiviso tale decisione.

3. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il ricorso è manifestamente infondato, perchè stabilire se una diffamazione sia stata commessa o no è un accertamento in fatto, non una valutazione in diritto.

4. Nella parte in cui lamenta l’omesso esame d’un fatto decisivo il ricorso è manifestamente infondato, perchè la ricorrente in realtà sollecita da questa Corte una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella prescelta dal giudice di merito: richiesta come noto non consentita in questa sede.

5. Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalla ricorrente nella propria memoria.

4. In questa, la ricorrente in buona sostanza espone che il Tribunale avrebbe violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., perchè ha ritenuto di trarre la prova della condotta illecita da prove che non la dimostravano affatto. Ricorda che la testimonianza addotta dalla parte attrice fu generica, mentre altre testimonianze, addotte dalla convenute, avevano escluso la sussistenza dei fatti posti a fondamento della domanda.

4.1. Le osservazioni contenute nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., tuttavia, non tengono conto del tradizionale orientamento di questa Corte, secondo cui la violazione dell’art. 116 c.p.c., sussiste, e può essere denunciata in sede di legittimità, non già per il solo fatto che il giudice di merito abbia valutato le prove in modo diverso rispetto a quanto auspicato da una delle parti, ma solo quando il giudice di merito ritenga che sia liberamente valutabile una prova legale (ad esempio, un atto pubblico); ovvero quando, all’opposto, reputi vincolante una prova a valutazione libera (così, ex mulis, Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640193; Sez. 3, Sentenza n. 26965 del 20/12/2007, Rv. 601128).

4.2. Nemmeno è censurabile in sede di legittimità, per violazione dell’art. 115 c.p.c., la sentenza di merito che abbia ritenuto provato o non provato un determinato fatto.

La violazione dell’art. 115 c.p.c., infatti, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo quando il giudice di merito dichiari espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero giudichi sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli. L’art. 115 c.p.c., per contro, non è violato per il solo fatto che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (così, ancora, Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192).

5. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

6. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di Cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna P.A. alla rifusione in favore di Patrizia Coppa delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 1.400, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.A. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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