Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25329 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 11/11/2020), n.25329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26620/2013, promosso da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

R.D.S.A., difeso e rappresentato dall’avv. Andrea

Pisani Massamormile del foro di Napoli, con il quale è

elettivamente domiciliato in Roma, via Pasubio, 2, presso lo studio

dell’avv. Marco Merlini;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza n. 109/33/2013 emessa il 4 aprile

2013 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, avente

ad oggetto gli avvisi di accertamento (OMISSIS) i.r.pe.f. – add. reg

2006, (OMISSIS) i.r.pe.f. e altro 2004 e (OMISSIS) i.r.pe.f. e altro

2006.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con la sentenza sopra detta la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza 615/30/11 del 30 settembre 2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, rilevando che non era stata depositata la ricevuta di spedizione del ricorso ma, in data 31 maggio 2012, la copia conforme del modello, datato 3 marzo 2012, dei pieghi raccomandati e assicurati consegnati all’Agenzia Postale dal quale risultava la consegna della raccomandata relativa al ricorso in appello. Ha altresì rilevato che, secondo l’interrogazione al servizio di monitoraggio delle raccomandate, effettuata dall’appellato, l’atto d’appello era stato spedito il 2 aprile 2012, oltre il termine di sei mesi previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 51 e 38 e dall’art. 327 c.p.c..

Dichiarato inammissibile l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile anche l’appello incidentale tardivo del contribuente.

L’agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione di detta sentenza per due motivi.

Resiste con controricorso R.d.S.A., che a sua volta formula tre motivi di controricorso incidentale, ulteriormente illustrati con memoria ex art. 380-bis c.p.c. del 24 ottobre 2019.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 6 novembre 02019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo e con il secondo motivo di ricorso la ricorrente principale denuncia “violazione a falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, comma 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)” costituendo la consegna della raccomandata all’Ufficio Postale atto idoneo all’avvio del procedimento di notifica; nonchè “violazione a falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, art. 20, comma 1 e 2, art. 16, commi 2 e 3″, nonchè dell’art. 149 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)” costituendo la consegna della raccomandata all’Ufficio Postale atto idoneo all’avvio del procedimento di notifica ed esulando dalla sfera di disponibilità del notificante i tempi di spedizione effettiva della raccomandata.

Va precisato in fatto che, essendo stata depositata la sentenza il 30 settembre 2011 la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il termine massimo per l’impugnazione è scaduto il 30 marzo 2012.

Risulta in atti che il 30 marzo 2012 l’Agenzia delle Entrate consegnò all’Agenzia postale l’atto d’appello, per la sua spedizione per raccomandata all’appellato.

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto irrilevante, ai fini del rispetto del termine decadenziale, la consegna dell’atto all’Ufficio Postale, posto che la spedizione vera e propria dell’atto d’appello, secondo la risposta data dal sistema informatico all’interrogazione del contribuente, è avvenuta il 2 aprile.

Tanto puntualizzato, va osservato che se per un verso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale stride con il fermo orientamento giurisprudenziale, secondo il quale in tema di notificazione a mezzo posta (nella specie relativa ad appello dell’Agenzia delle Entrate avverso sentenza della Commissione tributaria provinciale), quando debba accertarsene il perfezionamento nei confronti del destinatario, la prova della tempestività esige che, nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., vi sia stata la presentazione dell’atto all’ufficio postale; e che al fine di dimostrare la tempestività di siffatta presentazione è sufficiente una ricevuta delle Poste che, quale terzo addetto a tale adempimento, certifichi in modo incontrovertibile di aver ricevuto l’atto in questione in quella data (Cass. 19547/’19 /2010; Cass., 14163/’18; cass., sez. u., 13452/’17; cass., 3386/2018); per altro verso ha omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello alla stregua di quanto in questa sede dedotto dal controricorrente e ricorrente incidentale e dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale in tema contenzioso tributario, nel procedimento di appello, ai sensi dell’art. 22, comma 1, quale richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, successivo art. 53, comma 2, la rituale costituzione in giudizio del ricorrente, ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente, richiede il deposito, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, dell’originale del ricorso notificato o di copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, sicchè, in difetto, attenendo l’adempimento al riscontro della stessa tempestività (difetto, attenendo l’adempimento al riscontro della stessa tempestività’ clgracostituzione, il ricorso è inammissibile e tale sanzione va rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, nè è sanabile per via della costituzione del convenuto (cass., 16758/2016; Cass., sez. u. 13452/2017; Cass., 15182/2018; Cass., 12268/2017; Cass., 19642/2018).

Con i primi due motivi di ricorso incidentale il contribuente denuncia “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1 e art. 53, comma 2. Irrituale e/o tardiva costituzione in giudizio dell’appellante. Tardiva produzione (successiva al deposito dell’atto di appello e successivo altresì alla scadenza del termine per la costituzione in giudizio dell’appellato) dello “elenco dei pieghi raccomandati e assicurati consegnati all’Agente Postale”. Inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate per un motivo diverso (e rilevabile d’ufficio) da quelli valutati dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli con la sentenza”, nonchè “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, art. 20, commi 2 e 3” in quanto la Commissione avrebbe dovuto ritenere irrituale la costituzione in giudizio dell’appellante che, in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 nei trenta giorni successivi alla notificazione del ricorso, a pena d’inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio, avrebbe dovuto depositare in segreteria non solo la copia del ricorso spedito per posta, ma anche la ricevuta di spedizione dell’atto per raccomandata: cosa che invece è avvenuta il 31 maggio, oltre il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio, e a mezzo non di copia della ricevuta di spedizione, ma a mezzo di copia della consegna del plico all’Agenzia Postale.

Detti motivi restano assorbiti dal rigetto del ricorso principale.

Con il terzo motivo il ricorrente incidentale deduce violazione degli artt. 91 e 93 c.p.c. e art. 24 Cost., in quanto la Commissione Tributaria Regionale ha compensato interamente le spese di lite.

Il motivo è fondato.

A norma dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio può avvenire, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente in motivazione.

La sentenza non spiega le ragioni della compensazione totale delle spese e si pone, quindi, in violazione della norma predetta.

Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass., 1778/2016; Cass., 5955/2014).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale, dichiarando assorbiti il primo e il secondo motivo di ricorso incidentale. Accoglie il terzo motivo di ricorso incidentale, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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