Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25328 del 25/10/2017

Cassazione civile, sez. I, 25/10/2017, (ud. 29/05/2017, dep.25/10/2017),  n. 25328

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15011/2016 proposto da:

M.S., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Franco Giovanni, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Verdoliva Salvatore, giusta procura speciale per

Notaio Dott. G.F. di Milano – Rep. n. 72851 del 22.5.2017;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE PER I MINORENNI di MILANO,

depositato il 19/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/05/2017 dal cons. DOGLIOTTI MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Franco Giovanni che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il contoricorrente, l’Avvocato Verdoliva Salvatore che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale per i minorenni di Milano, con decreto in data 30/3/2016, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a conoscere il ricorso promosso da M.S. di T.L., nei confronti di T.M., volto a riformare, ai sensi dell’art 11, comma 6, reg. CE n. 2201/2003, il provvedimento del Tribunale regionale di Riga (Lettonia) che aveva rigettato l’istanza della M. di rientro della minore in Italia.

Il giudice italiano ha ritenuto che la residenza abituale della bambina fosse la (OMISSIS), a seguito di un progetto comune dei genitori di stabilirsi in quel paese, che si era realizzato; solo successivamente sarebbe sopravvenuto distacco e separazione dei genitori, avvenimento che non poteva modificare la residenza abituale di L., già acquisita; per queste ragioni appariva corretto il non rientro di essa in Italia.

Ricorre per cassazione la M. che chiede affermarsi la giurisdizioni del giudice italiano e lamenta violazione dell’artt 10, 11 e 13 del predetto regolamento, nonchè degli artt 3 e 13 della convenzione Aja 25/10/1980, richiamata dal regolamento stesso.

Resiste con controricorso il padre della minore.

Considerato che nel presente procedimento, nel quale si chiede il rientro della minore e il relativo affidamento, è pregiudiziale la questione della giurisdizione del giudice italiano o di quello lettone; che appare opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite civili di questa Corte.

PQM

La Corte dispone rimettersi la causa al Primo Presidente per eventuale assegnazione alle Sezioni Unite civili di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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