Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25328 del 12/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.12/12/2016),  n. 25328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1270/2015 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATANZARO 9,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MARIA PAPADIA, rappresentato

e difeso dall’avvocato MASSIMO CANTIANI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A., P.L., B.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 814/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 19/03/2013 e depositata il 18/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. M.E. ha impugnato per cassazione la sentenza 18.11.2013 n. 814 della Corte d’appello d’Ancona, la quale – confermando la decisione di primo grado – ha rigettato la sua domanda di risarcimento del danno patito in conseguenza d’un sinistro stradale.

La domanda è stata rigettata dal giudice di merito sul presupposto che la responsabilità del sinistro fisse da ascrivere unicamente alla odierna ricorrente, per non avere rispettato il segnale di “Stop” dal quale era onerata.

2. Con ambedue i motivi del proprio ricorso, pur formalmente lamentando l’omesso esame di fatti decisivi (primo motivo) e la violazione di legge (secondo motivo), la ricorrente deduce in sostanza che il giudice di merito avrebbe erroneamente ricostruito la dinamica del sinistro, e malamente valutato le prove raccolte.

3. Ambedue i motivi appaiono manifestamente infondati, se non inammissibili.

3.1. Il primo motivo è infondato in quanto le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultane processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014,Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non intera l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

Nel caso di specie, invece, la ricorrente denuncia come “omesso esame d’un fitto decisivo” la mancata valutazione di elementi istruttori: e dunque formula una censura non consentita.

3.2. Il secondo motivo è infondato giacchè stabilire quale sia stata la condotta d’un veicolo a motore in occasione d’un sinistro stradale costituisce un accertamento di fitto, non una valutazione in diritto.

4. Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

2. La parte ricorrente ha depositato un atto datato 27.10.2016, nel quale ha dichiarato di volere rinunciare al ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. L’atto di rinuncia al ricorso è regolare e regolarmente depositato.

Non essendovi stata costituzione di altre parti, correttamente non è stato notificato agli intimati (art. 390 c.p.c., comma 3).

Il giudizio va dichiarato di conseguenza estinto.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

la Corte di Cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA