Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25328 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 11/11/2020), n.25328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14316/2013, promosso da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Immobiliare Tellus s.r.l. in liquidazione, – in persona del

liquidatore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 30/2011 emessa il 10 aprile 2012

dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, avente ad

oggetto l’avviso di accertamento (OMISSIS) per IVA, IRPEG – IRAP

2002.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con l’accertamento in oggetto la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di La spezia imputò a elementi reddituali dell’Immobiliare Tellus in liquidazione le risultanze di indagini bancarie.

La CTP, davanti alla quale l’accertamento fu impugnato con tre distinti ricorsi, li respinse tutti.

Appellante davanti alla CTR della Liguria, questa, con la sentenza qui impugnata, “in parziale riforma delle sentenze di primo grado – confermò l’accertamento “tranne che per quanto connesso agli assegni (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), emessi dalla BMM in favore della società Tellus”.

Ricorre per la cassazione di questa sentenza l’Agenzia delle Entrate, deducendo un unico motivo.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 6 novembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La ricorrente con l’unico motivo deduce “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32,58 e 61 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” in quanto la decisione della ctr si è fondata su documenti che erano stati depositati dall’appellante in violazione del termine di venti giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 61 e 32.

Il motivo è fondato.

La sentenza è stata emessa in esito all’udienza del 22 settembre 2011.

Risulta dalla sua motivazione che i documenti sui quali la decisione fu assunta erano pervenuti in data 12 settembre 2011, dieci giorni prima dell’udienza.

A tutela del principio di contraddittorio e di difesa, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 applicabile al giudizio d’appello in forza del richiamo operato dall’art. 61 – prevede che le parti possono presentare documenti fino a venti giorni prima dell’udienza.

La violazione del termine porta produce la nullità della sentenza, ritenendosi detto termine perentorio (Cass., 29087/2018; Cass., 3661/2015) e la sua violazione rilevabile anche d’ufficio dal giudice.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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