Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25328 del 11/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25328 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12187-2011 proposto da:
ROMA CAPITALE 02438750586, già Comune di Roma, in persona
del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso i locali dell’AVVOCATURA
CAPITOLINA, rappresentata e difesa dall’avvocato RAIMONDO
ANGELA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
GESTOR SPA;
– intimata avverso la sentenza n. 228/01/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 13/04/2010, depositata
il 05/05/2010;

Data pubblicazione: 11/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.
Il Collegio, rilevato che il ricorso per cassazione risulta notificato alla Gestor spa,

costui eletto presso lo studio dell’avvocatessa Sabrina Mariani in Roma, via
Gregorio VII, n. 186) a mezzo del servizio postale ai sensi dell’articolo 11. 53/94;
che, per l’espresso richiamo contenuto nel citato articolo 1 1. 53/94, la suddetta
notifica soggiace alla disciplina dettata dalla legge n. 890 del 1982 sulle
notificazioni di atti a mezzo posta;
che l’ultimo comma dell’articolo 7 della legge 890/82, aggiunto dal comma 2-quater
dell’ articolo 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione, prescrive che “Se il piego non viene consegnato personalmente al

destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta
notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”;
che dall’avviso di ricevimento del piego postale contenente il ricorso si rileva che
tale piego fu consegnato al portiere dello stabile in cui si trova lo studio
dell’avvocatessa Mariani, domiciliataria della Gestor spa;
che tuttavia dagli atti non risulta che della consegna dell’atto al portiere dello
stabile l’avvocatessa Mariani sia stata notiziata mediante la raccomandata di cui al
ce,

suddetto ultimo comma dell’articolo 7 1. 890/82;
che pertanto deve dichiararsi la nullità della notifica del ricorso per cassazione e,
sensi dell’articolo 291 cpc., si deve assegnare al ricorrente un termine per il

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rinnovo della notifica del ricorso.
PQM
assegna al ricorrente il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente
ordinanza per il rinnovo della notifica del ricorso e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.10.13

A. à

in persona del suo legale rappresentante sig. Giovanni Bucci (nel domicilio da

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