Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25327 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 29/11/2011), n.25327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23759/2010 proposto da:

ATLANTIS WORLD GROUP OF COMPANIES NV (OMISSIS), in persona del

suo procuratore per l’Italia,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

STOPPANI 1, presso lo studio dell’avvocato BARRECA Carmelo, che la

rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, in persona del

Direttore, legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1239/2010 del TRIBUNALE di TORINO del

22/02/2010, depositata il 23/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che:

– si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c.;

– la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:

“Con sentenza del 21 marzo 2008 il Giudice di pace di Vercelli respinse l’opposizione proposta dalla società Atlantis World Group of Companies N.V. avverso l’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per avere consentito l’uso presso l’esercizio commerciale (OMISSIS) … di n. 1 apparecchio da intrattenimento di cui al comma 6 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 (T.U.L.P.S.) … che non risultavano essere rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nell’art. 110, comma 6, del cit. T.U.L.P.S., a causa del mancato collegamento alla rete telematica, gestita in concessione dalla stessa società.

Impugnata dalla società Atlantis World Group of Companies N.V., la decisione è stata confermata dal Tribunale di Torino, che con sentenza del 23 febbraio 2010 ha rigettato il gravame.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Atlantis World Group of Companies N.V., in base a due motivi.

L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Ministero dell’economia e delle finanze si sono costituiti con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso la società Atlantis World Group of Companies N.V. si duole di violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 1. Principio di legalità ed insussistenza della violazione amministrativa prevista dall’art. 110, comma 9 cit.

T.U.L.P.S.. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sostenendo che la norma in questione – nel sanzionare il consenso all’uso di apparecchi o congegni di gioco irregolari – si rivolge soltanto agli operatori che collocano le macchine nei loro locali, e non anche ai concessionari della rete telematica alla quale le macchine stesse debbono essere collegate.

L’assunto appare manifestamente infondato, poichè anche nel campo delle infrazioni amministrative, a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 5, sono operanti i principi penalistici del concorso di persone, dai quali deriva che il carattere in ipotesi proprio dell’illecito non esclude che possa essere chiamato a risponderne l’extraneus, come in particolare nel caso in cui non abbia impedito, avendone l’obbligo giuridico, la commissione del fatto da parte dell’intraneus (art. 41 c.p.c.). Appunto allo scopo di evitare irregolarità nel gioco sono dettate le disposizioni regolamentari contenute nel D.M. 12 marzo 2004, n. 86, art. 3 – cui l’art. 110 del T.U. approvato con il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, rinvia per la disciplina di dettaglio della materia – che affidano al concessionario il compito di segnalare immediatamente ad AAMS nonchè agli organismi istituzionali ed agli enti, anche territoriali, indicati da AAMS stessa, ogni informazione relativa alla possibile non conformità di un apparecchio o videoterminale di gioco, di interrompere immediatamente il collegamento alla rete telematica degli apparecchi e videoterminali di cui è rilevata la non conformità alle prescrizioni per il gioco lecito, dandone comunicazione ad AAMS nonchè agli organismi istituzionali ed agli enti, anche territoriali, indicati da AAMS stessa, di verificare che l’esercente intraprenda le procedure di blocco per gli apparecchi di gioco o videoterminali individuati come non conformi alle prescrizioni per il gioco lecito. Il gestore della rete telematica è dunque deputato allo svolgimento di un ruolo attivo, per evitare che venga consentito l’uso … di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 del suddetto testo unico e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi: fattispecie che il comma 9 configura come illecito amministrativo e punisce con una sanzione pecuniaria.

Con il secondo motivo di ricorso la società Atlantis World Group of Companies N.V. lamenta che la sentenza impugnata è affetta da Violazione L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., in quanto l’opposizione è stata respinta, pur se difettava ogni prova di responsabilità, essendo risultato che la verifica imposta dal citato decreto ministeriale in realtà era stata compiuta, mediante una nota con cui il gestore proprietario dell’apparecchio era stato invitato a spostarlo in magazzino.

Neppure questa censura appare accoglibile, poichè il suddetto invito è logicamente preliminare e cronologicamente anteriore alla verifica che la società Atlantis World Group of Companies N.V. avrebbe dovuto compiere, controllando se effettivamente l’apparecchio era stato rimosso, anche ai fini di quanto di competenza dell’amministrazione, degli organismi e degli enti interessati.

Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, seconda ipotesi”. – le parti e il pubblico ministero non si sono avvalsi delle facoltà di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2;

– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;

– – il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione prenotate a debito, oltre agli onorari che si liquidano in 1.000,00 Euro.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione prenotate a debito, oltre agli onorari, liquidati in 1.000,00 Euro.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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