Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25327 del 25/10/2017

Cassazione civile, sez. I, 25/10/2017, (ud. 30/03/2017, dep.25/10/2017),  n. 25327

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMARINI Paola – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20470/2015 proposto da:

P.M.R., elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa

Massimo n. 33, presso l’avvocato Sicari Giorgio, rappresentata e

difesa dagli avvocati Busoni Alessandro, Busoni Filippo, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Michele

Mercati n. 51, presso l’avvocato Antonini Giuseppe, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bellini Roberto,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

05/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI

FRANCESCA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato Bellini Roberto che ha

chiesto l’inammissibilità o rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 5.2.2015, la Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento del reclamo proposto da S.C., ha rigettato la domanda con cui P.M.R. aveva chiesto, a modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il riconoscimento dell’assegno divorzile. Dopo aver posto in evidenza che la convivenza, cessata di fatto alla fine del 1982, era durata per soli due anni (essendo il matrimonio stato celebrato nell’estate del 1980) e che in epoca successiva le parti avevano avuto autonome vicende economiche e sentimentali, i giudici d’appello hanno ritenuto inammissibile la richiesta di riconoscimento dell’assegno, avanzata dalla P. dopo circa trent’anni (agosto 2012), in quanto la situazione patrimoniale della stessa era ricollegabile a scelte da lei fatte in epoca successiva, sicchè non era ravvisabile il nesso causale tra l’unione coniugale e l’attuale condizione economica della donna.

Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione P.M.R. sulla base di tre motivi, ai quali il S. resiste con controricorso, successivamente illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Coi tre motivi di ricorso, la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e 3, la violazione dell’art. 115 c.p.c. e la L. n. 898 del 1970, art. 5, nonchè omesso esame del fatto, decisivo per il giudizio, relativo al contributo all’avvio delle iniziative imprenditoriali del coniuge da parte di essa ricorrente, sia mediante il sacrificio della sua attività lavorativa retribuita, sia mediante l’apporto economico fornito dal proprio padre. La ricorrente afferma, in particolare, che, in base alla L. n. 898 del 1970, art. 5, la Corte avrebbe dovuto accertare l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione di essa ricorrente a mantenere il tenore di vita, proprio di una famiglia benestante, goduto durante il matrimonio, mentre aveva erroneamente concentrato la propria attenzione sulle successive vicende sentimentali ed economiche, che, peraltro, erano coerenti con le premesse poste durante la vita coniugale: il marito aveva sviluppato la propria attività, e lei aveva, invece, fatto lavoretti saltuari, fino a quando, nel 2012, non era più riuscita a mantenersi da sola. Il rilievo dato alla breve durata della vita coniugale era erroneo, prosegue la ricorrente, essendo tale dato rilevante ai fini della determinazione del quantum dell’assegno, ma non per la valutazione della relativa spettanza.

2. I motivi vanno rigettati, anche se va integrata la motivazione.

3. Occorre premettere in fatto che le parti hanno contratto nozze nel luglio del 1980, che la convivenza è cessata nel dicembre 1982, che nè in sede di separazione personale, nè in sede in divorzio, pronunciato nel 1997, è stata avanzata dalla P. istanza di assegno, domanda che è stata proposta, per la prima volta, nel corso del 2012, con l’istaurazione del presente procedimento della L. n. 898 del 1970, ex art. 9. Si pone, dunque, anzitutto la questione dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile, e, poi, quella relativa ai criteri che devono orientare la decisione del giudice, che sia stato adito col procedimento di revisione delle statuizioni della sentenza di divorzio.

4. In relazione alla prima di dette questioni, occorre osservare che, questa Corte, con la recente sentenza n. 11504 del 10/05/2017, mutando il precedente consolidato orientamento, ha affermato i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:

a) Il diritto all’assegno di divorzio, di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all’esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l’an debeatur, informata al principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali “persone singole” ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all’assegno divorzile fatto valere dall’ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il quantum debeatur, improntata al principio della solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), che investe soltanto la determinazione dell’importo dell’assegno stesso;

b) Il giudice del divorzio, richiesto dell’assegno di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell’an debeatur, se la domanda dell’ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di “mezzi adeguati” o, comunque, impossibilità “di procurarseli per ragioni oggettive”), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altro ex coniuge; b) deve tener conto, nella fase del quantum debeatur, di tutti gli elementi indicati dalla norma (“condizioni dei coniugi”, “ragioni della decisione”, “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”, “reddito di entrambi”) e valutare “tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio” al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova.

5. Anche in relazione alla seconda questione, questa Corte è intervenuta con la recentissima sentenza n. 15481 del 22 giugno 2017, affermando il condivisibile principio secondo cui il giudice richiesto, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 1, (come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 13) della “revisione” dell’assegno divorzile che incida sulla stessa spettanza del relativo diritto (precedentemente riconosciuto, ai sensi della stessa L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 10), in ragione della sopravvenienza di “giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio” deve verificare, conformemente ai principi di diritto enunciati con la sentenza n. 11504 del 2017, se i sopravvenuti “motivi” dedotti giustifichino effettivamente, o no, la negazione del diritto all’assegno a causa della sopraggiunta “indipendenza o autosufficienza economica” dell’ex coniuge beneficiario, desunta dagli “indici” individuati con la stessa sentenza n. 11504 del 2017; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dall’ex coniuge obbligato, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’ex coniuge beneficiario.

6. Al lume di tali nuovi criteri, che vanno a fortiori applicati nel caso qui in esame, in cui, come si è detto, va delibato per la prima volta il diritto alla spettanza dell’assegno divorzile, occorre, quindi, ribadire che il relativo accertamento va compiuto non già con riguardo al tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o a quello che, sulle basi poste durante il rapporto di coniugio, si sarebbe avuto ove il matrimonio fosse proseguito, così come richiede la ricorrente, bensì alla luce del principio dell'”indipendenza o autosufficienza economica” di cui alla sentenza n. 11504 del 2017, principio che si fonda sulla considerazione, che costituisce il presupposto di detto revirement, secondo cui una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione di quello religioso, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente, non solo sul piano dello status personale dei coniugi, ormai da considerare “persone singole”, ma, anche, nei loro rapporti economico-patrimoniali ed, in particolare, nel reciproco dovere di assistenza morale e materiale, residuando, solo, una responsabilità economica post coniugale di matrice esclusivamente assistenziale.

7. A tali principi si è, sostanzialmente, attenuta la Corte territoriale, laddove, nel negare la spettanza dell’assegno, ha affermato (a pag. 4) che la breve durata del matrimonio (due anni circa) ed il lasso di tempo trascorso rispetto alla data di presentazione del ricorso la L. n. 898 del 1970, ex art. 9, “denunciano e dimostrano la totale autonomia della situazione economica in cui attualmente assume di versare (la P.) rispetto a quella determinata e maturata in costanza di matrimonio”, ed ha aggiunto che la condizione economica della donna si ricollega esclusivamente “a scelte economiche fatte dopo la cessazione dell’unione tra i coniugi”, come comprovato dal fatto che la stessa al momento del divorzio non ritenne di fare alcuna richiesta di assegno. In altri termini, rimarcando, sulla scorta dei predetti elementi, l’indipendenza dell’anzidetta situazione economica dalle dinamiche familiari (assai risalenti nel tempo), la Corte ha escluso la ricorrenza del presupposto assistenziale applicando il principio di autoresponsabilità economica degli ex coniugi che, alla stregua dei recenti arresti, costituisce il fondamento del diritto all’assegno divorzile. 8. Non può non rilevarsi, peraltro, che i menzionati elementi di fatto non sono stati specificamente contestati dalla ricorrente, con conseguente profili d’inammissibilità delle censure.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Essendo la ricorrente stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della stessa, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre a spese generali ed accessori. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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