Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25327 del 25/06/2010

Cassazione civile sez. un., 25/06/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 25/06/2010), n.15327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio

Emanuele II, 18, presso lo studio degli avv. Merusi Fabio e Giuseppe

Toscano, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Pontedera, elettivamente domiciliato in Roma, via Panama

58, presso lo studio dell’avv. Claudia Molino, rappresentato e difeso

per mandato in atti dall’avv. Cecchi Alessandro;

-controricorrente –

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione creatosi a

seguito della sentenza n. 458/2008, depositata il 19/12/2008 dal

Tribunale di Pisa e della sentenza n. 273/2005, depositata il

25/1/2005 dal TAR della Toscana;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/6/2010 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;

Udito l’avv. Cecchi;

sentito il PG, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Vincenzo Gambardella, che ha concluso per la dichiarazione della

giurisdizione del giudice amministrativo.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che con delibera della Giunta Municipale in data 6/8/1991, il Comune di Pontedera ha dichiarato la pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza dei lavori di prolungamento di via della Pace, frazione di Santa Lucia; che con ordinanza del 31/8/1991, il Sindaco ha disposto l’occupazione dei terreni a tal fine occorrenti, fra i quali anche quello di C.S.; che con atti introduttivi del 2001 e del 2002, quest’ultimo si è rivolto sia al Tribunale di Pisa che al TAR della Toscana, sostenendo che (nel 1993) il Comune aveva ultimato l’opera senza però emettere il necessario decreto di esproprio, per cui era obbligato a restituire il bene ed a risarcire l’intero danno cagionato;

che i giudici aditi hanno, però, declinato entrambi la giurisdizione;

che il C. ha proposto allora ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 2 chiedendo alla Suprema Corte di voler dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo;

che il Comune di Pontedera ha depositato controricorso con il quale ha ricordato che nel maggio 2008 aveva acquisito il terreno ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43 rendendo così inammissibili o, comunque, superate o infondate le originarie domande del C., che in difetto di tale circostanza sopravvenuta sarebbero effettivamente rientrate nel novero di quelle devolute alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo; che in tal modo riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che vertendosi nel caso di specie di occupazione e trasformazione di area in costanza e sulla base di una valida dichiarazione di pubblica utilità, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande del C. di restituzione e risarcimento; che avuto infatti riguardo a quanto stabilito dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 204/2004 e 191/2006, queste Sezioni Unite hanno ripetutamente stabilito che la materia delle espropriazioni rientra nella giurisdizione del giudice ordinario soltanto per quel che riguarda il pagamento delle indennità di occupazione od espropriazione ovvero il risarcimento dei danni cagionati da comportamenti non riconducibili, neppure in via mediata e indiretta, all’esercizio di un potere (C. cass. 2008/2030), 2007/26737 e 2007/24632);

che trattandosi di principio che il Collegio condivide e ribadisce, la sentenza n. 273/2005, depositata dal TAR della Toscana il 25/1/2005, va pertanto cassata con rimessione delle parti davanti al predetto giudice amministrativo;

che toccherà a quest’ultimo verificare se la emanazione del provvedimento acquisitivo di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43 possa aver comportato il venir meno dell’interesse del C. alla prosecuzione del giudizio;

che le spese di lite debbono essere compensate in considerazione del comportamento processuale delle parti e delle altre caratteristiche del caso concreto.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, cassa la sentenza n. 273/2005, depositata il 25/1/2005 dal TAR della Toscana, rimette le parti davanti ad esso e compensa per intero fra di loro le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2010

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