Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25327 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. II, 09/10/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 09/10/2019), n.25327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13395/2016 proposto da:

S.M.R., e F.L., rappresentati e difesi

dall’Avvocato LUIGI CROCE, ed elettivamente domiciliati presso il

suo studio in CODOGNO (LO), VIA CAVALLOTTI 18;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA TUTELA della SALUTE (ATS) di (OMISSIS), nella persona del

Legale Rappresentante Direttore Generale P.A., rappresentata e

difesa dagli Avvocati MAURO CASARINI e GIORGIO ALLOCCA ed

elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in ROMA, VIA

NICOTERA 29;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3529/2015 della CORTE d’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza ingiunzione n. 33/13/V del 24.7.2013 la ATS della PROVINCIA DI (OMISSIS) ordinava a S.M.R. ed a F.L., in solido tra loro, di pagare la somma di Euro 2.016,93, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 7, comma 1, avendo “trasportato per la successiva macellazione su automezzi della ditta L.C.B. s.a.s. di S.M.R. n. 15 bovine da latte provenienti dall’allevamento Soc. Agr. Olza con sede in (OMISSIS), non idonei al trasporto, in contrasto con la normativa sopracitata”.

I ricorrenti proponevano opposizione alla suddetta ordinanza ingiunzione, eccependo il difetto di potere sanzionatorio in capo alla ASL, spettando esso alla Regione; il loro difetto di legittimazione passiva, in quanto non aventi la qualifica di trasportatori, richiesta per l’irrogazione della sanzione (essendo “trasportatore” la L.C.B. s.a.s. di S.M.R. & C., socia accomandataria); e il vizio di motivazione dell’atto, non avendo l’ente accertatore evidenziato quali fossero le condizioni delle bovine al momento del carico sui mezzi.

Con sentenza n. 660/2014, depositata in data 6.8.2014, il Tribunale di Pavia rigettava l’opposizione e, per l’effetto, confermava l’ordinanza, condannando i ricorrenti alle spese di lite.

Avverso detta sentenza proponevano appello S.M.R. e F.L. chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza. Si costituiva in giudizio la ASL di Pavia, chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza n. 3529/2015, depositata in data 24.11.2015, la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado, condannando gli appellanti, in solido tra loro, alle spese di lite del grado d’appello.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione S.M.R. e F.L. sulla base di 3 motivi; resiste la ATS della Provincia di Pavia (già ASL) con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano ex “Art. 360, n. 3 c.p.c.: violazione o falsa applicazione della L.R. Lombardia n. 33 del 2009 e L.R. Lombardia n. 1 del 2012, in riferimento all’attribuzione della potestà sanzionatoria per le violazioni al D.Lgs. n. 151 del 2007: difetto di potere della ASL a irrogare la sanzione”. I ricorrenti osservano che la Corte d’Appello ha riferito la fattispecie alla L.R. Lombardia n. 1 del 2012, art. 26, comma 1, individuando nella L.R. Lombardia n. 33 del 2009, art. 99, comma 2, in combinato disposto con il successivo comma 5 bis, la specifica disposizione di legge in forza della quale la Regione aveva atttibuito alle ASL il potere sanzionatorio de quo. Tuttavia, la Corte di merito non ha considerato che il citato comma 5 bis non era vigente al momento dell’emanazione dell’ordinanza ingiunzione, in quanto era stato introdotto successivamente, dalla L.R. Lombardia n. 19 del 2014 (art. 18).

1.2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, ai sensi dell'”Art. 360 c.p.c., n. 3: (la) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 7 – Difetto di legittimazione passiva: errore sul destinatario della sanzione”. Il D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 1, comma 2, distingue il conducente (colui che guida il veicolo che sta effettuando il trasporto di animali) dal trasportatore (persona fisica o giuridica che trasporta animali per conto proprio o per conto terzi). L’art. 7, comma 1 del predetto D.Lgs. individua il destinatario della sanzione nel trasportatore, che, nella fattispecie, va individuato nella persona giuridica L.C.B. s.a.s. di S.M.R. & C.. Dal momento che tale qualità non è rivestita dai ricorrenti, nessuna sanzione poteva essere loro comminata.

1.3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano ex “Art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 7, all. 1 e art. 115 c.p.c. – Momento di consumazione della violazione e valutazione delle prove sull’inidoneità al trasporto al momento del carico – Art. 360, n. 5: omesso esame della circostanza di fatto che gli animali non presentavano ferite e/o segni di trascinamento e inesistenza di certificazione veterinaria attestante la preesistenza delle condizioni di intrasportabilità al momento del carico”. L’inidoneità avrebbe dovuto essere contestata nell’immediatezza e non verificata ex post: l’assenza di motivazione nel verbale, relativamente alla mancata tempestiva contestazione, confermerebbe che lo stato delle bovine venne accertato solo dopo l’arrivo al macello.

2. – Il primo motivo è fondato.

2.1. – La Corte di merito, nel rigettare l’appello degli odierni ricorrenti e confermare integralmente la sentenza di primo grado, ha affermato che, “come bene ha esposto la (ATS) appellata, la legge regionale n. 33/2009, emanata in materia di sanità pubblica veterinaria, all’art. 99 comma 2 punto 3) pone in capo alle ASL le funzioni di vigilanza sul trasporto degli animali ed, al comma 5, dispone: “le ASL esercitano inoltre tutte le funzioni amministrative in materia di sanità pubblica veterinaria non espressamente attribuite ad altri soggetti”; ed al successivo comma 5 bis aggiunge: “al Direttore Generale dell’ASL compete la titolarità del potere sanzionatorio relativo alle funzioni esercitate in materia di sanità pubblica veterinaria di cui al presente capo””.

2.2. – La motivazione è errata.

L’ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione riguarda la violazione del D.Lgs. 25 luglio 2007, n. 151, art. 7, comma 1 (rubricato “violazione delle disposizioni relative al benessere degli animali”). Il detto D.Lgs. (recante “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”) all’art. 2 comma 1, prevede che “Le Autorità competenti ai sensi dell’art. 2, lettera f), del Regolamento sono il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome negli ambiti di rispettiva competenza”; a sua volta, l’art. 12, comma 3, primo periodo, dispone che “Le Regioni e le Province autonome sono l’Autorità competente all’irrogazione delle sanzioni”.

I ricorrenti, in entrambi i gradi di giudizio, hanno eccepito che, in assenza di una legge regionale di delega della potestà sanzionatoria in capo alle ASL, la competenza ad emettere l’ordinanza ingiunzione e, con essa, ad irrogare la sanzione, spettasse alle Regioni (e, nella specie, alla regione Lombardia).

2.3. – Le disposizioni di legge della Regione Lombrdia applicabili nel giudizio sono la L.R. n. 33 del 1999, art. 99 e la L.R. n. 1 del 2012, art. 26.

In particolare, la L.R. n. 1 del 2012, art. 26, comma 1 (in materia di “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”) dispone che “La Regione applica le sanzioni amministrative pecuniarie in ordine alle funzioni amministrative esercitate direttamente o tramite gli enti del sistema regionale, di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), (ossia gli enti del sistema regionale di cui all’art. 48 dello Statuto, ex L.R. n. 30 del 2006, tra cui sono ricomprese le ASL), salvo che la Regione si avvalga degli stessi per l’applicazione delle sanzioni, in base a specifica disposizione di legge”. Pertanto, secondo tale previsione la Regione manteneva la riserva sanzionatoria se non delegava tale potere con norma di legge regionale.

2.4. – Orbene, la Corte di merito ha erroneamente individuato nella L.R. n. 33 del 2009, art. 99, comma 2, in combinato disposto con il successivo comma 5 bis, la specifica disposizione di legge in forza della quale la Regione ha attribuito alle ASL il potere sanzionatorio in questione.

In particolare, la Corte non ha tenuto conto che è proprio (e solo) il comma 5 bis (introdotto nella L.R. n. 33 del 2009, art. 99,L.R. Lombardia 8 luglio 2014, n. 19, art. 18) che – prevedendo che “Alla L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 (…) dopo il comma 5 dell’art. 99 è aggiunto il seguente: “5 bis Al direttore generale dell’ASL compete la titolarità del potere sanzionatorio relativo alle funzioni esercitate in materia di sanità pubblica veterinaria di cui al presente capo”” – ha costituito la specifica disposizione di legge in forza della quale la Regione ha attribuito alla ASL in potere sanzionatorio. Del pari non considerando, la Corte, che la medesima disposizone non era vigente al momento della emanazione in data 24.7.2013, da parte della Asl di Pavia (organo allora privo del potere sanzionatorio) della ordinanza ingiuzione impugnata.

3. – Alla stregua di tali argomentazioni (assorbite le restanti doglianze dedotte nel secondo e nel terzo motivo di ricorso) si impone, dunque, l’accoglimento del primo motivo del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

3.1. – Non ricorrendo la necessità di nuovi accertamenti, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con l’accoglimento della opposizione e l’annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato. Attesa la complessità e la peculiarità delle questioni trattate e dei principi affermati rispetto a questione dirimente, valutata con riferimento alla complessità del quadro normativo, operante ed applicabile, questa Corte reputa che concorrano gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92 c.p.c. (nel testo invigore ratione temporis al momento della proposizione del giudizio) per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intera lite.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo e terzo motivo. Cassa e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e annulla il provvedimento sanzionatorio impugnato, e compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di merito e del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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