Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25326 del 12/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.12/12/2016),  n. 25326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 709/2015 proposto da:

C.A., P.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GIROLAMO DA CARPI 1, presso l studio dell’avvocato ANTONIO FUNARI,

che li rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A., P.IVA (OMISSIS), in persona dei suoi

procuratori speciali e legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO GELLI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ROMA CAPITALE, già Comune di Roma, C.F. (OMISSIS), in persona del

Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO

DELLA VALLE, 2, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA GTUFFRE’,

che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato RODOLFO MURRA giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

IMPRESA BACCHI S.R.L., P.IVA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO ACCARDO, che lo rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente agli avvocati ANDREA ACCARDO ed ALESSIO

TUCCINI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 6102/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 29/10/2013 e depositata il 14/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Pierfilippo Pompei (delega Avvocato Antonio Funari),

per i ricorrenti, che si riporta agli atti;

udito l’Avvocato Pilade Perrotti (delega Avvocato Paolo Gelli), per

la controricorrente Assicurazioni Generali S.p.A., che si riporta

agli atti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. P.I. nel 2003 convenne dinanzi al Tribunale di Roma il Comune di Roma deducendo che:

(-) il (OMISSIS) (così negli atti di parte; nella sentenza impugnata si indica la data del 17.4.2001) era inciampata percorrendo un marciapiede in (OMISSIS), nella città di (OMISSIS), ed era caduta subendo lesioni personali;

(-) l’inciampo era stato causato da una insidia non visibile.

Chiese perciò la condanna del Comune al risarcimento dei danni.

2. Il Comune chiamò in causa la società cui aveva appaltato la manutenzione della strada (la Impresa Bacchi dalla quale chiese di essere tenuto indenne; e questa a sua volta si costituì e chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la Generali s.p.a..

3. Con sentenza 20.7.2006 n. 16420 il Tribunale accolse la domanda principale e quelle di garanzia.

La Corte d’appello di Roma, adita dalla Generali, con sentenza 14.11.2013 n. 6102 riformò tale decisione e rigettò la domanda attorea, ritenendo che l’insidia non fosse nè imprevedibile, ne inevitabile.

4. P.I. ha impugnato per cassazione la sentenza d’appello, con ricorso fondato su due motivi.

5. Preliminarmente va rilevato come la procura speciale alle liti apposta in margine al ricorso sia sottoscritta da P.I., la quale però nel colpo del ricorso dichiara (p. 8) di avere un amministratore di sostegno e di avere chiesto l’autorizzazione al giudice tutelare per la proposizione del ricorso.

Sarà dunque necessario verificare nell’udienza camerale se al momento della sottoscrizione della procura speciale la ricorrente avesse la necessaria capacità di agire.

6. Col primo motivo di ricorso la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge.

Deduce che la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 2051 c.c., per non avere condannato il Comune al risarcimento.

Tale motivo è manifestamente infondato.

La Corte d’appello ha infatti accertato in fatto che il sinistro fosse da ascrivere a palese distrazione della vittima, e ritenuto in diritto che tale distrazione fosse una condotta colposa inescusabile, idonea sia ad escludere la colpa civile di cui all’art. 2043 c.c., sia a superare la presunzione di colpa di cui all’art. 2051 c.c..

Corretta, dunque, è stata l’applicazione dell’art. 2051 c.c., posto che la presunzione ivi prevista può essere vinta dalla prova del c.d. fortuito incidentale”, nel quale rientra ovviamente il fatto colposo della vittima.

Stabilire, poi, se l’insidia fosse davvero prevedibile ed evitabile è questione di fatto, non sindacabile in questa sede.

7. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia (formalmente) il vizio di violazione di legge, ma nell’illustrazione del motivo lamenta in realtà un vizio di “illogica e contraddittoria motivazione” (come dichiarato a p. 11, quarto rigo, del ricorso).

Spiega che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la vittima avrebbe confessato di conoscere bene i luoghi del fatto, ed anzi avrebbe frainteso le dichiarazioni dell’attrice.

Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto sollecita da questa Corte una nuova valutazione delle prove.

8. Si propone pertanto il rigetto del primo motivo di ricorso e la dichiarazione di inammissibilità del secondo, con condanna alle spese nei confronti di tutte le controparti”.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

La società Generali s.p.a. ha depositato anch’essa memoria ex art. 380 bis c.p.c., insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è ammissibile.

In margine ad esso risultano infatti apposte due procure speciali: l’una a p. 1, sottoscritta da P.I.; l’altra a p. 2, sottoscritta da C.A. quale rappresentante legale di P.I., nella sua veste di amministratore di sostegno della ricorrente.

La prima di tali procure è tamquam non esset, in quanto sottoscritta da persona priva della capacità di agire rispetto all’atto; la seconda è valida ed efficace.

4. Nel merito, tuttavia, il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalla ricorrente nella propria memoria.

In questa, la ricorrente torna a sostenere:

– che il pericolo il quale determinò la caduta da P.I. non era visibile;

– che l’area ove avvenne la caduta, nonostante fosse interessata da lavori stradali, era stata lasciata comunque aperta al pubblico transito dei pedoni;

– il cattivo stato di manutenzione della strada era circostanza di fatto pacifica tra le parti, e la sola sussistenza di essa era idonea a fondare la responsabilità del Comune (e dell’impresa cui era stata appaltata la manutenzione della strada), ai sensi degli artt. 2051 o 2043 c.c..

4.1. Le deduzioni svolte dalla ricorrente nella propria memoria, per quanto astrattamente condivisibili, costituiscono rilievi che potrebbero utilmente svolgersi in un giudizio di merito, non nella presente sede. Qui si tratta, invece, di stabilire se sia conforme a diritto – nei limiti dei vizi denunciati dalla ricorrente – la statuizione della Corte d’appello di Roma secondo cui, “essendo praticamente impossibile (per la vittima) non accorgersi del leggero dislivello creato sul marciapiede da un abbondantissimo accumulo di materiale di risulta, esteso per cinque metri, largo mezzo metro ed alto tre centimetri”, il sinistro doveva ascriversi a responsabilità esclusiva della vittima.

4.2. Ebbene, nella parte in cui la ricorrente ha censurato la suddetta sentenza sotto il profilo della “illogicità della motivazione”, il ricorso è inammissibile: la sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata infatti depositata dopo l’11.9.2012, ed al presente giudizio si applica quindi il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il quale non consente più di proporre quale motivo di ricorso cassazione il vizio di “illogica o contraddittoria motivazione” (salvo il caso di motivazione totalmente mancante o totalmente inintelligibile, certamente non ricorrente nel presente giudizio).

4.3. Nella parte, invece, in cui la ricorrente lamenta (col ricorso e con la memoria) la violazione di varie norme sulla responsabilità civile e sulla prova (artt. 2043, 2051 e 2727 c.c.) il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il principio di diritto affermato dalla Corte d’appello è corretto: ovvero che la sussistenza d’una colpa della vittima esclude la responsabilità del custode. Lo stabilire, poi, se effettivamente quella colpa sussistesse e quale ne fosse il grado sono circostanze di fatto, il cui accertamento è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in questa sede.

5. La circostanza che le fasi di merito della presente controversia abbiano avuto esiti alterni costituisce giusto motivo per compensare integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (ovvero quello anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2).

6. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di Cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.I., come in epigrafe rappresentata, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA