Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25326 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. II, 09/10/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 09/10/2019), n.25326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10003/2017 proposto da:

R. COSTRUZIONI s.p.a., in persona dell’Amministratore e legale

rappresentante R.V., rappresentata e difesa

dall’Avvocato GIUSEPPE PASQUINO, ed elettivamente domiciliata presso

lo studio dell’Avv. Antonio Pititto, in ROMA, VIA PELLEGRINO

MATTEUCCI 41;

– ricorrente –

contro

S.P.A. e DISTRIBUZIONE (già ENEL distribuzione s.p.a.), in persona

del sue procuratore M.M., rappresentata e difesa dagli

Avvocati ANTONIO de NOTARISTEFANII di VASTOGIRARDI e REGINALDO LECCE

ed elettivamente domiciliata presso il suo studio del primo in

NAPOLI, VIA VITTORIA COLONNA 14;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 259/2017 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23.01.2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza non definitiva n. 3139/2014, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1277/2000, dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore, R. COSTRUZIONI s.p.a. (nella contumacia della IMPRESA EDILE R.A.) e disponeva il prosieguo del giudizio, come da separata ordinanza, con ammissione di CTU per la quantificazione degli eventuali maggiori oneri di riappalto dell’ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. e la valutazione dell’eventuale compensazione con il controcredito vantato dall’appaltatore per il residuo compenso per le opere eseguite, oggetto della domanda riconvenzionale della parte convenuta in primo grado.

Al CTU era chiesto di verificare i maggiori costi di riappalto affrontati e riferibili solo alle medesime opere di completamento pattuite nel primo contratto di appalto e non effettuate dall’Impresa A.R. a causa dell’intervenuta risoluzione contrattuale, quantificando i maggiori costi con riferimento all’epoca di riconsegna del cantiere in data 25.6.1990.

Con sentenza n. 259/2017, depositata in data 23.1.2017, la Corte d’Appello di Napoli accoglieva la domanda di risarcimento dei danni avanzata da Enel Distribuzione s.p.a., quantificati in Euro 501.361,62 e condannava le parti convenute Impresa R.A. e R. Costruzioni s.p.a. al pagamento della somma di Euro 501.361,62, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, da calcolarsi sulla somma capitale anno per anno rivalutata, dal 25.6.1990 al saldo; confermava l’accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dall’Impresa R. di condanna dell’Enel Distribuzione s.p.a. al pagamento del saldo dei lavori espletati, pari a Euro 100.845,41, già oggetto dell’ordinanza di pagamento ex art. 186 bis c.p.c., emessa nel giudizio di primo grado e confermata nella sentenza di primo grado; compensava per 1/3 tra le parti le spese dei vari gradi di giudizio e condannava le parti convenute al pagamento dei restanti 2/3; poneva le spese di CTU, come già liquidate, in via definitiva a carico delle parti convenute.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione R. Costruzioni s.p.a. sulla base di un motivo; resiste la S.P.A. e Distribuzione con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo, la ricorrente R. Costruzioni lamenta la “Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al disposto di cui all’art. 132 c.p.c. (nonchè) Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per nullità della sentenza conseguente a motivazione illogica, contraddittoria e come tale apparente”. Secondo la società ricorrente la sentenza impugnata avrebbe dovuto quantificare i danni secondo il criterio già determinato nella precedente decisione parziale, per cui risultavano imputabili all’inadempimento contrattuale dell’appaltatore i soli maggiori costi per la lievitazione dei prezzi di costruzione delle opere non completate, riferibili solo al ritardo a esso imputabile rispetto ai tempi contrattuali e non la maggiore lievitazione verificatasi per il più lungo tempo impiegato dall’Enel per procedere al riappalto avvenuto solo il 23.11.1992, pur essendo stato riconsegnato il cantiere già in data 25.6.1990. Pertanto, secondo la precedente sentenza parziale, la CTU avrebbe dovuto verificare se vi fosse stata una lievitazione dei prezzi di costruzione con riferimento alle opere non completate, ma come dato oggettivo e a prescindere dalla fattispecie concreta. E solo sulla base dell’eventuale lievitazione accertata, avrebbe dovuto calcolare il relativo danno. In sostanza, non potevano essere posti a base i prezzi di costruzione indicati nel contratto di appalto con l’impresa P., che avrebbero potuto essere molto maggiori rispetto all’incremento dei prezzi effettivamente verificatosi sul mercato, non potendosi escludere che fosse stato stipulato un contratto eccessivamente oneroso. Proprio per evitare tale inconveniente la Corte di merito, con la sentenza parziale, si era limitata a riconoscere i soli maggiori costi per la lievitazione dei prezzi di costruzione delle opere non completate, senza riferimento a quelli convenuti con l’impresa P..

1.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.

1.2. – La ricorrente Impresa R. ha, in primo luogo, eccepito, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizi di motivazione della sentenza impugnata.

E’ principio consolidato di questa Corte che il novellato paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 23 gennaio 2017) consente (v. Cass. sez. un. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione) – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 27415 del 2018; Cass. n. 29883 del 2017; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. sez. un. 5745 del 2015; Cass. n. 21152 del 2014; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 5133 del 2014). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2014); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. n. 21439 del 2015).

E’ quindi inammissibile l’invocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per sostenere il mancato esame di deduzioni istruttorie, di documenti, di eccezioni di nullità della sentenza non definitiva e degli atti conseguenti, di critiche rivolte agli elaborati peritali (ovvero di semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico), o per lamentarsi di una “motivazione non corretta” (Cass. n. 27415 del 2018, cit.).

Laddove, peraltro, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la ricorrente avrebbe dunque, dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Viceversa, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non v’è idonea e spcifica indicazione.

1.3. – Quanto alla eccepita nullità della sentenza definitiva de qua, per mancanza di motivazione o motivazione non corretta (ex art. 360 c.p.c., n. 4, posto in relazione con l’art. 132 c.p.c.: cfr. Cass. n. 27112 del 2018), risulta del tutto palese che, siccome prospettato, l’asserito vizio di “motivazione illogica, contraddittoria e come tale apparente” riferito alla sentenza impugnata si profila viceversa (questo sì) come apodittico assunto di un vulnus, che non è dato riscontrare proprio in considerazione della (seppur contestata, ma sussistente) analiticità della motivazione resa dalla Corte di merito in ordine alle risultanze della CTU (svolta sulla base di uno spcifico incarico il cui contenuto è stato anch’esso trascritto in sentenza: v. pag. 3) che risultano congruamente riportate e adeguatamente apprezzate al fine di rendere la decisione definitiva in ordine alle risultanze relative alle domande risarcitorie, rispetto alla determinazione delle quali la sentenza non definitiva aveva testualmente “disposto il prosieguo del giudizio con separata ordinanza” (dispositivo sentenza non definitiva).

D’altro canto, va rilevato che è principio consolidato quello secondo cui rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini con la nomina di altri consulenti, e l’esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio), ove ne sia data adeguata motivazione (ciò, tanto più in mancanza di censure formulate dalle parti in ordine a problemi posti dalle parti circa il conferimento dell’incarico e la valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione), non è censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 8355 del 2007; Cass. n. 10972 del 1994).

1.4. – Dovendosi, infine, richiamare (anche a prescindere dall’esame dell’eccepito vizio di mancata autosufficienza del ricorso) la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la contraddittorietà della motivazione denunciabile in Cassazione deve risiedere nell’ambito della stessa sentenza e non può essere utilmente denunciata quando il contrasto si verifichi tra i termini del ragionamento contenuto nella sentenza definitiva e quelli espressi in una sentenza non definitiva emessa in precedenza nella stessa causa (Cass. n. 2595 del 1971; conf. Cass. n. 1986 del 1969). Sicchè, qualora in una sentenza non definitiva, oltre a statuizioni di carattere decisorio, siano contenute anche disposizioni meramente ordinatorie od istruttorie, esse non possono formare oggetto di gravame con la sentenza non definitiva, restando impregiudicata la futura decisione sulle domande e sulle questioni per le quali è stato disposto il prosieguo del giudizio, senza che sulle statuizioni a carattere istruttorio della sentenza non definitiva si formi un giudicato per mancata riserva di impugnazione. Pertanto, la decisione, assunta con la sentenza definitiva, di applicare criteri di liquidazione del danno parzialmente diversi, rispetto a quelli indicati al CTU con il provvedimento ordinatorio istruttorio contenuto nella sentenza non definitiva, costituisce semplice modifica di detto provvedimento (Cass. n. 14714 del 2012)

2. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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