Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25325 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 11/11/2020), n.25325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12815-2012 proposto da:

ME’ & ME’ SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA

VALVA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO MOSCHETTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 18/2012 della COMM. TRIBUTARIA II GRADO di

TRENTO, depositata il 19/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La ricorrente Mè & Mè conduce attività di tessitura, filatura e tintoria nel distretto di Rovereto. Nell’estate del 2004 acquistava da GETECA un ramo d’azienda, costituito da immobile (capannone opificio), da magazzino merci, oltre a beni mobili registrati e macchinari.

Per quanto interessa il prosieguo della vicenda, occorre precisare che la parte immobiliare era stata valutata Euro 2.110.000,00 ed il magazzino Euro 5.000.000,00, mentre non era stato indicato alcun valore per avviamento aziendale.

Undici mesi dopo l’acquisto, in ragioni di gravi difficoltà economiche la Mè & Mè cedeva il ramo d’azienda, con esclusione dell’immobile, alla TRTT, fissando il magazzino in Euro 2.562.495,22; esponendo crediti per Euro 859.628,86 ed immobilizzazioni per Euro 418.782,85. La necessità di reperire liquidità velocemente giustifica la svendita del magazzino sostanzialmente alla metà di quanto acquistato un anno prima, generando così una minusvalenza esposta in reddito per l’anno d’imposta 2005.

Sennonchè, due mesi dopo quest’operazione, nella sede della Mè & Mè si sviluppava un incendio che distruggeva anche il magazzino appena ceduto alla TRTT ed in attesa di esserle consegnato.

2. Le indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto richiedevano la nomina di un consulente che redigeva perizia ove le giacenze di magazzino erano indicate in Euro 850.000,00, in luogo dei due milioni e mezzo convenuti dalle parti due mesi prima. Dacchè l’Ufficio deduceva la differenza imputandola a titolo di avviamento ricevuto dalla ricorrente, con maggior imposta di registro che recuperava a tassazione appunto per Euro 1.712.495,22, quale posta di attivo pagata alla cessionaria non legata nè a merci, nè ad altri beni patrimoniali.

Con un secondo rilievo, l’Ufficio contestava la minusvalenza del magazzino che in 11 mesi era passato da Euro 5.032.000,00 a Euro 2.562.495,22 e ne riprendeva a tassazione la differenza, ritenendola non giustificata.

L’operato dell’Ufficio si regge sul presupposto dell’inattendibilità delle scritture contabili aziendali e sulla conseguente necessità di prendere a parametro per la ricostruzione patrimoniale la perizia officiata dall’Autorità giudiziaria.

Proponeva ricorso la contribuente, senza trovare riscontro favorevole, poichè la CTP confermava l’inattendibilità delle scritture societarie, relative all’avviamento, al magazzino ed alle perdite, considerando che il valore del magazzino al 2005 è stato indicato senza far riferimento alle rimanenze dell’anno precedente. Altresì l’inattendibilità è stata ritenuta dalla CTP sulla base delle risultanze d’indagine penale che hanno ritenuto riferibile ai titolari della ricorrente la responsabilità dell’incendio doloso, seppure poi vi è stata richiesta di archiviazione, ma per ragioni in rito (pag. 3, cpv III e IV, sent. impugnata).

Altresì, la CTP ha rilevato come l’attendibilità della perizia derivi dalla stessa impossibilità del consulente di ottenere i tabulati utili a ricostruire la consistenza del magazzino, seppure custoditi in luogo diverso dall’incendio (ibidem, p. 5, cpv. II).

Il giudice del gravame rigettava l’appello, argomentando sull’assenza di duplicazione d’imposta, sull’inattendibilità delle scritture contabili, come accertata in sede penale e dalla CTP, sull’attendibilità della perizia giudiziaria e sul valore anche di prova, specie quando si possa ricorrere ad altro strumento oggettivo).

Propone ricorso per cassazione la contribuente con otto motivi, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti otto motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per omissione di pronuncia. Il giudice d’appello non avrebbe pronunciato sull’eccezione posta e riproposta per cui lo scorporo delle voci contabili fra scritture e perizia giudiziaria non ne altera la somma, sicchè irrilevante ne sarebbe l’imputazione per Euro ottocentocinquatamila a magazzino ed Euro unmilionesettecentomila ad avviamento, quando la somma complessiva resta sempre Euro duemilioniemezzo. Inoltre, non è nei poteri dell’Agenzia impuptare a sua discrezione determinate somme.

Il motivo assolve l’autosufficienza, riprendendo a pag. 10 e ss. del ricorso i passi degli atti processuali precedenti su cui riposa. Non di meno il motivo è infondato, poichè per costante giurisprudenza di questa Corte non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n. 2355). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n. 1537).

Secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, 9/3/2011, n. 5583). Il motivo è infondato e va disatteso.

2. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, nella circostanza l’esistenza di plus valore d’avviamento (e mai esposto) che aumenta l’imponibile dichiarato. Il motivo assolve l’onere dell’autosufficienza ed è fondato. La CTP di secondo grado non argomenta sul punto esplicando le ragioni per le quali il plusvalore d’avviamento aumenti l’imponibile, nè perchè ritenga attendibile la perizia contabile officiata dall’Autorità giudiziaria, facendone propri motivazioni e risultati (cfr. p. 5, ultimo cpv. sent. imp.). Inoltre, per costante giurisprudenza la motivazione per relationem “è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata” (Cass.Civ., Sez.Un., 4 giugno 2008, n. 14815). Altresì, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass.Civ., 8 gennaio 2015, n. 107; Cass. Civ., 6 marzo 2018, n. 5209, 21978, 17403; Cass. Civ., 14 febbraio 2003, n. 2196). Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. Civ., 22022 del 2017).

Devesi osservare altresì che la sentenza è un unicum, in cui parte narrativa e parte motiva si compenetrano e sostengono l’un l’altra, sicchè è dalla complessiva lettura che si deve ricavare l’adeguatezza della sentenza rispetto ai canoni dell’art. 360 c.p.c., n. 5 invocato e, nel caso concreto, la CTP di II grado nelle prime quattro pagine, pur ricostruendo la vicenda sostanziale e processuale valorizza non fa criticamente propri gli argomenti del primo giudice e della perizia, sicchè non ha ben governato i principi di questa Corte sopra riportati.

Il motivo è dunque fondato ed assorbente.

In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria di II grado di Trento, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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