Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25325 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. II, 09/10/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 09/10/2019), n.25325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 34839-2018 proposto da:

F.S., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO

ABBATE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVAMBATTISTA FERRIOLO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 323/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Mistri Corrado, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Ferriolo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I ricorrenti hanno impugnato per cassazione, sulla base di cinque motivi, la sentenza (recte: decreto) della Corte di appello di Perugia n. 323/2018, depositata il 10 maggio 2018. L’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensive.

I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

I ricorrenti proposero, tra dicembre 2010 ed aprile 2011, separate domande di equa riparazione presso la Corte di appello di Perugia, per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo instaurato nel settembre 2000 dinanzi al T.A.R. del Lazio. La Corte di appello di Perugia, riunite le domande, con decreto depositato il 22 luglio 2013, respinse le stesse, rilevando che il giudizio amministrativo era pendente alla data del 16 settembre 2010 e che l’istanza di prelievo era stata depositata solo nel marzo 2009, sicchè il periodo anteriore alla detta istanza non sarebbe comunque stato suscettibile di indennizzo. Proposto ricorso per cassazione, questa Corte, con ordinanza n. 5276/2015 del 17 marzo 2015, cassò l’impugnato decreto, osservando come il D.L. n. 112 del 2008, art. 54 fosse “applicabile, nel caso di specie, nella formulazione risultante dalle modificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 104 del 2010, trattandosi di domande di equa riparazione proposte dopo il 16 settembre 2010 e con riferimento a un giudizio amministrativo a quella data ancora pendente, e che peraltro ogni questione relativa alla proponibilità del ricorso deve ritenersi superata dal rilievo che l’istanza di prelievo è comunque stata presentata nel 2009, il che vale a rendere la domanda di equa riparazione proponibile anche per il periodo precedente”.

Riassunto il giudizio in sede di rinvio, la Corte di appello di Perugia, con decreto n. 484/2017 del 24 febbraio 2017, condannò il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, in favore di ciascuno degli istanti, della somma di Euro 4.666,00, oltre interessi. Avverso tale decreto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze propose atto di revocazione, sia per il preesistente giudicato inerente alla domanda di G.R., sia quanto al calcolo della durata del giudizio presupposto, avendo il giudice di rinvio liquidato l’indennizzo sino alla data del decreto di perenzione, anzichè sino alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza ex art. 1, comma 1, all. 3, norme transitorie del D.Lgs. n. 104 del 2010. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza n. 323/2018 del 10 maggio 2018, dichiarata l’ammissibilità della domanda di revocazione, dispose la revoca del decreto n. 484/2017, condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di Euro 3.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo nonchè alle spese del giudizio oggetto di revocazione e del giudizio di cassazione. La sentenza n. 323/2018 evidenziò come “l’omessa presentazione dell’istanza di fissazione di cui all’art. 1, all. 3, Norme transitorie D.Lgs. n. 104 del 2010 e art. 82 Cpa” non avesse mai costituito “un punto controverso tra le parti, ma un fatto pacifico”, sicchè il giudice di rinvio, “erroneamente presupponendone l’esistenza”, aveva conseguentemente determinato in modo errato la irragionevole durata del giudizio presupposto fino alla data del decreto di perenzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Il ricorso non risulta notificato a G.R., la cui domanda di equa riparazione è stata dichiarata inammissibile nel decreto impugnato. Poichè il pregiudizio non patrimoniale che consegue alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo è personale, in caso di pluralità di persone lese, il risarcimento del danno deve avvenire comunque in favore di ciascuno dei danneggiati (Cass. Sez. 6 – 2, 24/03/2015, n. 5916), sicchè, essendo scindibili le cause intraprese, non deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 332 c.p.c., in quanto la parte cui il ricorso non è stato notificato è comunque decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione.

ILII primo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 384 e 395 c.p.c.: la Corte d’appello, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda di revocazione, in quanto il decreto n. 484/2017 era stato pronunciato sulla base del principio di diritto stabilito dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 5276 del 17 marzo 2015, e il Ministero dell’Economia e delle Finanze avrebbe dedotto come errore revocatorio quello che al più avrebbe costituito non un errore di fatto, ex art. 395 c.p.c., n. 4, ma una violazione di diritto, in rapporto alla mancata applicazione di specifiche norme di legge.

Col secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2,D.Lgs. n. 104 del 2010, quanto alle conseguenze che la Corte di appello ha tratto dalla “omessa presentazione dell’istanza di fissazione, di cui all’art. 1, all. 3 norme transitorie D.Lgs. n. 104 del 2010”.

Il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., avendo la Corte di appello trascurato di considerare, nella liquidazione delle spese, quelle dell’originario procedimento di merito.

Il quarto motivo di ricorso censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., art. 2233 c.c., comma 2, nonchè la “liquidazione compensi ex D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 37 del 2018”, per avere la Corte di appello liquidato in Euro 550,00 i compensi professionali, somma inferiore ai minimi stabiliti dalle vigenti tariffe.

Il quinto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte d’Appello posto a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di revocazione.

III. Risulta fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle restanti censure.

Si configura il vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, se “la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa”, oppure “è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”, e sempre che l’errore non verta su “un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

Per consolidata interpretazione giurisprudenziale, l’errore di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, deve così consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l’affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale.

Per aversi revocazione, è dunque necessario che l’errore di fatto riveli un carattere commissivo, consistendo in una fallace valutazione espressa di esistenza o di inesistenza del fatto, e non in una mera negligenza dello stesso.

L’errore di fatto, riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4, deve comunque consistere in una mera svista materiale, la quale abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo che non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (cfr. indicativamente Cass. Sez. 1, 07/02/2017, n. 3200; Cass. Sez. 5, 11/01/2018, n. 442).

La determinazione, contenuta nel decreto del 24 febbraio 2017, della durata irragionevole del giudizio amministrativo (per il quale era stata presentata nel 2009 l’istanza di prelievo e che era ancora pendente alla data del 16 settembre 2010)

protratta fino alla dichiarazione di perenzione,

indipendentemente dalla proposizione altresì dell’istanza “urgente” di fissazione dell’udienza ex art. 82 c.p.a. e allegato 3, art. 1, Norme transitorie D.Lgs. n. 104 del 2010, in rapporto a domande di equa riparazione proposte dopo il 16 settembre 2010, costituiva, allora, un punto controverso sul quale il giudice di rinvio ebbe a pronunciare. La circostanza che la mancata presentazione della “nuova istanza di fissazione di udienza” non fosse ostativa alla liquidazione dell’equa riparazione anche per il periodo successivo alla scadenza del termine ex art. 1 dell’allegato 3 c.p.a. non implica necessariamente che tale omissione sia stata espressamente negata nella sua materiale esistenza (potendo, invece, esserne stata implicitamente negata la rilevanza giuridica ai fini del giudizio), e ciò esclude la sussistenza di un errore di fatto rilevante e decisivo agli effetti dell’art. 395 c.p.c., n. 4. (arg., peraltro, in ordine alla soluzione prescelta dai giudici del rinvio, alla luce di Cass. Sez. 6 – 2, 09/07/2015; n. 14386; Cass. Sez. 6 – 2, 27/01/2017, n. 2172; Cass. Sez. 2, 28/12/2017, n. 31009). Altrimenti, si ricondurrebbe all’ambito del giudizio per revocazione, piuttosto che nell’ordinario giudizio di impugnazione, ogni fatto che non sia stato espressamente considerato nella motivazione giudiziale, rendendo causa di revocazione quel che può eventualmente rappresentare, piuttosto, un errore di giudizio o di valutazione.

IV.L’accoglimento del primo motivo di ricorso, che incide sulla fase rescindente del decreto di revocazione, negando la sussistenza del vizio revocatorio del decreto n. 484/2017 del 24 febbraio 2017, reso dalla Corte di appello di Perugia (ad eccezione della domanda relativa a G.R., la quale non ha proposto ricorso), comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, il quale attiene al contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale n. 323/2018 aveva giudicato nella fase rescissoria. Sono assorbiti anche il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, tutti attinenti alla ripartizione ed alla liquidazione delle spese di lite, in quanto le relative censure sono dirette contro statuizioni che, per il loro carattere accessorio, sono destinate ad essere travolte dalla cassazione che viene disposta dalla sentenza impugnata, a seguito della quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata tenendo conto dell’esito finale del giudizio.

Essendo inammissibile la domanda di revocazione proposta nei confronti degli attuali ricorrenti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto n. 484/2017 del 24 febbraio 2017 della Corte d’Appello di Perugia, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio. Le spese del giudizio di cassazione, come del pregresso giudizio di revocazione, vanno regolate secondo soccombenza nell’ammontare liquidato in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dei ricorrenti.

Poichè il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, e risultando comunque soccombente una amministrazione dello Stato, che si avvale del meccanismo della prenotazione a debito, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, nei limiti della censura accolta; condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di revocazione, che liquida in complessivi Euro 900,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie; nonchè delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.300,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie, con distrazione in favore dei difensori ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di cassazione, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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