Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25324 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 29/11/2011), n.25324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17424/2010 proposto da:

G. ALBERTI & C. SPA (OMISSIS) in persona del suo legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato MONACO SORGE Carmine, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FOSSATI CARLO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO PAMIK SRL (OMISSIS) in persona del suo curatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo

studio dell’avvocato NUZZACI Vittorio, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato REMOTTI ALESSANDRO, giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 314/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

10.2.2010, depositata il 17/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Vittorio Nuzzaci che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- La società Alberti s.p.a. impugna con ricorso per cassazione affidato a due motivi la sentenza n. 314 depositata il 17 marzo 2010 e notificata il 4 maggio 2010 della Corte d’appello di Genova che ha respinto l’appello, da essa proposto avverso precedente decisione del Tribunale di Sanremo che aveva revocato il pagamento eseguito in Euro 8.766,26 dalla società fallita in suo favore, condannandola per l’effetto alla restituzione del menzionato importo.

Investita della sola indagine sul requisito soggettivo dell’azione revocatoria, la Corte d’appello ha ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sul curatore alla luce dei plurimi dati sintomatici acquisiti, tra i quali in particolare il mutamento delle condizioni di pagamento riferite dal teste P. e la cancellazione della Alberti dal bollettino dei protesti, indice del tentativo di risollevare le sorti della società debitrice.

Il curatore fallimentare intimato si è costituito con controricorso.

Il Consigliere rel. ha ritenuto che il ricorso potesse essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 360 bis, 380 bis e 375 c.p.c. rilevando che:

“Il primo motivo denuncia violazione di norma processuale e vizio di motivazione. Si ascrive al giudicante errore consistito nell’aver asserito, senza adeguata motivazione, l’ammissibilità ed utilizzabilità delle deduzioni istruttorie formulate dal fallimento in primo grado nella memoria depositata ex art. 184 c.p.c., che, allegando nuovi fatti, alteravano nei suoi elementi costitutivi la domanda, originariamente fondata sul protesto dell’assegno e l’iscrizione della Pamik nel bollettino dei protesti. Il resistente deduce infondatezza del mezzo.

La censura appare manifestamente infondata. La memoria di cui si discute, come assume la decisione impugnata, ha illustrato mere allegazioni istruttorie relative a fatti secondari, non costitutivi del diritto azionato, dedotti a soli fini probatori, che non hanno inciso sul thema decidendum. I fatti ivi indicati, ampliando il thema probandum, lo hanno completato mediante l’indicazione di ulteriori elementi di conferma della scientia decdttionis. La memoria che li ha illustrati risulta perciò depositata nel rispetto del disposto dell’art. 184 c.p.c., nel testo applicabile al processo.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla L. n. 386 del 1990, art. 8, la Corte territoriale non avrebbe considerato il fatto, decisivo, che il versamento dell’assegno per cui è causa, che pur viene preso in considerazione nell’ambito della procedura, era imposto dalla norma in rubrica al fine di consentire la cancellazione del protesto. Il pagamento era insomma obbligato, ed in quanto tale non poteva essere valorizzato ai fini della prova della scientia decoctionis.

Il motivo appare infondato.

La decisione illustra con adeguato tessuto motivazionale tutte le circostanze sintomatiche apprezzate, ed inquadra il pagamento dell’assegno nel quadro probatorio complessivo valutandolo nel complesso delle ulteriori evenienze. La censura introduce verifica atomistica su tale dato secondo canone contrario al dettato dell’art. 2729 c.c., in forza del quale i dati sintomatici devono essere valutati sicuramente in maniera analitica, per verificarne la rilevanza perchè muniti dei caratteri della precisione e della gravità, ma anche e soprattutto in collegamento, e circoscrive l’ambito del controllo sollecitato al solo momento della verifica analitica, ex se non esaustiva, poichè quel dato indiziario contestato, che singolarmente considerato potrebbe risultare privo di sintomaticità, è stato correttamente vagliato nella convergenza globale di tutte le circostanze esaminate, accertandone all’esito e per l’effetto la pregnanza conclusiva.

Conclusivamente, il ricorso appare meritevole di rigetto”.

Il Collegio ritiene di condividere le precedenti considerazioni neppure confutate dalla ricorrente. Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidandole in complessivi Euro 1.900,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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