Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25324 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 11/11/2020), n.25324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9480-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FERROVIE APPULO LUCANE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

CRISPI 36, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO LOMBARDI,

rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO CONVERTI, FRANCESCO

ROMANELLO POMES;

– controricorrente –

avverso la sentenza h. 148/2014 della COMM.TRIB.REG. di POTENZA,

depositata il 21/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 148/3/14 pubblicata il 21 febbraio 2014 la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza n. 111/2/10 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. avverso il diniego di rimborso dell’IVA assolta sulle fatture emesse in relazione alle prestazioni previste da contratto per l’espletamento del servizio di trasporto pubblico urbano nel Comune di Potenza. La Commissione Tributaria Regionale ha considerato l’inammissibilità dell’appello per la sua genericità costituendo la mera riproduzione dei motivi di ricorso esposti in primo grado, ed ha comunque ritenuto infondata la pretesa dell’appellante in quanto le convenzioni stipulate dalla società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. “non hanno le caratteristiche del contratto di servizio e richiamano la disciplina del regime di sovvenzioni, prevista dalla Convenzione del 1992, istitutiva di un rapporto sinallagmatico in cui le somme dovute dall’ente territoriale assumono il carattere di corrispettivo con conseguente applicabilità dell’IVA nella misura del 10%”;

Che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a quattro motivi;

Che la società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. resiste con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso deducendone l’infondatezza;

Considerato che con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in combinato disposto con l’art. 342 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 deducendosi che l’appello non era inammissibile contenendo una puntuale critica della sentenza di primo grado;

Che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riferimento all’insanabile contraddittorietà della motivazione;

Che con il terzo motivo si assume violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento alla mancanza di un’approfondita disamina logico-giuridica ed alla mancanza di motivazione che faccia trasparire il percorso argomentativo seguito;

Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’eccezione di violazione dell’art. 2697 c.c. e di decadenza dal diritto al rimborso, sollevata con l’atto di appello;

Che il primo motivo è fondato. La sentenza impugnata considera l’appello inammissibile riproducendo le stesse argomentazioni proposte in primo grado, quando invece l’atto di appello, riprodotto nel ricorso per cassazione, contiene una puntuale critica alla sentenza di primo grado affermandone il contrasto con le previsioni contrattuali e con l’evoluzione normativa che ha interessato il servizio del trasporto pubblico urbano. L’appellante ha quindi individuato la ratio decidendi e ne ha mosso una puntuale critica con l’atto di appello rendendo quindi pienamente comprensibile i motivi di impugnazione.

Che il secondo motivo è pure fondato. La motivazione della sentenza impugnata relativa al rigetto è costituita da un’unica frase assolutamente contraddittoria: “le convenzioni non hanno le caratteristiche del contratto di servizio e richiamano la disciplina del regime di sovvenzioni, prevista dalla Convenzione del 1992, istitutiva di un rapporto sinallagmatico in cui le somme dovute dall’ente territoriale assumono il carattere di corrispettivo con conseguente applicabilità dell’IVA nella misura del 10%”; nè è possibile ricavare il significato della frase e l’argomentazione seguita attraverso il contesto della sentenza costituendo, quella citata, l’unica frase riferita alla motivazione del rigetto dell’appello. I provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (da ultimo Cass. 25 settembre 2018, n. 22598);

Che gli altri motivi sono assorbiti;

Che la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla stessa Commissione Tributaria Regionale della Basilicata in diversa composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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