Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25324 del 11/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25324 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA

INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

tempore,

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso i. cui uffici in Roma,

via dei

Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

– ricorrente contro
BUONAMICO Carmine (BNM CMN 57L15 A783E), elettivamente
domiciliato in Roma, via Valadier n. 43, presso lo studio
dell’Avvocato Giovanni Romano, dal quale è rappresentato e
difeso per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 11/11/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato
il 7 luglio 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

sentito l’Avvocato Giovanni Romano;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per il
rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle
Sezioni Unite.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 12 maggio 2008
presso la Corte d’appello di Roma, Buonamico Carmine ha
chiesto la condanna del Ministero della giustizia al
pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di
due processi (l’uno volto alla condanna di un proprio
debitore al pagamento di una somma, l’altro volto
all’esecuzione presso terzi del titolo formato in ordine al
credito vantato) svoltisi dinnanzi ad uffici del distretto
della Corte d’appello di Napoli;
che l’adita Corte d’appello ha rilevato che il primo
giudizio, iniziato il 24 luglio 1988, si era concluso con
sentenza del 22 marzo 2001, mentre il secondo procedimento,
iniziato il 12 settembre 1994, si era concluso con sentenza
di primo grado il 6 giugno 2006 ed era pendente in appello,
sicché, quanto al primo giudizio, la durata era stata pari

Stefano Petitti;

ad anni dodici e sette mesi e, quanto al secondo, era stata
di undici anni e otto mesi per il primo grado e di un anno
e nove mesi per il grado di appello;
che la Corte territoriale ha quindi liquidato un

ritardo, quanto al primo giudizio, e di euro 500,00 per
anno di ritardo quanto al secondo, e ciò sulla base del
rilievo che il disagio provocato dal ritardo per la
definizione del procedimento doveva ritenersi inferiore una
volta intervenuta una decisione di merito; indennizzo
determinato, sulla base di tali criteri, in euro 18.500,
oltre agli interessi legali dalla data della domanda e alle
spese processuali;
che il Ministero della giustizia ha proposto ricorso
per la cassazione di questo decreto, affidato a quattro
motivi, cui l’intimato ha resistito con controricorso.
Considerato

che i motivi di ricorso involgono, come

rilevato dalla difesa del controricorrente nella memoria ex
art. 378 cod. proc. civ., la questione del rapporto
intercorrente, ai fini della determinazione della durata
ragionevole del giudizio, tra il giudizio di cognizione e
quello di esecuzione;
che all’esame delle Sezioni Unite è attualmente
pendente la questione se la durata del processo esecutivo,
promosso in ragione del ritardo dell’Amministrazione nel

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indennizzo ragguagliato a 1.000,00 euro per anno di

pagamento dell’indennizzo dovuto in forza del titolo
esecutivo, costituito dal decreto di condanna pronunciato
dalla corte d’appello ai sensi dell’art. 3 della legge n.
89 del 2001, ed azionato nelle forme del processo

della durata irragionevole del processo per equa
riparazione, e, più in generale, se la durata del processo
esecutivo, promosso per la realizzazione della situazione
giuridica soggettiva di vantaggio fatta valere nel processo
presupposto con esito positivo, debba o no essere calcolata
ai fini del computo della durata irragionevole dello stesso
processo presupposto (Cass. n. 16820 del 2012);
che sussiste quindi la necessità di rinviare la causa a
nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite
sulla detta questione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della
decisione delle Sezioni Unite sull’ordinanza n. 16820 del
2012.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,
il 4 ottobre 2013.

esecutivo, debba o no essere calcolata ai fini del computo

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