Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25324 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. II, 09/10/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 09/10/2019), n.25324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4841-2018 proposto da:

C.L., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

Viterbo, via Brunelli n. 4, presso lo studio dell’avv.to DANIELA

BUSCEMI che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il

03/07/2017; (r.g. 365/17);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di

ricorso e per l’accoglimento del secondo.

udito l’Avvocato Rossana De Bai.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.N., + ALTRI OMESSI proponevano dinanzi la Corte d’Appello di Perugia, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno sofferto a causa della durata non ragionevole di un giudizio avente ad oggetto anch’esso una domanda di equa riparazione svoltosi davanti alla medesima Corte d’Appello di Perugia.

2. La domanda veniva accolta e veniva ingiunto al ministero della giustizia di corrispondere a ciascun ricorrente la somma di Euro 1600 e, inoltre, di corrispondere agli antistanti procuratori Euro 270 per competenze professionali oltre rimborso spese generali al 15% cap e Iva come per legge.

3. I ricorrenti proponevano opposizione avverso il provvedimento, ritenendo inadeguata la liquidazione sia dell’indennizzo sia dei compensi professionali.

La Corte d’Appello respingeva l’opposizione confermando il decreto opposto. In particolare, quanto alla determinazione dell’indennizzo, questo andava calcolato sulla base del parametro di Euro 400 per anno di ritardo in conformità a quanto stabilito anche dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis. Nella specie, infatti, il valore della controversia non era particolarmente rilevante tanto in assoluto quanto in relazione alle condizioni personali dei ricorrenti dipendenti di poste italiane.

Peraltro, il procedimento per equa riparazione non è suscettibile generalmente di procurare turbamenti significativi nelle parti, trattandosi di una questione meramente economica con esito sostanzialmente scontato e largamente prevedibile, essendo legato alla durata giudizio presupposto, sicchè non sussistevano circostanze tali da determinare un patema d’animo notevole o comunque superiore a quello riconosciuto con il decreto impugnato pari a Euro 400 per ogni anno di vita.

3.2 Quanto alla determinazione dei compensi professionali la Corte d’Appello riteneva che il procedimento per ottenere l’equa riparazione, pur non essendo in tutto e per tutto uguale a quella monitorio, di cui agli artt. 633 c.p.c. e ss. doveva comunque essere a questo assimilato, differenziandosi, invece, dagli ordinari giudizi davanti alla corte d’appello.

Il compenso peraltro andava liquidato in ragione del valore della causa e non del numero delle parti che poteva portare solo un incremento della liquidazione. Infine, nella specie, l’assoluta identità delle posizioni processuali dei ricorrenti non implicava alcun impegno difensivo superiore a quello che vi sarebbe stato in relazione ad un unico ricorrente e, dunque non trovava applicazione l’aumento per la pluralità delle parti di carattere discrezionale.

4. I soprannominati B.N., + ALTRI OMESSI hanno proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi.

5. Il Ministero della Giustizia non ha spiegato attività difensiva.

6. All’adunanza in camera di consiglio dell’8 marzo 2019 la causa veniva rinviata alla pubblica udienza.

7. In prossimità dell’udienza pubblica del 19 giugno 2019 i ricorrenti hanno depositato memoria con la quale hanno insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 2 bis.

I ricorrenti ritengono eccessivamente bassa la cifra di Euro 400 per ogni anno di ritardo, non corrispondente ai parametri di liquidazione ordinariamente e costantemente utilizzati dalla Corte Europea di Strasburgo e recepiti anche dalla Suprema Corte pari ad un minimo di Euro 750 per ogni anno di durata irragionevole.

1.2 Il primo motivo è infondato.

Il decreto impugnato aveva stabilito la misura dell’indennizzo in base al parametro minimo previsto dalla legge, precisando le ragioni in virtù delle quali tale quantificazione era calcolata.

La Corte d’Appello, pertanto, non è scesa al di sotto dei valori minimi previsti dalla legge (L. n. 89 del 2001, art. 2 bis come modificato dalla L. n. 208 del 2015) e tale quantificazione non è suscettibile di alcun ulteriore valutazione da parte di questa Corte.

Si è già affermato, infatti, che: ” In tema di equa riparazione, la L. n. 89 del 2001, art. 2 bis (anche nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, derivante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015), relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall’art. 360 c.p.c., n. 5 – la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il “quantum” della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel cit. art. 2 bis, comma 2, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico” (Sez. 6- 2, Ord. n. 3157 del 2019).

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di legge – art. 91 c.p.c.; art. 2233 c.c., comma 2; liquidazione compensi ex D.M. n. 55 del 2014.

I ricorrenti lamentano la violazione dell’erronea determinazione dei compensi effettuata dal giudice sulla base della tabella n. 7 del D.M. n. 55 del 2014, concernente i procedimenti di volontaria giurisdizione, anzichè in base alla tabella n. 12 dello stesso decreto ministeriale relativa agli ordinari giudizi innanzi alla Corte d’Appello, sottolineando che la liquidazione di Euro 270 complessivi è inferiore ai minimi previsti per le varie fasi del procedimento in Corte d’Appello così come delineati dalla suddetta tabella.

La riduzione al di sotto dei minimi previsti dagli scaglioni individuati, inoltre, a parere del ricorrente, finirebbe per ledere lo stesso art. 2233 c.c., comma 2, nella parte in cui stabilisce che il compenso del professionista deve essere almeno adeguato all’importanza dell’opera prestata soprattutto al decoro della sua professione che sarebbe arbitrariamente leso da tale con decurtazione.

2.1 Il secondo motivo è fondato.

Costituisce indirizzo consolidato di questa Corte quello secondo il quale: “Ai fini della liquidazione delle spese processuali, la natura contenziosa del processo camerale per l’equa riparazione, già affermata in relazione alla previgente tariffa di cui al D.M. n. 127 del 2004, deve essere ribadita anche in relazione alla tariffa di cui al D.M. n. 55 del 2014 con la conseguenza che, ai fini della liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti all’avvocato per l’attività in esso prestata, trova applicazione la tabella 12 allegata al D.M. n. 55 del 2014 (cfr. Cass. Sez. 2, 10/04/2018, n. 8818 del 2018; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4689; Cass. Sez. 6 – 2, 14/11/2016, n. 23187; Cass. Sez. 1, 17/10/2008, n. 25352).

Peraltro, è stato anche chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014 (che detta i criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il D.M. n. 140 del 2012 regola la materia dei compensi tra professionista e cliente: Cass. Sez. 2, 17/01/2018, n. 1018), non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. La liquidazione disposta dalla Corte di Perugia in complessivi Euro 210,00, opera, invece, senza dare alcuna adeguata motivazione, una globale determinazione dei compensi, in misura notevolmente inferiore a quelli minimi di cui alla tabella 12 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto del valore della causa (da Euro 0,00 ad Euro 1.100,00), pur applicata la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell’affare D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4, (Cass. Sez. 6 – 3, 15/12/2017, n. 30286; Cass. Sez. 6 – L, 31/01/2017, n. 2386; Cass. Sez. 6 – 1, 16/09/2015, n. 18167).

3. In conclusione, la Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo cassa il decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa il decreto impugnato, e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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