Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25323 del 29/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 29/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 29/11/2011), n.25323
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16310/2010 proposto da:
C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell’avvocato VIANELLO
Luca, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PORTA
LUIGI, giusta mandato speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
V.M. (OMISSIS), FALLIMENTO IMMOBILIARE DUE
LAGHI DI PERA LUCA, P.L.;
– intimati –
avverso il provvedimento n. 82/10 del TRIBUNALE di COMO del 6.5.2010,
depositato l’11/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Carlo Carrieri (per delega avv.
Luca Vianello) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1.- C.G. impugna con ricorso per cassazione affidato a due motivi il decreto depositato il 15 ottobre 2010 del Tribunale di Como che ha respinto l’opposizione, da lui proposta ai sensi della L. Fall., art. 98, al decreto d’approvazione dello stato passivo del fallimento Immobiliare Due Laghi s.a.s dolendosi dell’ammissione del credito addotto richiesta da V.M. con prelazione fondata su cambiale ipotecaria, rilasciata dal socio della fallita P. L..
Il Tribunale fallimentare, rilevato che il C. non aveva provato il rapporto sottostante il titolo, il cui rilascio doveva qualificarsi atto gratuito, in accoglimento dell’eccezione del V., ha escluso la legittimazione dell’opponente alla domanda d’inefficacia dell’atto, appartenendosi essa in via esclusiva al curatore fallimentare. Ha inoltre ritenuto preclusa la domanda di revoca non proponibile in via d’eccezione.
Nessuno degli intimati si è costituito.
Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione osservando quanto segue:
“Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.. La censura enuncia omessa pronuncia sulla domanda formulata con l’atto d’opposizione, riprodotta specificamente, ma non coltiva alcun argomento di sostegno. Appare perciò inammissibile.
Il secondo motivo deduce violazione della L. Fall., art. 64. L’errore ascritto al giudice dell’opposizione si anniderebbe nell’immotivato rigetto della domanda d’inefficacia del negozio controverso, disposto nonostante la sua accertata natura gratuita.
Anche questo motivo appare inammissibile. La censura non coglie la ratio decidendi fondata sul difetto di legittimazione attiva del creditore opponente correttamente rilevato in relazione all’azione de qua siccome si appartiene, come per tutte le azioni di massa, al solo curatore, che non ha però contestato l’ammissione del credito.
Tale passaggio, assorbente e risolutivo, non è fatto segno di critica”.
Il Collegio ritiene di condividere le precedenti considerazioni non smentite dalle considerazioni esplicitate nella memoria difensiva depositata dal ricorrente. Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese processuali stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011