Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25323 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.25/10/2017),  n. 25323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2504/2012 R.G. proposto da:

P.F., rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Fiume

(claudio.fiume.pec.ordineavvocaticatania.it, fax 095/2861686), per

mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Roma, via

Terenzio, n. 21, presso lo studio dell’avv. Francesco Samperi

(francescosamperi.ordineavvocatiroma.org, fax 06/32657971);

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., domiciliato elettivamente in Roma, via

S. Tommaso d’Aquino, n. 119, presso lo studio dell’avv. Salvatore

Famiani, rappresentato e difeso, per procura in calce al

controricorso, dall’avv. Salvatore Palazzo il quale dichiara di

voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso la

p.e.c. salvatorefamiani.ordineavvocatiroma.org e il fax n.

06/42011327;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1292/10 della Corte d’appello di Catania

emessa il 27 ottobre 2010 e depositata il 26 novembre 2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10 maggio

2017 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il ricorso ha per oggetto l’impugnazione della sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato integralmente la decisione di primo grado (sentenza n. 1754/06 del Tribunale di Catania) di condanna del P. al pagamento della somma di Euro 305.185,44 a titolo di responsabilità, quale amministratore unico della fallita società (OMISSIS), per la tenuta inattendibile della contabilità e dei libri sociali.

2. Il ricorrente con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 146,artt. 2393,2394,2395,2967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) censura la decisione per non aver tenuto in considerazione che la inattendibilità della contabilità non dipendesse dalla irregolarità delle registrazioni ma dal furto avvenuto nei locali della società fallita che ne aveva determinato la sua incompletezza.

3. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 146,artt. 2393,2394,2395 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) il ricorrente contesta l’accertamento del danno perchè operato sulla base di una istruttoria insufficiente e immotivatamente ostativa rispetto alle richieste del ricorrente, contesta inoltre il criterio adottato dai giudici di merito per la quantificazione del danno e cioè l’imputazione automatica della differenza fra attivo e passivo.

4. Si costituisce la curatela fallimentare eccependo la tardività del ricorso e chiedendone in via subordinata il rigetto.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

5. L’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso è fondata e va accolta dato che la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta oltre il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile alla controversia. Dalla data della pubblicazione della sentenza della Corte di appello (26 novembre 2010) a quella della notificazione del ricorso per cassazione (12 gennaio 2012) è infatti decorso un anno e 47 giorni ovverosia un tempo eccedente il termine lungo per impugnare anche se calcolato applicando la sospensione dei termini feriali per l’anno 2011.

6. Va dichiarata pertanto l’inammissibilità del ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 10.200 Euro di cui 200 Euro per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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