Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25323 del 11/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 11/11/2020), n.25323
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 922-2013 proposto da:
COIMBRE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA M. PRESTINARI 13,
presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, rappresentata e
difesa dall’avvocato DOMENICO D’ARRIGO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 151/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di
BRESCIA, depositata il 14/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.
Fatto
RILEVATO
che la CO.IM.BRE. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sezione distaccata di Brescia n. 151/66/11 pubblicata il 14 novembre 2011 con la quale, in parziale riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia n. 29/07/2009 che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla CO.IM.BRE. s.p.a. avverso l’avviso di accertamento n. R0L03T200302 con il quale era stata contestata la vendita di sei appartamenti e cinque box con valore dichiarato di Euro 20.392,00 e accertato di Euro 276.666,00 con conseguente recupero a tassazione ai fini IVA, IRPEG ed IRAP per l’anno 2004, annullando la parte relativa all’IVA e riducendo il valore accertato ai fini delle altre imposte ad Euro 160.000,00, era stato confermato detto valore accertato ma dichiarando dovuta anche l’IVA su tale importo;
che in data 13 ottobre 2017 la ricorrente ha presentato istanza di sospensione del giudizio dichiarando di avere aderito al provvedimento di chiusura delle liti fiscali pendenti di cui al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 provvedendo al pagamento della somma dovuta ex lege;
che l’Agenzia delle Entrate in data 25 giugno 2018 ha presentato a sua volta istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese per avere la controparte contribuente aderito al provvedimento di chiusura delle liti fiscali pendenti di cui al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 provvedendo al pagamento della somma dovuta ex lege;
Considerato che sussistono, quindi, i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
che ai sensi della Legge di Conversione n. 96 del 2017, art. 11, del n. 10 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per cui nulla va disposto sulle spese stesse.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 convertito in L. n. 96 del 2017.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020