Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25323 del 11/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2018, (ud. 03/05/2018, dep. 11/10/2018), n.25323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14937/2017 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI

SPAGNA n. 35, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PAOLETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA DI FOGGIA;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LEONIDA BISSOLATI n. 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO

SPINELLI GIORDANO, rappresentata e difesa unitamente e

disgiuntamente dagli avvocati ALFREDO CIGLIANO, ROBERTO MARSILI,

EMILIO CIGLIANO;

– controricorrente –

contro

F.R., D.D., P.M.T.,

S.M., S.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2094/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 25 e 28 luglio 2003, S.S. e F. evocavano in giudizio, davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa, F.R., D.D. e la Milano Assicurazioni S.p.A. richiedendo il risarcimento dei danni subiti in occasione dell’incidente stradale verificatosi in (OMISSIS) quando il ciclomotore di proprietà di S.F., condotto da S., era stato spinto al suolo dal veicolo Fiat Uno che si immetteva sul crocevia provenendo da una strada gravata da Stop. Si costituiva l’assicuratore Milano S.p.A. che contestava le domande;

il Tribunale, con sentenza n. 124 del 2011 riconosceva la concorrente responsabilità nella produzione del sinistro e liquidava il danno alla persona in favore degli attori nella misura del 50%;

con atto di citazione del 21 giugno 2011 S.S. proponeva appello censurando la parte della decisione che aveva attribuito una responsabilità concorrente sul rilievo che, sul ciclomotore, era trasportata una seconda persona, senza procedere alla verifica dell’apporto causale del trasporto vietato nella produzione del sinistro. Chiedeva, pertanto, di escludere il concorso di colpa del danneggiato;

la Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 23 maggio 2016 rigettava l’impugnazione e compensava le spese del grado ritenendo che la decisione impugnata, pur presentando una lacuna argomentativa, risultava corretta trovando applicazione il principio secondo cui il conducente deve dare prova di avere tenuto una condotta di guida perfettamente conforme alle norme della circolazione stradale. Nel caso di specie il Tribunale aveva ritenuto rilevanti due circostanze, una riferibile al conducente dell’autoveicolo e l’altra al conducente del ciclomotore. In particolare, quest’ultimo trasportava un passeggero in violazione del relativo divieto e non aveva frenato quando aveva visto sopraggiungere l’auto, facendo affidamento sul segnale di Stop. Inoltre, la manovra sarebbe stata verosimilmente infruttuosa, anche in considerazione della presenza del passeggero che limitava la maneggevolezza e la stabilità del ciclomotore;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione S.S. affidandosi a quattro motivi che illustra con memoria. Resiste in giudizio con controricorso Unipol Sai Assicurazione (già Milano Assicurazioni S.p.A.).

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2054 c.c., perchè il Tribunale di primo grado aveva addebitato all’odierno ricorrente l’unica violazione relativa al trasporto, non consentito, di un passeggero. La Corte avrebbe male applicato l’art. 2054 c.c., poichè il carattere sussidiario della responsabilità concorrente trova applicazione solo nel caso di impossibilità concreta di accertare la dinamica. Al contrario, le risultanze processuali evidenziavano tutti gli aspetti della condotta dei conducenti con conseguente esclusione di operatività della norma;

con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 2043 e 1223 c.c., artt. 40 e 41 c.p., in tema di nesso di causalità, e ciò con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 132 c.p.c.. In particolare, la circostanza di avere guidato un ciclomotore con un trasporto non consentito non comporterebbe una responsabilità automatica del conducente, ma richiederebbe l’accertamento concreto del contributo causale offerto dal trasporto vietato nella determinazione del sinistro. Tale valutazione sarebbe stata operata dalla Corte territoriale sulla base di mere congetture. Infatti, nonostante il maggior carico determinato dal passeggero, il conducente del ciclomotore aveva tentato istintivamente di evitare il sinistro, come riconosciuto dallo stesso S. in sede di interrogatorio;

con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 145 C.d.S., comma 5, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte d’Appello non aveva tenuto conto della grave violazione prevista dalla norma del codice della strada in quanto il conducente dell’autovettura non si era fermato allo Stop;

con il quarto motivo deduce l’omessa graduazione della responsabilità e la violazione dell’art. 1227 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Non operando la funzione sussidiaria dell’art. 2054 c.c., comma 2, in presenza di una ricostruzione della dinamica in termini di certezza, la Corte avrebbe al più potuto applicare l’art. 1227 c.c. e ridurre soltanto il risarcimento del danno;

il primo ed il secondo motivo sono inammissibili poichè, sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge, in realtà il ricorrente, anche nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., intende richiedere alla Corte un riesame nel merito della vicenda, sulla base delle risultanze processuali, non consentito in sede di legittimità. Dovendosi ribadire che l’omesso esame di un dato istruttorio non integra il dedotto vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014 n. 8053);

inoltre la valutazione in ordine alla sufficienza degli elementi istruttori ai fini della esatta ricostruzione della dinamica (e conseguente esclusione dell’applicazione dell’art. 2054 c.c.) costituisce valutazione squisitamente in fatto non censurabile in questa sede;

il terzo motivo è inammissibile per le medesime considerazioni e poichè la Corte territoriale tiene conto della violazione dell’art. 145 C.d.S., ma fonda l’operatività della presunzione dell’articolo 2054 c.c. anche sulla violazione commessa da S. per avere trasportato un passeggero sul ciclomotore e per non avere osservato le cautele necessarie nell’attraversare un crocevia;

i motivi sono, altresì, inammissibili perchè non decisivi, non avendo il ricorrente contrastato interamente la ratio decidendi della Corte d’Appello di Napoli la quale, nel colmare la lacuna argomentativa del Tribunale, ha ritenuto operante la presunzione prevista all’art. 2054 c.c., sulla base di tre autonome argomentazioni: confermando l’implicita rilevanza causale attribuita dal Tribunale al trasporto di un passeggero in violazione del divieto di legge; rilevando che il conducente aveva tentato una inefficace manovra di deviazione a sinistra per evitare l’impatto e non aveva frenato, con fideistico affidamento sull’esistenza di un segnale di Stop a carico dell’antagonista; infine evidenziando la compromissione della maneggevolezza del ciclomotore, ai fini della esecuzione di una manovra di emergenza (frenata o deviazione laterale), determinata dal fatto di sopportare il peso anche del passeggero. Il ricorrente non ha contrastato i tre profili, ma solo quello relativo alla incidenza causale della presenza del passeggero;

il quarto motivo è assorbito;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto della insussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato poichè S.S. è ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Delib. 16 maggio 2017, in atti).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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