Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25322 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/10/2017, (ud. 16/02/2017, dep.25/10/2017),  n. 25322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9396/2012 R.G. proposto da:

IMPRESA DOTT. ING. G.M., rappresentato e difeso

dall’avv. Giuseppe Romano, con domicilio eletto in Roma, via Liegi,

n. 41, presso il Dott. Angelo Caliendo;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CRISPANO;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 3764,

depositata in data 29 novembre 2011;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 16 febbraio 2017

dal Consigliere Dott. Pietro Campanile;

sentito per il controricorrente l’avv. Orefice;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott.ssa ZENO Immacolata, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, previa declaratoria di inammissibilità di un secondo atto di appello notificato in data 27 gennaio 2011, ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata accolta l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Comune di Crispano nei confronti del sig. M.G., titolare dell’omonima impresa, nonchè la domanda avanzata in via riconvenzionale dello stesso ente, con condanna dell’imprenditore al pagamento della somma di Euro 70.926,94.

2. La decisione si fonda, in sostanza, sulle risultanze del collaudo dell’opera dal quale emergeva – senza che fossero state avanzate al riguardo specifiche riserve – che l’impresa aveva ricevuto acconti, per le opere eseguite, pari alla complessiva somma di Euro 2.637.650,40, nella quale dovevano ricomprendersi gli importi, corrispondenti a due fatture, posti alla base della pretesa azionata in via monitoria.

3. Dallo stesso collaudo risultavano, inoltre, delle irregolarità e delle deficienze concernenti l’opera eseguita, in base alle quali, per come liquidate, era stata correttamente operata la compensazione da parte del giudice di primo grado.

4. Per la cassazione di tale decisione l’impresa propone ricorso, affidato a tre motivi. Il Comune non resiste con controricorso, avendo depositato un atto di costituzione, al fine di partecipare, come in effetti verificatosi, alla discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce “omessa e carente istruttoria – motivazione carente sui fatti di causa e sui dati documentali e fattuali emersi nel giudizio di opposizione – contraddittorietà – violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. La Corte di appello non avrebbe considerato le riserve, poste poi alla base del procedimento monitorio, nel registro di contabilità, come del resto comprovato dalle fatture relative al settimo e all’ottavo saldo per i lavori svolti.

2. La censura è inammissibile. La sentenza impugnata ha espressamente affermato: “In mancanza di altre specificazioni deve ritenersi che la sottoscrizione con riserva da parte dell’impresa del collaudo sia riferita alle riserve già espresse nel registro di contabilità e non attiene quindi all’entità dei pagamenti ricevuti, pari a complessivi Euro 2.637.650,40, come attestato dal verbale di collaudo a pag. 17”. Il generico riferimento alle riserve iscritte nei registri di contabilità non attinge adeguatamente la suddetta ratio decidendi. Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di appalti pubblici, dal combinato disposto del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 16, 54 e 64 e del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 26, si ricava che l’appaltatore di opera pubblica, ove voglia contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall’amministrazione e/o avanzare pretese comunque idonee ad incidere sul compenso complessivo spettantegli, è tenuto ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili; ad esporre, poi, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi idonei ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma; ed a confermare, infine, la riserva all’atto della sottoscrizione del conto finale. Ne consegue che l’impresa che, pur avendo tempestivamente formulato la riserva, non la riproduca e non la espliciti nei termini e nei documenti previsti dalle citate norme, decade dalle relative domande; e nella medesima preclusione detta impresa incorre ove abbia iscritto tempestiva riserva, senza reiterare le richieste che ad essa si riferiscono in sede di liquidazione del conto finale, atteso che siffatta omissione è incompatibile con l’intenzione di persistere nella pretesa avanzata in precedenza, derivando dalla mancata conferma una presunzione relativa di accettazione del conto finale, superabile soltanto con la prova della positiva volontà dell’appaltatore di non accettarlo (Cass., 22 maggio 2007, n. 11852; Cass., 17 luglio 2014, n. 16367).

La suddetta ragione della decisione, che in parte qua assume rilevanza autonoma, non è stata contestata, nè è stato dedotto alcun elemento inteso e rendere la prova di una volontà contraria alla rinuncia alle proprie pretese da presumersi dalla sottoscrizione del documento finale. Invero il ricorrente si è limitato a richiamare le risultanze probatorie deponenti nel senso della sussistenza dei crediti vantati, senza minimamente contestare la valenza attribuita dalla corte distrettuale all’approvazione del collaudo e ai riferimenti, ivi contenuti, alle somme percepite.

3. Del pari inammissibile è la seconda censura, con la quale si deduce carenza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sostenendosi, con riferimento ai vizi rilevati, che la P.A. avrebbe accettato l’opera senza riserve. Si afferma, in particolare, che nel verbale di collaudo si dà atto dell’esecuzione dei lavori di ripristino e di riparazione, senza considerare che la sentenza impugnata sul punto ha rilevato che dalla relazione di collaudo (pag. 13, lettere a – d), emergeva – pur dandosi atto dei lavori di riparazione e di ripristino – che i vizi erano comunque sussistenti, provvedendosi a quantificare la loro entità, da portare in detrazione, non senza aggiungere – altro aspetto decisivo obliterato dal ricorrente – che “l’appaltatore ha sottoscritto il verbale di collaudo senza alcuna esplicita osservazione in ordine alle detrazioni effettuate per i vizi riscontrati”.

4. Il terzo motivo, con il quale si deduce violazione dell’art. 1241 c.c., ed erronea motivazione, non si sottrae al rilievo di inammissibilità, atteso che presuppone la fondatezza delle prime censure, laddove si rileva che la Corte di appello si sarebbe limitata a valutare “le risultanze del verbale di collaudo”, rilevandosi, infine, che sarebbe stata omessa la considerazione dei crediti indicati nelle suddette fatture, la cui irrilevanza è già stata evidenziata.

5. Le spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo sulla base dell’attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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