Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25322 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.12/12/2016),  n. 25322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE – 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28782-2014 proposto da:

D.B.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PUGLIE, 23

presso lo studio legale Amara, presso la Dr.ssa DIXIT DOMINUS LISA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GERVASI NICOLO’ giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONI SICILIA S.P.A., già Gerit Sicilia S.p.A. – P. IVA

(OMISSIS), CT. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA,

19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ACCURSIO GALLO giusta procura

notarile del 04/10/2015, prodotta in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 436/2014 del TRIBUNALE di TRAPANI, emessa e

depositata il 23/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA;

udito l’Avvocato Accursio Gallo, per la resistente, che insiste per

il rigetta del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trapani, pronunciando sull’appello proposto da Riscossione Sicilia Spa nei confronti di D.B.N. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Alcamo (con la quale l’opposizione avanzata dal D.B. nei confronti dell’Agente della Riscossione era stata accolta), in totale riforma della sentenza di primo grado ha rigettato la domanda proposta da D.B.N. con atto di citazione notificato il 7 novembre 2012 e l’ha condannato al pagamento delle spese dei due gradi di merito.

Il ricorso per cassazione è basato su un solo motivo.

L’intimata non si difende.

2.- Con l’unico motivo, il ricorrente deduce nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ed art. 359 c.p.c., perchè il giudice d’appello non ha concesso il termine per il deposito di comparse conclusionali, violando questa seconda norma.

Il ricorrente sostiene che, ai sensi dell’art. 352 c.p.c., u.c., il giudice d’appello sarebbe vincolato alla richiesta della parte volta ad ottenere la concessione del termine per il deposito di comparse conclusionali e che la norma derogherebbe anche al disposto dell’art. 281 sexies c.p.c., che non sarebbe applicabile al giudizio di appello.

2.1.- Il motivo è manifestamente infondato, poichè non tiene conto del fatto che all’art. 352 c.p.c. è stato aggiunto un comma 6, che così dispone: “quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell’art. 281 sexies. La norma è stata introdotta dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 27, comma 1, lett. d). La disposizione si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 183 del 2011, ai sensi di quanto disposto dallo stesso art. 27, comma 2. Quindi, si applica ai giudizi di appello pendenti alla data predetta, come affermato di recente anche da questa Corte di Cassazione (precisamente da Cass. n. 20124/15, secondo cui l’applicazione al giudizio di appello della disciplina di cui all’art. 281-sexies c.p.c. è stata prevista dall’art. 352 c.p.c., comma 6, come novellato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 27, con decorrenza 7 febbraio 2012, sicchè, in (Pieno di ulteriori specificazioni da parte della norma novellatrice, la disposizione “de qua” trova applicazione a tuffi i giudizi di appello pendenti alla suddetta data”).

2.2.- La sentenza impugnata è stata emessa dal Tribunale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 23 aprile 2014, quando era oramai in vigore la disciplina di cui all’art. 352 c.p.c., comma 6. Quindi, il giudice correttamente ha deciso senza concedere termine per il deposito di comparse conclusionali.

Si propone perciò il rigetto del ricorso..

La relazione è stata notificata come per legge.

Parte resistente ha depositato memoria ed ha partecipato col proprio procuratore speciale, alla camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio, pur condividendo i motivi in fatto ed in diritto della relazione, ha riscontrato l’inammissibilità del ricorso per essere stato notificato presso la cancelleria del Tribunale di Trapani, invece che presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, che il difensore dell’Agente della Riscossione aveva indicato nell’atto di appello, dichiarando di voler ricevere a questo indirizzo le notificazioni e le comunicazioni.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto che l’attività difensiva della resistente è consistita nella partecipazione del procuratore speciale alla camera di consiglio non essendo stato notificato controricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della resistente, nell’importo complessivo di Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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