Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25322 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 11/11/2020), n.25322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24784/2014, proposto da:

I Maestri s.r.l., corrente in (OMISSIS) presso il Centro Orafo

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Ciaramella,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Pierpaolo

Bagnasco, in via alla Civitavecchia, n. 7 Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 2661/31/14 emessa inter partes il

17.3.2014 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con la predetta sentenza la Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando quella emessa in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, validava l’accertamento n. (OMISSIS), relativo all’anno 2008, con il quale, sulla base del P.V.C. di constatazione 20-5-2010 della Guardia di Finanza, che a sua volta richiamava una segnalazione della Guardia di Finanza di Vicenza, si contestava alla società “I Maestri” l’acquisto in forma occulta, da potere delle società Orobase International s.r.l. e New Orobase s.r.l., di preziosi per l’importo di oltre trentaseimila Euro e quindi — in applicazione di una percentuale di ricarico convenuta con il rappresentante della società – ricavi non dichiarati, ai fini i.re.s. e i.r.a.p. e i.v.a., di oltre sessantamila Euro.

Contro questa sentenza la contribuente ricorre per tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate resistite con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53; violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessi esame e pronuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” in quanto la Commissione Tributaria Regionale aveva asserito che non erano stati indicati motivi specifici del gravame, essendosi limitato l’appellante e riportare pedissequamente quanto sostenuto a sostegno dell’impugnazione dell’accertamento; senza esaminare e valutare i motivo di appello con cui si erano mosse specifiche censure alla sentenza di primo grado, al pari della Commissione Tributaria Provinciale, “non si era pronunciata sull’illegittimità dell’avviso di accertamento perchè fondato unicamente (mancando qualsiasi riscontro) sull’elaborazione del prospetto più volte citato, ove venivano trasfusi dati, non verificabili, contenuti in pen drives su cui aveva operato un numero svariato di non meglio individuati soggetti”; e ritenendo che se la Commissione Tributaria Regionale non fosse incorsa nella denunciata violazione e avesse valutato la questione posta, il gravame sarebbe stato accolto.

Il motivo, nella parte in cui richiama il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 è fondato.

Invero, pur esprimendosi in termini d’infondatezza e di rigetto del ricorso, la decisione impugnata sostanzialmente rivela come sua essenziale ratio decidendi l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi.

Cosa che innanzi tutto – stando alla trascrizione che, in ossequio al principio di autosufficienza, la ricorrente ha compiuto della sentenza di primo grado e dei motivi di appello, alle pagine 7-18 del ricorso – non risulta essere vera; e che contrasta comunque con la giurisprudenza di questa Corte (cass., 30525/’18; cass., 32954/’18) secondo la quale nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci.

L’accoglimento di questo primo motivo comporta l’assorbimento degli altri due.

PQM

Accoglie il primo motivo, dichiarati assorbiti gli altri due; rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la statuizione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA