Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25321 del 29/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 29/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 29/11/2011), n.25321
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 12747/2010 proposto da:
P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA BERNARDO DAVANZATI 21, presso lo studio dell’avvocato GRECO
VALENTINA, rappresentato e difeso dall’avvocato ARABIA Maurizio,
giusta procura alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
VILLA CINZIA SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 882/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO
del 20.10.09, depositata il 02/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 882 depositata il 2 novembre 2009, in parziale riforma di precedente sentenza del Tribunale di Catanzaro, ha respinto la domanda proposta da P. G., tesa alla declaratoria di nullità della delibera assembleare assunta dalla società convenuta Villa Cinzia nella seduta del 9.2.1993, che aveva disposto operazioni su capitale per il ripianamento delle perdite.
Ha rilevato che con l’atto d’appello il P., che aveva dedotto un difetto di convocazione ma non la sua specifica natura, avesse operato solo un generico riferimento alle censure esposte nell’atto introduttivo di primo grado.
Il P. ha impugnato questa decisione con ricorso per cassazione in base a due motivi.
L’intimata non ha spiegato difesa.
Il ricorso Consigliere rel. ha ritenuto che il ricorso potesse essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 360 bis, 380 bis e 375 c.p.c. per essere rigettato rilevando quanto segue:
“1.-Il primo motivo, denuncia violazione dell’art. 50 bis c.p.c. per aver la sezione stralcio del Tribunale trattato la controversia in composizione monocratica, benchè il giudizio fosse riservato alla trattazione collegiale.
Il motivo, neppure rappresentato al giudice d’appello, è manifestamente infondato.
La violazione denunciata, che concreta alla stregua del rinvio operato dall’art. 50 quater cod. proc. civ., al successivo art. 161, comma 1, causa di nullità della decisione, si converte in un motivo di impugnazione ed andava perciò dedotta con l’atto d’appello. Se denunciata in quella sede, il giudice del gravame, che è anche giudice del merito, aveva il potere di decidere la causa come giudice di secondo grado, ossia partendo dalla sentenza già emessa e dando risposta alle argomentazioni sviluppate nei motivi di appello. S.U. 28040/2008, 236/2010.
2.- Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e malgoverno del principio sull’onere della prova. L’onere di dimostrare esistenza e regolarità della convocazione per la seduta assembleare gravava sulla società convenuta, e non su esso attore; il difetto del quorum, difformemente da quanto asserito in sentenza, era stato specificamente riproposto con i motivi d’appello.
Il motivo è inammissibile. In ordine al primo profilo non coglie la ratio decidendi che si fonda sulla riscontrata genericità della denuncia del vizio dedotto. In ordine al secondo profilo, espone censura generica, non corredata dei necessari riferimenti a fatti e documenti, imposti dal principio di autosufficienza che assiste il presente ricorso”.
Il Collegio ritiene di condividere le precedenti considerazioni non smentite dalle considerazioni esplicitate nella memoria difensiva depositata dal ricorrente. Ne consegue il rigetto del ricorso. Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese processuali stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011