Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25321 del 25/10/2017
Cassazione civile, sez. I, 25/10/2017, (ud. 20/04/2017, dep.25/10/2017), n. 25321
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7752/2012 R.G. proposto da:
C.L.A., in proprio e quale liquidatore della
(OMISSIS) S.P.A. in liq.ne, rappresentato e difeso dall’Avv.
Vincenzo Maria Giovanni Sepe, con domicilio eletto presso lo studio
del medesimo in Roma, Viale Regina Margherita n. 37;
– ricorrente –
contro
EFFEPI S.P.A., in persona del liquidatore Dott. P.R.,
rappresentata e difesa dall’Avv. Pasquale Frisina, con domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, Via Gaetano Donizetti n. 7;
– controricorrente –
e contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. in liq.ne;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 48/2012
depositata il 9 gennaio febbraio 2012.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20 aprile
2017 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
il Tribunale di Roma, su istanza di Finprogetti – Finanziaria Privata di Partecipazione s.p.a. e con l’adesione della Procura della Repubblica, dichiarò il fallimento di (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione con sentenza dell’8 luglio 2010;
la Corte d’appello ha respinto il reclamo proposto dal liquidatore della società fallita, argomentando la sussistenza dello stato di insolvenza sulla scorta dell’indagine ritualmente affidata a un dottore commercialista dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 492 c.p.c., comma 8, nell’ambito della procedura esecutiva intrapresa dalla creditrice istante per il recupero di un credito di oltre 600.000 Euro;
da tale indagine era risultato che la società debitrice aveva un patrimonio netto negativo per 12 milioni e mezzo di Euro, su un passivo di circa 80 milioni, e che, per di più, quasi tutto il patrimonio immobiliare era ipotecato o pignorato, eccezion fatta per un appartamento locato “vita natural durante” a una persona fisica, e le partecipazioni e i crediti appostati in bilancio erano del tutto virtuali e non immediatamente monetizzabili;
il liquidatore della società fallita, sig. C.L.A., ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la creditrice istante Effepi (già Finprogetti Finanziaria Privata di Partecipazione) s.p.a. in liquidazione;
il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
con i motivi di ricorso si contesta la sussistenza dello stato di insolvenza, muovendo tuttavia critiche sostanzialmente di merito alla sentenza della Corte d’appello, correttamente motivata, come si è visto, sulla base dell’incapienza patrimoniale della società in liquidazione risultante dalle sue stesse scritture contabili; o addirittura censurando di fatto – con il primo motivo – la sentenza di primo grado piuttosto che quella emessa in grado di reclamo;
le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, nella duplice qualità dichiarata, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017