Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25321 del 25/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 25/10/2017, (ud. 20/04/2017, dep.25/10/2017),  n. 25321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7752/2012 R.G. proposto da:

C.L.A., in proprio e quale liquidatore della

(OMISSIS) S.P.A. in liq.ne, rappresentato e difeso dall’Avv.

Vincenzo Maria Giovanni Sepe, con domicilio eletto presso lo studio

del medesimo in Roma, Viale Regina Margherita n. 37;

– ricorrente –

contro

EFFEPI S.P.A., in persona del liquidatore Dott. P.R.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Pasquale Frisina, con domicilio

eletto presso il suo studio in Roma, Via Gaetano Donizetti n. 7;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. in liq.ne;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 48/2012

depositata il 9 gennaio febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20 aprile

2017 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il Tribunale di Roma, su istanza di Finprogetti – Finanziaria Privata di Partecipazione s.p.a. e con l’adesione della Procura della Repubblica, dichiarò il fallimento di (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione con sentenza dell’8 luglio 2010;

la Corte d’appello ha respinto il reclamo proposto dal liquidatore della società fallita, argomentando la sussistenza dello stato di insolvenza sulla scorta dell’indagine ritualmente affidata a un dottore commercialista dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 492 c.p.c., comma 8, nell’ambito della procedura esecutiva intrapresa dalla creditrice istante per il recupero di un credito di oltre 600.000 Euro;

da tale indagine era risultato che la società debitrice aveva un patrimonio netto negativo per 12 milioni e mezzo di Euro, su un passivo di circa 80 milioni, e che, per di più, quasi tutto il patrimonio immobiliare era ipotecato o pignorato, eccezion fatta per un appartamento locato “vita natural durante” a una persona fisica, e le partecipazioni e i crediti appostati in bilancio erano del tutto virtuali e non immediatamente monetizzabili;

il liquidatore della società fallita, sig. C.L.A., ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la creditrice istante Effepi (già Finprogetti Finanziaria Privata di Partecipazione) s.p.a. in liquidazione;

il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con i motivi di ricorso si contesta la sussistenza dello stato di insolvenza, muovendo tuttavia critiche sostanzialmente di merito alla sentenza della Corte d’appello, correttamente motivata, come si è visto, sulla base dell’incapienza patrimoniale della società in liquidazione risultante dalle sue stesse scritture contabili; o addirittura censurando di fatto – con il primo motivo – la sentenza di primo grado piuttosto che quella emessa in grado di reclamo;

le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, nella duplice qualità dichiarata, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA