Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25321 del 12/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.12/12/2016),  n. 25321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28590-2014 proposto da:

SI.AL., S.P., S.M.,

SI.AN., S.A., quali eredi di

Si.Ma.Co., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBRICCI 16,

presso lo studio dell’avvocato ANNA CAPORICCI, rappresentati e

difesi dagli avvocati ELIO RAVIELE ed OTELLO ZANIBARDI in virtù di

mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., C.F. (OMISSIS), P.IVA (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PIETRO GIANNONE 27, presso lo studio dell’avvocato S.

CAPUTO, rappresentata e difesa dall’avvocato ARRIGO PERRINI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5371/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 01/07/2013 e depositata il 04/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1.- Con la decisione ora impugnata la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Cassino pubblicata il 20 marzo 2006, poichè, essendo stata pronunciata in un giudizio di opposizione all’esecuzione, trattasi di sentenza non impugnabile ai sensi dell’art. 616 c.p.c., ultimo inciso, nel testo risultante dopo la modifica apportata dalla L. n. 52 del 2006 e prima dell’abrogazione ad opera della L. n. 69 del 2009.

Il ricorso per cassazione è svolto con due motivi. La resistente si difende con controricorso.

2.- Col primo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto. Art. 360 c.p.c., n. 3: violazione – errore in procedendo.

Col secondo motivo è dedotta illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento all’art. 616 c.p.c. come riformato dalla L. n. 52 del 2006, art. 14 – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. I ricorrenti sostengono che la Corte d’Appello avrebbe errato nell’applicare al caso di specie l’art. 616 cod. proc. civ. nel testo modificato dalla L. n. 52 del 2006, perchè, essendo stato il giudizio introdotto prima del 1 marzo 2006, avrebbe dovuto essere regolato dalla norma come vigente prima della modifica apportata a decorrere da tale ultima data.

3.- Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1 perchè la Corte d’Appello ha deciso la questione sul regime di impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 616 cod. proc. civ. in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del ricorso non offre elementi per mutare questo orientamento.

Allo scopo è sufficiente richiamare i precedenti che hanno reiteratamente affermato che le sentenze conclusive in primo grado dei giudizi di opposizione all’esecuzione pubblicate tra il 1 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 non sono impugnabili in ragione di quanto disposto dall’art. 616 c.p.c., ult. inc., nel testo introdotto dalla L. n. 52 del 2006, art. 14 (abrogato con la L. n. 69 del 2009, art. 49, comma 2), quindi sono soltanto ricorribili per Cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. n. 20392/09, n. 2043/10, ord. n. 20324/10, nonchè, a con/rana, Cass. n. 20414/06 ed, ancora, successivamente, Cass. n. 3688/11 ed altre). Il principio è stato ribadito, anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1 da Cass. ord. n. 17321/11, per la quale “Ai fini dell’individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l’appello, in forza dell’ultimo periodo dell’art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell’esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili. essendo stato soppresso l’ultimo periodo dell’art. 616 cod. proc. civ., ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2 (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1)”.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

La relazione è stata notificata come per legge.

Non sono state depositate memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

In conclusione, il ricorso va rigettato, essendosi riscontrata la situazione processuale di cui all’art. 360 bis c.p.c., n. 1, (cfr. Cass. S.U. n. 19051/10).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della resistente, nell’importo complessivo di Euro 3.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA