Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25321 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 11/11/2020), n.25321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6135/2014, proposto da:

I Maestri s.r.l., corrente in (OMISSIS) presso il Centro Orafo

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Ciaramella,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Pierpaolo

Bagnasco, in via alla Civitavecchia, n. 7 Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 210/08/13 emessa inter partes il

22.07.2013 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con la predetta sentenza la Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando – per quanto ancora rileva – quella emessa in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, validava per la maggior parte l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo all’anno 2006, con il quale, sulla base del P.V.C. di constatazione 20-5-2010 della Guardia di Finanza, che a sua volta richiamava una segnalazione della Guardia di Finanza di Vicenza, si contestava alla società “I Maestri” l’acquisto in forma occulta, da potere delle società Orobase International s.r.l. e New Orobase s.r.l., di preziosi per l’importo di oltre novantasettemila Euro e quindi – in applicazione di una percentuale di ricarico convenuta con il rappresentante della società – ricavi non dichiarati, ai fini i.re.s. e i.r.a.p., di oltre centottantatremilamila Euro.

Contro questa sentenza ricorre per tre motivi la contribuente.

L’Agenzia delle Entrate resistite con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessi esame e pronuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” in quanto la Commissione Tributaria Regionale, al pari della Commissione Tributaria Provinciale, “non si era pronunciata sull’illegittimità dell’avviso di accertamento perchè fondato unicamente (mancando qualsiasi riscontro) sull’elaborazione del prospetto più volte citato, ove venivano trasfusi dati, non verificabili, contenuti in pen drives su cui aveva operato un numero svariato di non meglio individuati soggetti”; e ritenendo che se la Commissione Tributaria Regionale non fosse incorsa nella denunciata violazione e avesse valutato la questione posta, il gravame sarebbe stato accolto.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4 con riferimento all’art. 360, nn 3 e 4 c.p.c.”, sostenendo l’assenza di motivazione nella sentenza impugnata che, pur avendo ulteriormente decurtato, rispetto a quanto già operato dalla Commissione Tributaria Provinciale, dai presunti acquisti “in nero”, l’ulteriore importo di Euro 7.902,50, “non si era pronunciata sull’illegittimità dell’avviso di accertamento perchè fondato unicamente (mancando qualsiasi riscontro) sull’elaborazione del prospetto più volte citato, ove venivano trasfusi dati, non verificabili, contenuti in pen drives su cui aveva operato un numero svariato di non meglio individuati soggetti”.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “violazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, commi 1 e 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 nonchè art. 55 con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, riguardo al valore presuntivo della contabilità occulta e alla sua imputabilità a terzi.

Va trattato per priorità logica il secondo motivo, che è fondato.

Infatti, all’articolato appello della contribuente in merito, in particolare, al contestato contenuto delle pen drive e alla sua opponibilità a terzi, la Commissione Tributaria Regionale ha risposto con l’espressione “l’appello è accoglibile parzialmente”, riferito ad un’ulteriore riduzione del reddito presunto, rispetto a quella già operata dalla Commissione Tributaria Provinciale.

Il difetto assoluto di motivazione della sentenza non consente il controllo del ragionamento attraverso il quale il giudice è pervenuto alla sua decisione nella parte in cui ha rigettato le ulteriori doglianze dell’appellante. (cass., 19956/’17; cass., n. 28158/2017; cass., 27112/2018; cass., Sez. U, 22232/2016).

La sentenza va quindi cassata.

L’accoglimento di questo motivo comporta l’assorbimento del primo e del terzo.

P.Q.M.

Accoglie il secondo il secondo motivo del ricorso, assorbiti il primo e il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, ad essa demandando anche la statuizione sulle spese del presente grado.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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