Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25320 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 11/11/2020), n.25320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6133/2014, proposto da:

I Maestri s.r.l., corrente in (OMISSIS) presso il Centro Orafo

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Ciaramella,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Pierpaolo

Bagnasco, in via alla Civitavecchia, n. 7 Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 315/29/13 emessa inter partes il

29.10.2013 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con la predetta sentenza la Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando quella emessa in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, validava per la maggior parte l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo all’anno 2005, con il quale, sulla base del P.V.C. di constatazione 20-5-2010 della Guardia di Finanza, che a sua volta richiamava una segnalazione della Guardia di Finanza di Vicenza, si contestava alla società “I Maestri” l’acquisto in forma occulta, da parte delle società Orobase International s.r.l. e New Orobase s.r.l., di preziosi per l’importo di oltre centosettantamila Euro e quindi – in applicazione di una percentuale di ricarico convenuta con il rappresentante della società – ricavi non dichiarati, ai fini i.re.s. e i.r.a.p., di oltre duecentosessantaquattromila Euro.

Contro questa sentenza ricorre per cinque motivi la contribuente.

L’Agenzia delle Entrate resistite con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Occorre preliminarmente dare atto dell’annullamento parziale in autotutela, documentato dalla ricorrente con memoria regolarmente notificata alla controparte, con riferimento ai costi in relazione ai maggiori ricavi accertati induttivamente: cosa che comporta la cessazione della materia del contendere limitatamente al quinto motivo del ricorso.

Occorre altresì dare atto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte riguardante il rigetto dell’appello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado, stante la mancata proposizione di ricorso incidentale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessi esame e pronuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” in quanto la Commissione Tributaria Regionale, al pari della Commissione Tributaria Provinciale, “non si era pronunciata sull’illegittimità dell’avviso di accertamento perchè fondato unicamente (mancando qualsiasi riscontro) sull’elaborazione del prospetto più volte citato, ove venivano trasfusi dati, non verificabili, contenuti in pen drives su cui aveva operato un numero svariato di non meglio individuati soggetti”; e ritenendo che se la Commissione Tributaria Regionale non fosse incorsa nella denunciata violazione e avesse valutato la questione posta, il gravame sarebbe stato accolto.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4 con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn 3 e 4”, sostenendo l’assenza di motivazione nella sentenza impugnata che, dopo aver premesso che la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale si era fondata su “fatti di prova” emersi durante l’attività ispettiva D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 e 33 condotta presso soggetti diversi dalla contribuente, ha ritenuto la “mancanza di contestazioni critiche e probanti… da parte dell’appellante contribuente a quanto dedotto nella sentenza con allegati elementi probanti…”; espressione che, ad avviso della ricorrente, non ha adempiuto l’obbligo di motivazione o (d’adempiuto in modo apparente, non potendo neppure ravvisarsi un riferimento alla sentenza di primo grado, anch’essa priva di motivazione sui rilievi mossi in ordine alle modalità con le quali erano stati costruiti i contenuti delle pen drives.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “violazione degli artt. 2697,2727, e 2729 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 39, commi 1 e 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 nonchè art. 55 con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” avendo la Commissione Tributaria Regionale immotivatamente confermato la tesi dell’Ufficio secondo la quale sarebbero avvenuti acquisti “in nero” che avrebbero dato luogo a ricavi “in nero”. Riporta in proposito ampi stralci del p.v.c. della Guardia di Finanza di Vicenza e dell’atto di accertamento, dove le risultanze del p.v.c. si sono trasfuse. Sottolinea la difficoltà dichiarata dagli stessi ispettori a ricostruire il contenuto delle pen drives e l’errore compiuto per la ricostruzione del fatturato del 2005. Denuncia l’errata applicazione in suo danno di presunzioni e l’impossibilità di dare prova contraria riguardo ad elementi indiziari relativi a soggetti terzi riguardo ai quali non sarebbe stata certa neppure l’effettività dei rapporti fiscalmente rilevanti.

Nell’ordine logico, va esaminato prioritariamente il secondo motivo, che denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione.

Il motivo è fondato.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, dopo una sommaria esposizione dei fatti di causa, rileva che “il contribuente nel proposto appello chiedendo l’annullamento dell’accertamento, ricalca quanto dedotto nel ricorso e non effettua una critica della sentenza impugnata, nè allega documentazione a suffragio di quanto deduce. La CTP, con l’impugnata sentenza conferisce rilevanza a fatti di prova emersi tramite l’attività ispettiva D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 32 e 33 condotta presso soggetti diversi dal contribuente nei confronti del quale viene emesso l’accertamento. Mancando contestazioni critiche e probanti sia da parte dell’appellante contribuente a quanti dedotto nella sentenza con allegati elementi probanti che dell’Ufficio… si ritiene di rigetta l’appello principale e quello incidentale”.

Questa è motivazione solo apparente e assertiva ed è in contrasto con la giurisprudenza secondo cui è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (cass., 27112/’18); motivi di gravame che in questo caso non sono stati neppure esposti.

L’accoglimento di questo motivo implica l’assorbimento degli altri.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al quinto motivo del ricorso a seguito di provvedimento di autotutela dell’Agenzia delle Entrate.

Accoglie il secondo motivo, dichiarati assorbiti il primo, il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

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