Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2532 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. III, 04/02/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 04/02/2021), n.2532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28895/2019 proposto da:

M.T., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA

MORETTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 300/2019 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI,

depositata il 29/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

M.T., cittadino della (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politica, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di subire violenze da un uomo politico presso il quale aveva svolto attività di assistenza:

in particolare, il richiedente ha esposto di aver commesso, quale mandatario del suddetto uomo politico, un sequestro di persona a scopo di estorsione e di aver progettato, sempre su iniziativa dello stesso uomo politico, un altro sequestro di persona, senza tuttavia consumarlo, anche se il mandante, non credendo a tale mancata consumazione, aveva incolpato l’odierno ricorrente di aver compiuto il sequestro di persona e trattenuto per sè il riscatto, con l’intento, pertanto, di ritrovare il ricorrente per sottoporlo a violenze ritorsive;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento M.T. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Cagliari, che ne ha disposto il rigetto con ordinanza in data 18/3/2018;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Cagliari con sentenza in data 29/3/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) che, pur quando ammissibile la protezione sussidiaria, il ricorrente non rischiava di essere sottoposto ad alcuna pena di morte, tortura o altro trattamento degradante, non avendo l’appellante fornito alcun dettaglio circa l’effettiva sua individuazione come colpevole del reato commesso, con la conseguente impossibilità per il giudice di esercitare alcun potere istruttorio d’ufficio per la carenza di qualunque elemento circostanziale sui fatti genericamente narrati dal ricorrente; 2) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da M.T. con ricorso fondato su quattro motivi;

il Ministero dell’interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

col primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale omesso di acquisire informazioni precise e aggiornate sul sistema di repressione dei reati in Nigeria, in forza delle quali, eventualmente, escludere il rischio che l’odierno ricorrente potesse essere sottoposto a pena di morte o a trattamenti inumani o degradanti, in tal senso sottraendosi al corretto esercizio dei propri doveri di cooperazione istruttoria;

il motivo è fondato;

osserva il Collegio come il giudice a quo abbia escluso la sussistenza di un effettivo rischio del ricorrente di essere sottoposto a pena di morte, a tortura o ad altro trattamento inumano o degradante, sul presupposto che il richiedente non avesse fornito sufficienti dettagli in ordine alla vicenda processuale dedotta in giudizio;

ciò posto, varrà osservare come l’eventuale giudizio in ordine all’effettiva adeguatezza dell’offerta probatoria fornita in relazione al racconto reso dal ricorrente, non possa prescindere dalla preliminare valutazione da condurre in ordine alla credibilità del narrante, dovendo il giudice, in tale ultimo caso, necessariamente acquisire i fatti dallo stesso esposti come comprovati, in applicazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, ai sensi del quale “qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri”;

tale meccanismo probatorio, nondimeno, richiede, quale necessaria premessa, che siano soddisfatti tutti i requisiti analiticamente descritti dal ridetto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (ossia che il giudice ritenga “che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”) imponendosi, pertanto, al giudice che compie la valutazione, di procedere a tale analitica valutazione delle dichiarazioni e del contegno processuale dell’interessato;

nel caso di specie – ferma la mancata adeguata attestazione, da parte dell’odierno ricorrente, della formazione di un eventuale giudicato interno sulla questione relativa all’attendibilità del ricorrente (avendo il giudice d’appello piuttosto sottolineato, in modo esplicito, come il primo giudice avesse assunto le proprie decisioni a prescindere dalla valutazione della credibilità dell’istante: cfr. pag. 4 della sentenza d’appello) – rileva il Collegio come la corte territoriale abbia del tutto trascurato di circostanziare e articolare la valutazione di credibilità del richiedente in rapporto a ciascuno dei parametri di attendibilità dichiarativa sul cui necessario rilievo insiste la disposizione imperativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, finendo col porsi in evidente contrasto con i canoni di interpretazione delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale espressamente raccomandati dalla legge e, più in generale, con la struttura “procedimentale” e “comprensiva” del ragionamento argomentativo imposto ai fini del controllo di quelle stesse dichiarazioni;

in forza di tali premesse, le lacune indicate devono ritenersi tali da riflettersi inevitabilmente sulla legittimità della motivazione in thema dettata dal giudice di merito, atteso che il mancato rispetto del “modello legale di lettura” delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo vale a escludere l’avvenuta giustificazione, in modo legalmente adeguato, del giudizio di inattendibilità così espresso dal giudice di merito;

tanto appare sufficiente a ritenere fondata l’odierna censura avanzata dalla ricorrente, con la conseguente necessaria cassazione della sentenza impugnata su tale punto, spettando al giudice del rinvio il compito di rinnovare il giudizio di attendibilità del ricorrente, al fine di ritenere eventualmente comprovato quanto dallo stesso narrato in relazione alla propria posizione processuale nel paese di origine, e di procedere all’eventuale assunzione di informazioni sul sistema di repressione dei reati in Nigeria, allo scopo di accertare l’effettività del rischio che l’odierno ricorrente possa essere sottoposto a pena di morte o a trattamenti inumani o degradanti;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), art. 5 e art. 14, lett. c), (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente esercitato i propri doveri di cooperazione istruttoria, trascurando di procedere in modo adeguato ed esaustivo all’analisi delle fonti di informazione richiamate con riguardo alle condizioni di sicurezza del proprio paese di provenienza;

il motivo è infondato;

al riguardo, varrà considerare come, nel caso di specie, la corte territoriale abbia correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l’estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell’odierno ricorrente, dando ampiamente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l’insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, riferendosi a fonti di informazioni specifiche e adeguatamente aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell’impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente, trattandosi di informazioni in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice d’appello nell’esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie;

con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver erroneamente negato la c.d. protezione umanitaria in favore del ricorrente, senza tener conto dei gravi rischi incombenti sulla propria incolumità a motivo delle caratteristiche del sistema repressivo del proprio paese di provenienza, nel caso in cui dovessero essere disconosciute le forme di protezione internazionale maggiori, a causa delle condizioni ostative previste dalla legge interna;

il motivo è fondato;

osserva il Collegio come, secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02; Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01);

nella ricordata decisione delle Sezioni Unite, si è dunque sottolineata, con riguardo al tema del riconoscimento della c.d. protezione umanitaria, la piena condivisibilità dell’approccio che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva che verrebbe a determinarsi nel paese di origine a seguito del rimpatrio, al fine di verificare se tale rientro non valga a determinare una non tollerabile privazione dell’esercizio dei diritti umani del richiedente, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale;

in particolare, il giudice di merito, nel procedere alla ridetta comparazione, mentre non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, sarà tenuto a coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda esistenziale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale compromissione possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, sanitaria; culturale, etc.;

in questi termini, la considerazione delle condizioni del paese di provenienza (comunque da indagarsi e accertarsi, dal giudice di merito, in termini obiettivi) varrà – non già a tradursi in una valutazione meramente generale e astratta della relativa situazione nazionale bensì a declinarsi e sintetizzarsi in un giudizio “personalizzato” mediante la ponderazione, di quelle generali condizioni del paese di origine, con l’incidenza che le stesse finirebbero per assumere sulla storia di vita (sulla “biografia”) del richiedente, alla luce del principio che impone in ogni caso la salvaguardia della dignità della persona;

in tal senso, il giudizio fermato sull’entità della degradazione che l’interessato sarebbe destinato a subire a seguito del rimpatrio chiede d’essere calibrato in rapporto alle modalità concrete e irripetibili della vicenda esistenziale di quella specifica persona, sì che l’esame del modo della compromissione del c.d. nucleo ineliminabile della dignità personale (e dunque il senso della sua specifica “vulnerabilità”) consisterà propriamente nella verifica del grado di aggressione (“qualitativa”) della dignità di quella singolare ed unica esperienza individuale, sì da non potersi astrattamente escludere che, con riguardo a uno stesso paese, l’esame diretto al riconoscimento della protezione umanitaria possa anche condurre ad esiti diversi in rapporto a storie di vita differenti e non commensurabili; e ciò, non già in forza di un’inammissibile (e inaccettabile) graduazione qualitativa della dignità umana, bensì in ragione dell’inevitabile conformazione di quest’ultima (anche) in correlazione ai differenti percorsi di vita che sostanziano in modo irripetibile il senso dell’identità individuale, da valutarsi anche in relazione alla situazione psico-fisica attuale del richiedente e al contesto culturale e sociale di riferimento (v., in tal senso, Sez. 1, Ordinanza n. 13088 del 15/05/2019, Rv. 653884 – 02; e Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020);

proprio in forza di tali premesse, dunque, acquista significato il senso (sul piano propriamente esistenziale) della comparazione tra le condizioni del paese di origine del richiedente e la relativa storia di vita, ivi compreso il grado di sviluppo e di integrazione della propria esperienza nel tessuto socio-economico del nostro paese;

nei casi in cui la ricostruzione della storia di vita del richiedente risulti ostacolata dalla ritenuta non credibilità delle relative dichiarazioni, o dall’irriducibile frammentarietà delle informazioni complessivamente acquisite, il giudice di merito dovrà in ogni caso procedere a verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche, obiettivamente riscontrate nel paese di origine non appaiano tali da porsi in evidente contrasto con la misura del rimpatrio, avuto riguardo all’incidenza di dette condizioni con la conservazione, in capo al richiedente, del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana, al di là di ogni specifica caratterizzazione che valga a qualificarne l’identità;

ciò posto, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche ed economiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01);

nel caso di specie, il giudice a quo, ha escluso la riconoscibilità, in favore del richiedente, della protezione per motivi umanitari, ritenendo genericamente che lo stesso non avesse fornito prova di alcuna situazione individuale di vulnerabilità, trascurando totalmente di approfondire e circostanziare gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale ed esistenziale attuale del richiedente sul territorio italiano, e la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare (anche attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte in relazione alle condizioni generali del paese di origine, indipendentemente da quanto attestato con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, culturale, etc.;

ciò posto, il discorso giustificativo in tal guisa elaborato dal giudice a quo deve ritenersi tale – al di là dell’assorbente rilievo riguardante la violazione delle norme che presiedono al riconoscimento della c.d. protezione umanitaria – da non integrare gli estremi di una motivazione adeguata sul piano del c.d. “minimo costituzionale”;

con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 comma 2, per avere il giudice d’appello erroneamente revocato l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio in ragione della ritenuta manifesta infondatezza delle argomentazioni poste a fondamento della propria impugnazione;

la censura in esame, nella misura in cui pone questioni non proponibili a questo giudice di legittimità (tale essendo quella relativa alla contestata revoca dell’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio), dev’essere dichiarata inammissibile;

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo e del terzo motivo del ricorso (rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il quarto), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il terzo motivo; rigetta il secondo e dichiara inammissibile il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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