Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2532 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 04/02/2020), n.2532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28714/2014 proposto da:

COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO n. 15, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SERGIO PERUZZI;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE n. 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA CONTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 795/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

l’11/07/2013 R.G.N. 3198/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile, con ordinanza pronunciata ex art. 348 ter c.p.c., l’appello proposto dal Comune di Firenze avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accertato la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi con M.L., assunta dal Comune nell’arco temporale 4 aprile 2008/28 settembre 2010 con più contratti a termine in successione per svolgere le mansioni di educatrice presso asili nido;

2. il Tribunale, rilevato che non era stata dimostrata l’adozione da parte della resistente del documento di valutazione dei rischi e che comunque le clausole di durata erano prive della necessaria specificazione delle ragioni giustificatrici, ha escluso che la nullità potesse rimanere circoscritta al solo termine, con conseguente instaurazione fra le parti di un rapporto a tempo indeterminato, ed ha accolto la sola domanda di risarcimento del danno, liquidato, pur in assenza di prova del pregiudizio subito, applicando in via equitativa il criterio previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 18;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Firenze sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese con tempestivo controricorso M.L.;

4. il Comune di Firenze con atto del 6 novembre 2019 ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, concludendo per l’estinzione del processo con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 390 c.p.c., perchè la rinuncia al ricorso per cassazione risulta sottoscritta dall’Avv. Sergio Peruzzi, al quale il Comune di Firenze ha conferito con la procura speciale anche il potere di “transigere, conciliare e rinunciare agli atti”, ed è stata comunicata in via telematica in data 6 novembre 2019 agli avvocati Enrico Luberto ed Andrea Conte, difensori di M.L.;

2. per giurisprudenza costante di questa Corte la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del giudizio se dichiarata nelle forme prescritte dall’art. 390 c.p.c., a prescindere dall’accettazione della controparte, la cui mancanza rende solo inapplicabile dell’art. 391 c.p.c., comma 4, che impedisce al giudice di legittimità di pronunciare sulle spese in caso di rinuncia accettata;

3. l’avvocato Andrea Conte, che in data 7 novembre 2019 ha dichiarato di aderire alla rinuncia, non risulta munito dello specifico mandato richiesto dal richiamato art. 391 c.p.c. e pertanto, fermo l’effetto estintivo della rinuncia, occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, che vanno compensate fra le parti per le ragioni già evidenziate da questa Corte nelle ordinanze nn. 8005, 8006 e 8007 del 2017, pronunciate in fattispecie analoghe ed alle quali si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.;

4. la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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