Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2532 del 02/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 02/02/2011), n.2532
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui
Uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
M.A.M. e M.F.M.,
rappresentate e difese, giusta delega in calce al controricorso,
dall’Avv. Tucci Ermindo, elettivamente 1 domiciliati in Roma, Via
Cicerone, 44, presso lo studio dell’Avv. Luca Pardini;
– controricorrenti –
AVVERSO la sentenza n. 01/17/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di Firenze, Sezione n. 17, in data 21.01.2008, depositata
il 18 febbraio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
17 novembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Procuratore Generale dott. Carlo Destro.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 8475/2009 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 01/17/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Firenze, Sezione n. 17, il 21.01.2008 e DEPOSITATA il 18 febbraio 2008.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello dei contribuenti e ritenuto illegittimo il provvedimento di revoca del beneficio fiscale, per esercizio del potere impositivo dopo la scadenza del prescritto termine decadenziale.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di liquidazione delle imposte dovute a seguito della revoca dei benefici fiscali goduti in sede di rogito, dovuta al fatto che l’immobile compravenduto aveva le caratteristiche delle abitazioni di lusso, censura l’impugnata decisione, per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1-bis.
3 – Gli intimati, giusto controricorso, hanno chiesto il rigetto dell’impugnazione.
4 – La questione posta dal mezzo, sembra possa decidersi alla stregua del disposto della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11 secondo cui, fra l’altro, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i “termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni”, a diverso opinamento non inducendo, il richiamo al principio desumibile dalla sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 1196/2000, in quanto affermato in relazione a disposizione di legge vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 11 citato.
5 – Si propone, dunque, – non sembrando l’impugnata decisione in linea con il quadro normativo ratione temporis applicabile – che, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., il ricorso venga trattato in camera di consiglio ed accolto per manifesta fondatezza dell’unico motivo.
Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e la memoria 04.11.2010, nonchè tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base alle ragioni esposte in relazione, al quadro normativo di riferimento ed al citato principio, da ultimo ribadito da Cass. n. 12069/2010, il ricorso va accolto nei termini ivi indicati e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato, altresì, che la causa va, conseguentemente, rinviata ad altra sezione della CTR della Toscana, perchè proceda al riesame e, quindi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Toscana.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011