Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2532 del 01/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2532 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso 3261-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
FLACCAVENTO NUNZIATA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3220/18/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 17/07/2015;
Data pubblicazione: 01/02/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione,
non si è costituita, avverso la sentenza della CTR della Sicilia
con la quale, confermando la sentenza di primo grado, è stato
accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il
provvedimento di silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione
sull’istanza di rimborso del 9 O % dell’IRPEF, corrisposta per gli
anni 1990, 1991, 1992 mediante istanza presentata in
adesione alla disposizione sul condono prevista dall’art. 9,
comma 17, della legge n. 289/2002.
La causa può essere decisa con motivazione semplificata.
La
ricorrente
prospetta
la
violazione
dell’art.9
c.17
I.n.289/2002, nonchè dell’art.1 c.665 I.n.190/2014 e dell’art.1
della OPCD.M. 21.12.1990.
La
censura,
ammissibile
in
rito
-cfr.Cass.S.U.
n. 22726 del 03/11/2011 – è infondata.
Ed invero, questa Corte, esaminando specificamente la
tematica prospettata dall’Agenzia volta a sostenere che il
sostituto d’imposta non sarebbe legittimato e richiedere il
rimborso delle imposte versate per il triennio 1990/1992 alla
stregua dell’art.9 c.17 I.cit. e dell’art.1 c.665 I.n.190/2014 ha
di recente ribadito che “in tema di agevolazioni tributarie, il
rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della I.n. 190
del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13
e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che
ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal
percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd.
Ric. 2016 n. 03261 sez. MT – ud. 10-01-2018
-2-
affidato ad un unico motivo, contro Flaccavento Nunziata, che
”sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente.” (Cass.
n. 14406/2016, Cass. n. 18905/2016, Cass. n. 15027/2017,
Cass. n. 17472/2017, Cass. n. 23142/2017).
Va poi aggiunto che la legittimazione del sostituito d’imposta
ha trovato conferma nell’art. 16-octies d.l. 91/2017, conv. I.
godimento del beneficio ex art. 1, comma 665, I. 190/2014 «i
titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi
equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione
alle ritenute subite»; il limite introdotto dalla norma
sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza
dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di
eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione,
ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come
un posterius rispetto all’odierno giudizio.
La censura è pertanto priva di fondamento, avendo la CTR
legittimamente riconosciuto alla parte contribuente (sostituito
lavoratore dipendente) il diritto a pretendere il rimborso delle
somme corrisposte dal sostituto.
Il ricorso va quindi rigettato.
Nulla sulle spese
PQM
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
123/2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di