Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25319 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/10/2017, (ud. 15/02/2017, dep.25/10/2017),  n. 25319

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16331/2012 R.G. proposto da:

ROMA CAPITALE, rappresentato e difesa dall’avv. Enrico Maggiore, con

domicilio eletto in Roma, presso l’Avvocatura Capitolina, via Tempio

di Giove, 21;

– ricorrente –

contro

PRELIOS S.p.a., già PIRELLI & REAL ESTATE S.p.a. rappresentata e

difesa dagli avv.ti Giacomo Alemani e Fabrizio Monaco, con domicilio

eletto in Roma, via San Tommaso D’Aquino, n. 116, presso lo studio

del primo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 5453,

depositata in data 16 dicembre 2011;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 15 febbraio 2017

dal Consigliere Dott. Pietro Campanile;

sentito per la ricorrente l’avv. Maggiore;

sentito per il controricorrente l’avv. Monaco;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, pronunciando sulla domanda proposta dalla S.p.a. Pirelli & Real Estate – ora Prelios S.p.a. – nei confronti del Comune di Roma, ha determinato l’indennità di espropriazione di un terreno, nonchè dei manufatti ivi esistenti, di proprietà della società attrice, in complessivi Euro 555.663,00, ordinandone il deposito con gli interessi in misura legale dalla data del decreto di esproprio fino al versamento.

2. In particolare, la corte distrettuale ha aderito, considerandola correttamente e adeguatamente motivata, alla stima effettuata dal consulente tecnico d’ufficio all’uopo nominato.

3. Per la cassazione di tale decisione Roma Capitale propone ricorso, affidato a sei motivi, cui la società intimata resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente disattendersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto tardivamente proposto in relazione al termine previsto dall’art. 325 c.p.c.. Dall’esame degli atti processuali, consentito dalla natura della questione, emerge che la sentenza della Corte di appello, oggetto di scrutinio, venne notificata nei confronti del Sindaco, presso l’Avvocatura comunale. Deve, pertatnto, applicarsi, il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione la notifica della sentenza effettuata al Comune, parte in causa, in persona del sindaco e presso la casa comunale, ove l’organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell’ente, anch’egli domiciliato presso la casa comunale, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura cha la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione. Nè tale effetto è riconducibile alla notificazione della sentenza al comune presso l’avvocatura comunale, organo deputato alla trattazione degli affari legali, in quanto si tratta di una notificazione che, per non essere effettuata con il riferimento nominativo al procuratore, non può considerarsi eseguita alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore, poichè la domiciliazione è riferibile al procuratore, con il quale sussiste il rapporto di rappresentanza tecnica, e non all’organo suddetto (Cass., 7 marzo 2014, n. 9843; Cass., 11 giugno 20012, n. 9431; v. anche Cass., 8 luglio 2016, n. 14054).

2. Con il primo motivo, lamentando violazione dei principi in materia di indennità di espropriazione avente ad oggetto manufatti abusivi, Roma Capitale deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, in merito alle costruzioni realizzate, come accertato dalla consulenza tecnica d’ufficio, in assenza di concessione edilizia, la mera presentazione della domanda di condono, essendo al contrario necessario – secondo un orientamento giurisprudenziale all’uopo richiamato, il rilascio della concessione in sanatoria.

2.1 Con il secondo mezzo si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito all’omessa considerazione, per le ragioni indicate, della natura illegittima delle costruzioni.

2.2. Con la terza censura l’ente ricorrente si duole della violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, per aver posto la corte distrettuale alla base della determinazione dell’indennità complessiva una valutazione comprensiva del valore attribuito ai manufatti abusivi.

3. I motivi sopra indicati, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima correlazione, sono inammissibili.

Ben vero, nella decisione impugnata la questione relativa a un’eventuale natura abusiva delle costruzioni presenti sul terreno espropriato non risulta in alcun modo esaminata, ragion per cui deve ritenersi che essa sia stata proposta per la prima volta in questa sede. Deve in proposito richiamarsi il principio secondo cui si ha questione nuova, come tale preclusa nel giudizio di cassazione, ogni volta che la parte ricorrente ponga, a base della sua censura, la violazione di una norma di diritto non invocata davanti ai giudici di merito e si richiami, per sostenerne l’applicabilità, ad elementi di fatto non dedotti nelle precedenti fasi del giudizio (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass. 30 marzo 2007, n. 7981; Cass., 27 novembre 1999, n. 13256; Cass., 13 febbraio 1996, n. 1084).

4. La quarta censura attiene alla motivazione della decisione impugnata, che sarebbe insufficiente e contraddittoria, per aver richiamato le conclusioni peritali, senza prendere “posizione circa le conclusioni e le considerazioni svolte nelle controdeduzioni del consulente tecnico di parte, arch. T.G.”, è inammissibile.

Deve in proposito osservarsi che, a prescindere dal rilievo, meramente accennato – e per tale ragione incomprensibile a una dedotta confusione fra il valore dell’area edificabile e quello del volume realizzabile, nel ricorso non sono state adeguatamente specificate le modalità e i termini con cui le critiche svolte al suddetto elaborato sarebbero state avanzate nel corso del giudizio svoltosi davanti alla Corte di appello. Mette conto di ribadire, sotto tale profilo, il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass., 3 giugno 2016, n. 11482; Cass., 17 luglio 1014, 16368).

4.1. In definitiva, ancorchè debba confermarsi l’orientamento secondo cui, allorchè ad una consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (cfr., da ultimo, Cass., 21 novembre 2016, n. 23637), l’inadeguata prospettazione della doglianza, con riferimento all’omessa indicazione, in maniera da renderle intellegibili, delle argomentazioni svolte dal consulente tecnico d’ufficio e delle critiche mosse dal consulente di parte, rende la censura inammissibile.

5. Il quinto motivo, con il quale si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’esclusione della riduzione dell’indennità nella misura del 25 per cento, trattandosi di espropriazione finalizzata ad attuare un intervento di riforma economico – sociale, è infondato.

Trattasi, a ben vedere, della prospettazione non già di un vizio motivazionale, bensì della violazione della norma introdotta dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, che ha modificato nel senso sopra indicato del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37.

5.1. Orbene, anche a voler prescindere dalla rubrica del motivo, in ossequio al principio secondo cui l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non ne determina “ex se” l’inammissibilità, se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass., 3 agosto 2012, n. 14026; Cass., 29 agosto 2013, n. 19882; Cass., 30 marzo 2007, n. 7981, proprio in relazione alle ragioni in diritto desumibili dall’esposizione del motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), deve rilevarsi che la doglianza non può essere positivamente apprezzata.

5.2. Infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del criterio di indennizzo di cui del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, convertito, con modifiche, nella L. 8 agosto 1992, n. 359 ed del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, commi 1 e 2, da parte della sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, lo “jus superveniens” costituito dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, si applica retroattivamente, in virtù del disposto contenuto nella stessa L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90, per i soli procedimenti espropriativi in corso, e non anche per i giudizi in corso (v. per tutte, Cass., Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 5265).

5.3. Il presente procedimento, iniziato con atto di citazione notificato in data 16 ottobre 2006, era già pendente al momento dell’entrata in vigore della norma introdotta con la citata L. n. 244 del 2007, ragion per cui va esclusa in apicibus l’applicabilità dell’invocata decurtazione.

6. Con il sesto motivo si deduce violazione dell’art. c.p.c., per aver la corte distrettuale attribuito gli interessi compensativi sulla somma liquidata, pur in mancanza di apposita domanda e, comunque, della relativa prova.

6.1. Il primo profilo di censura, virtualmente fondato, costituendo ius receptum il principio secondo cui nelle obbligazioni pecuniarie, gli interessi, contrariamente a quanto avviene nell’ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicchè gli stessi – siano corrispettivi, compensativi o moratori – possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte (Cass., 19 settembre 2016, n. 18292; cass., 17 novembre 2010, n. 23195), è tuttavia inammissibile.

6.2. Alla mera affermazione relativa alla mancata proposizione della domanda relativa agli interessi da parte dell’attore, per altro contestata nel controricorso, non si associa alcun riferimento agli atti processuali, inteso a consentire a questa Corte una verifica “prima facie”, della fondatezza della doglianza.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Cass., 8 giugno 2016, n. 11738; Cass., 4 luglio 2014, n. 15367; Cass., 4 marzo 2013, n. 5344).

6.3. Tale consolidato indirizzo è stato affermato anche dalle Sezioni unite di questa Corte, con la decisione del 28 luglio 2005, n. 15781, così massimata: “Affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’ autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività”.

6.4. Con riferimento, poi, al vizio denunciato in questa sede, è stato affermato che il vizio di ultrapetizione, risolvendosi nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un “error in procedendo” in relazione al quale la Suprema Corte ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa e, in particolare, le istanze e le deduzioni formulate in giudizio dalle parti. Il dovere di riesame del fatto processuale, tuttavia, non implica anche quello della sua ricerca, salvo che non vengano denunciati vizi rilevabili d’ufficio, tra i quali non rientra quello di ultra o extra petizione.

La parte che richiede un tale riesame, quindi, ha l’onere per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione – al quale è condizionato il potere inquisitorio del giudice di legittimità, di specificare tutti i riferimenti necessari per individuare l’asserita violazione processuale, onde evitare che la sua censura si risolva in una affermazione apodittica, priva di qualsiasi sussidio fattuale e logico riscontrabile nel ricorso (Cass., 3 marzo 2008, n. 5743; Cass., 23 gennaio 2004, n. 1170).

6.5. Il secondo rilievo, attinente alla carenza probatoria del diritto agli interessi compensativi, ancorchè esulante dal perimetro della violazione denunciata ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ma comunque riconducibile nella previsione degli artt. 1282,1284 c.c., è del pari inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., essendo stato correttamente applicato il consolidato principio secondo cui le obbligazioni di pagare l’indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta, sicchè, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all’espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l’espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell’espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima (Cass., 20 giugno 2011, n. 13456; Cass., 30 aprile 2008, n. 10929).

7. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso, e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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