Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25319 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 11/11/2020), n.25319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21557/2013, proposto da:

L.F., in proprio, e B.A., in proprio e per

l’associazione senza fine di lucro TOPKAPI, entrambi rappresentati e

difesi dagli avv. Marco Della Luna del foro di Mantova e domiciliati

presso lo studio dell’avv. Lucia Zaccagni, Lungotevere dei Mellini,

7 – Roma;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 65/65/13 emessa inter partes il

16 maggio 2013 dalla Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, sezione staccata di Brescia.

 

Fatto

RILEVATO

CHE;

Con la sentenza sopra detta la Commissione Tributaria Regionale, confermando quella di primo grado, ha validato l’accertamento per I.RE.S., I.V.A. e I.R.A.P. per l’anno 2006, notificato dall’Ufficio di Mantova all’associazione TOPKAPI, a L.F. e ad B.A. nel presupposti che l’associazione avesse sostanzialmente agito per scopo di lucro. L’accertamento era stato impugnato negandosi lo svolgimento di qualunque attività d’impresa e, riguardo a L., anche per la sua estraneità alla gestione, trattandosi di mero associato.

La sentenza ha respinto l’appello proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, confermando il giudizio sulla natura commerciale dell’attività svolta, in base a quanto emerso dalla descrizione dell’attività fornita dagli accertatori e dalle dichiarazioni da essi raccolte, in particolare dal personale dipendente, che portavano a ritenere che si trattava di un bar con intrattenimento e somministrazione a pagamento di bevande. Ha ritenuto quindi legittimo il ricorso all’accertamento induttivo, in mancanza di contabilità e di dichiarazione dei redditi. Riguardo alla quantificazione degli incassi, essa stata determinata in settecento Euro a serata sulla base delle stesse dichiarazioni ammissive del L. alla Guardia di Finanza, nonchè in base ai prezzi delle singole consumazioni direttamente verificati dagli accertatori.

Quanto alla posizione di L., egli era stato ritenuto l’amministratore di fatto dell’associazione, sia perchè in tal modo si era relazionato con i verificatori, sia perchè aveva dichiarato di avere riscosso gli incassi versandoli nel proprio conto corrente.

Per la cassazione, per sei motivi, di questa sentenza ricorrono L.F. e B.A., nelle rispettive qualità.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 26 giugno 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Va opportunamente premesso che ciascun motivo del proposto ricorso per cassazione risulta formulato senza l’indicazione del parametro normativo di riferimento in relazione all’art. 360 c.p.c..

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 CEDU, dell’art. 111 Cost., n. 6, dell’art. 132, n. 4 in relazione all’art. 156 c.p.c.; omessa o elusiva motivazione – omesso esame e pronuncia di tutti i motivi di ricorso e degli allegati”, in ragione del fatto che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale non si sarebbe espressa in ordine all’eccepita nullità della sentenza appellata per mancanza assoluta di motivazione, ritenendo trattarsi di nullità relativa.

Si tratta di doglianza del tutto priva di fondamento.

Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, la Commissione Tributaria Regionale ha puntualmente applicato il principio di cui all’art. 161 c.p.c. e al D.P.R. n. 546 del 1992, art. 59, artt. 353 e 354 c.p.c., che prevedono casi tassativi di rimessione al primo giudice, come eccezione al principio secondo cui la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi d’impugnazione (art. 161 c.p.c.).

Con il secondo e con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 36 e 38 c.c., in relazione al coinvolgimento negli avvisi di accertamento di L.F., mero associato dell’associazione Topkapi.

Questi motivi sono inammissibili, in quanto non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata che, ritenendo quella svolta dalla Topkapi un’impresa commerciale, ha individuato nel L., sulla base di circostanze incontestate (raccolta dei ricavi e loro versamento nel proprio conto corrente; interlocuzione con gli ispettori), e comunque in questa sede insindacabili, il suo amministratore di fatto.

Con il quarto motivo, rubricato “Violazione o falsa applicazione dell’art. “, si censura la statuizione della CTR nella parte in cui ha desunto lo svolgimento da parte dell’associazione di attività commerciale, in relazione al fatto di essersi munita di partita IVA.

Il motivo è palesemente inammissibile, non indicando neppure nella sua concreta articolazione, di là dalla rubrica monca sopra testualmente riportata, la norma che sarebbe stata violata nella sua interpretazione o applicazione da parte del giudice di merito e risultando comunque la ritenuta natura di attività commerciale svolta dall’associazione frutto della valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice tributario di appello.

Quest’ultima risulta censurata con il quinto ed il sesto motivo di ricorso, nei quali i ricorrenti lamentano “manifesta illogicità e difetto di motivazione”, rispettivamente in relazione alla quantificazione degli incassi in Euro settecento a sera ed alla dedotta mancanza di prova dell’inizio dell’attività contestata. Detti motivi, peraltro, di là dalla rispettiva rubrica, mirano piuttosto ad una diversa valutazione degli elementi fattuali in base ai quali la Commissione Tributaria Regionale ha desunto la presenza di un esercizio commerciale, l’entità dei suoi ricavi e l’epoca di inizio dell’attività, proponendo doglianza di merito sul compendio indiziario, che esulano dal giudizio di legittimità.

Come tali essi sono inammissibili (cfr., ex multis, Cass. sez. lav. 15 gennaio 2018, n. 745; Cass. sez. 6-5, ord. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. sez. 6-5, ord. 7 aprile 2017, n. 9097; Cass. sez. 5, 21 gennaio 2015, n. 961; Cass. sez. 6-5, ord. 6 aprile 2011, n. 7921).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido fra loro a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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