Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25318 del 29/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 29/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 29/11/2011), n.25318
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2549-2010 proposto da:
F.LLI ROSA SRL (OMISSIS) in persona dell’amministratore unico e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato DEL VECCHIO
ANDREA, rappresentata e difesa dagli avvocati VISONE DOMENICO,
BRAVACCIO ARISTIDE, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATORE DEL FALLIMENTO DELLA F.LLI ROSA SRL, PUBBLICO MINISTERO
PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 62/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI
dell’1.7.09, depositata il 21/07/2 009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 62 depositata il 21 luglio 2009, ha respinto il reclamo proposto dalla società F.lli Rosa s.r.l. in persona del suo amministratore in carica avverso la sentenza del Tribunale di Nola del 15 dicembre 2008 che, su istanza del P.M. presso la Procura della Repubblica di quell’ufficio, ne aveva dichiarato il fallimento.
Ha ritenuto conclamato lo stato d’insolvenza, unico punto in contestazione, nonostante il cospicuo attivo patrimoniale, sulla base:
della denuncia dell’amministratore di smarrimento di 432 moduli di assegni già sottoscritti e poi protestati, cui si era riferita la richiesta del P.M. che ne aveva ravvisato la falsità;
della gravissima situazione finanziaria, non sanata sino a tutto il 2007, nonostante le sollecitazioni espresse nella relazione al bilancio relativo all’anno 2005 dal collegio sindacale che, nell’ottobre del 2007, aveva rassegnato le proprie dimissioni a causa dell’omessa assunzione di iniziative idonee a ridurre l’indebitamento verso il settore creditizio da parte dell’organo gestorio;
della relazione d’accompagnamento del bilancio di esercizio relativo all’anno 2006 che confermava l’assenza di iniziative atte ad arginare la grave crisi denunciata dall’organo di controllo;
del licenziamento, disposto nel corso dell’anno 2007, di tutti i dipendenti;
del trasferimento della sede legale in (OMISSIS), deliberato, senza plausibile motivo, nell’aprile 2008 e dunque sospetto;
della perdita d’esercizio di Euro 4 milioni risultante dal bilancio relativo all’anno 2007;
dell’assenza di effettiva contestazione sulla condizione d’insolvenza.
La società fallita ha impugnato questa statuizione con ricorso per cassazione in base ad unico motivo.
Gli intimati non hanno spiegato difesa.
Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione nei seguenti termini:
“Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. per essere dichiarato inammissibile.
La ricorrente, denunciando violazione dell’art. 5, L. Fall. e vizio di motivazione, confuta il valore sintomatico attribuito dalla Corte territoriale alla relazione dei sindaci rilevando, a smentita, d’aver mantenuto intatte le proprie linee di credito presso le banche, in ragione del suo cospicuo patrimonio. La Corte territoriale non ne avrebbe tenuto conto, nè avrebbe considerato che già da tempo erano state assunte iniziative per il ripianamento delle esposizioni debitorie.
La censura mira palesemente a sollecitare un apprezzamento di merito sulle circostanze indicate, della cui valutazione la sentenza impugnata rende conto con puntuale e logica motivazione, precluso in questa sede”.
Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta non confutata dagli argomenti di smentita illustrati nella memoria difensiva deposita dal ricorrente.
Il ricorso deve per l’effetto essere dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese processuali stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011