Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25318 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/10/2017, (ud. 15/02/2017, dep.25/10/2017),  n. 25318

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23237/2012 R.G. proposto da:

COMUNE DI SAN CATALDO, rappresentato e difesa dall’avv. Rosario

Alessi, con domicilio eletto in Roma, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

C.G., CA.GR. – C.M.A. –

C.P. – C.R. – A.C., nella qualità

di eredi di C.M., rappresentati e difesi dagli avv.ti

Michele Lupo e Sandra Lupo, con domicilio eletto in Roma, piazza

Martiori di Belfiore, n. 2, presso lo studio dell’avv. Gaetano

Alessi;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, n. 82,

depositata in data 18 maggio 2012;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 15 febbraio 2017

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per il ricorrente l’avv. G. Miano, munito di delega; sentito

per i controricorrenti l’avv. M. Lupo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta, pronunciando sulla domanda proposta dal signor C.M. nei confronti del Comune di San Cataldo, ha determinato l’indennità di espropriazione di un terreno di proprietà dell’attore, sito nel territorio di detto Comune e distinto catastalmente al fl. (OMISSIS), part. (OMISSIS), in complessivi Euro 89.760,00, commisurando altresì l’indennità di occupazione legittima agli interessi legali calcolati, anno per anno, dal 4 novembre 2004 al 24 giugno 2005.

2. In particolare, la corte distrettuale ha considerato edificabile l’intera superficie ablata, compresa la particella n. (OMISSIS), destinata a strada, in virtù del suo inserimento nel programma costruttivo “(OMISSIS)”, che avrebbe all’intera area da esso interessata, comprese le parti della stessa destinate ad opere infrastrutturali, una connotazione edificatoria.

3. Sono state poi parzialmente disattese le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che aveva considerato un valore unitario di Euro 85,16, che è stato ridotto ad Euro 60, sia perchè appariva immotivata una maggiorazione del 13 per cento apportata dall’ausiliario rispetto al valore considerato in alcuni atti di compravendita utilizzati ai fini della comparazione, sia perchè si è ritenuto che in dette cessioni i prezzo fossero maggiori rispetto a quelli di mercato, in quanto influenzati dall’interesse dell’unico acquirente di accaparrarsi tutto il terreno utile per realizzare un’unica costruzione.

3. Per la cassazione di tale decisione il Comune di San Cataldo propone ricorso, affidato a quattro motivi, cui gli eredi del C. resistono con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendosi insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe utilizzato, pur accogliendo in parte i rilievi proposti dal Comune nel corso del giudizio di merito, le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, fondate su un numero esiguo di atti, per altro riguardanti terreni le cui caratteristiche non risultavano corrispondenti a quello in questione.

1.1. Con il secondo mezzo l’ente ricorrente si duole della violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, per aver posto alla base della determinazione dell’indennità una valutazione effettuata sulla base del criterio sintetico-comparativo.

1.2. La terza censura attiene alla violazione del D.P.R. n. 327, art. 40, nonchè della L.R. Siciliana n. 86 del 1981 e L.R. Siciliana n. 1 del 1986: erroneamente la porzione di terreno destinata a viabilità sarebbe stata considerata edificabile, in quanto inserita in un programma costruttivo, non essendo esso equiparabile a un piano particolareggiato.

1.3. Con il quarto motivo si deduce insufficiente motivazione in merito alla destinazione alla viabilità interna della strada prevista sulla suddetta particella.

2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto, deducendosi motivazione insufficiente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si propone, in realtà, anche con riferimento al numero degli atti utilizzati per la comparazione, un riesame del merito, insindacabile in questa sede.

Per altro, la questione attinente al valore unitario dell’area è stata risolta dalla Corte di appello accogliendo, sia pure in parte, le osservazioni del Comune sotto il profilo della possibilità che il prezzo di vendita risultante dagli atti utilizzati per la comparazione fosse maggiore rispetto a quello di mercato, trattandosi di acquisti effettuati da un’unica società, ritenuta disposta a pagare somme anche più elevate, pur di disporre dell’intera area edificabile.

3. La seconda censura, nella parte in cui critica il ricorso al criterio sintetico – comparativo, impinge contro il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la determinazione del valore di un fondo edificabile può essere effettuata tanto con metodo sintetico-comparativo, volto ad individuare il prezzo di mercato dell’immobile attraverso il confronto con quelli di beni aventi caratteristiche omogenee, quanto con metodo analitico-ricostruttivo, fondato sull’accertamento del costo di trasformazione del fondo, non potendosi stabilire tra i due criteri un rapporto di regola ad eccezione, e restando pertanto rimessa al giudice di merito la scelta di un metodo di stima improntato, per quanto possibile, a canoni di effettività (Cass., 31 marzo 2016, n. 6243; Cass., 22 marzo 2013, n. 7288; Cass., 26 maggio 2010, n. 12877; Cass., 31 maggio 2007, n. 12771; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3034). Gli aspetti inerenti alla diverse caratteristiche dei terreni compravenduti sono stati esaminati dalla corte nissena, che ha anche escluso, anche sotto tale profilo in senso favorevole all’ente espropriante, che dovesse applicarsi ai terreni ablati una maggiorazione del tredici per cento, in considerazione dell’esclusione del maggior valore attribuito dal consulente tecnico d’ufficio all’area di proprietà del C..

4. Fondato è il terzo motivo, con il quale è stata criticata la tesi secondo cui anche la parte di terreno destinata a strada è stata considerata, e come tale valutata, edificabile.

4.1. Vale bene premettere che nella specie non viene in evidenza un piano per l’edilizia economica e popolare (c.d. P.E.E.P.), in relazione al quale, secondo il consolidato orientamento le Sezioni unite di questa Corte, superando un precedente indirizzo fondato sulla natura espropriativa del relativo vincolo (Cass., 27 febbraio 1989, n. 1067), affermarono che “i piani di edilizia economica e popolare (P.e.e.p.) costituiscono, come recita della L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 2, i veri e propri piani di zona e, quindi, piani urbanistici attuativi o di terzo livello, equivalenti ai piani particolareggiati o di lottizzazione della L 17 agosto 1942, n. 1150, ex art. 28, come modificato dalla L. 7 agosto 1967, n. 765, art. 8. Inoltre, non può esservi contrasto tra il P.e.e.p. ed il P.r.g. o il P.d.f. Infatti, in base della L. 18 aprile 1962, n. 167, art. 3, che ha previsto i Piani di edilizia economica e popolare, gli stesso debbono di regola trovare insediamento nelle zone previste come zone di espansione dell’aggregato urbano, ancorchè non ancora edificate. Qualora, poi, la zona oggetto del piano non fosse già prevista come zona di espansione destinata ad edilizia residenziale, come nel caso che essa avesse destinazione agricola nel Piano regolatore generale, l’approvazione del P.e.e.p. costituisce un provvedimento a duplice effetto, in quanto è ad un tempo approvazione di variante allo strumento urbanistico fondamentale o di secondo livello (Piano regolatore generale o Piano di fabbricazione) ed approvazione di piano di zona attuativo di terzo livello. Il P.e.e.p., quindi rientra in un disegno normativo volto ad consentire che l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare sia inquadrato in uno strumento urbanistico più ampio, per cui non può essere in contrasto con un precedente piano urbanistico generale, di cui costituisce pur sempre l’attuazione nella versione originaria o in quella modificata dal P.e.e.p. che del P.r.g. ha effetto di variante. Il fatto stesso, quindi, che un terreno sia compreso nel P.e.e.p ed in esso abbia destinazione all’edilizia economica e popolare, che del P.r.g. costituisce o attuazione o variante, è di per sè elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno stesso, sia pure nei limiti che il P.e.e.p. consente” (Cass., Sez. U., 18 novembre 1997, n. 11433).

4.2. Tale orientamento, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (che ha posto in evidenza il carattere “programmatorio e conformativo” del piano suddetto: cfr., ad es. Cass., 17 settembre 2001, n. 11621), è stato successivamente esteso, per evidente analogia dei presupposti, nonchè delle conseguenze giuridiche e concrete, al piano per gli insediamenti produttivi, la cui natura conformativi è stata ribadita in numerose pronunce (cfr., ex multis, Cass. 24 aprile 2007, n. 9891; Cass., 6 settembre 2006, n. 19128; Cass., 24 marzo 2004, n. 5874).

4.3. Diversa è l’ipotesi del programma costruttivo previsto dalla L. 22 ottobre 1971, art. 51: in proposito vale bene richiamare l’indirizzo di questa Corte (cfr. di recente, Cass., 6 marzo 2015, n. 4614), in sintonia con quello della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, 5 settembre 2014, n. 4520), secondo cui il programma costruttivo di edilizia residenziale inerente alla localizzazione di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 51, non è equiparabile al piano di zona, rispetto al quale è alternativo e autonomo, essendo soggetto ad un procedimento semplificato ed accelerato d’individuazione ed acquisizione delle aree destinate a iniziative di edilizia residenziale pubblica, non assimilabile alla procedura di formazione del p.e.e.p., con il quale condivide solo l’efficacia: la localizzazione può avere luogo proprio qualora non possano adottarsi tempestivamente le complesse procedure di urbanizzazione previste dalla L. n. 167 del 1962; con riguardo a detti programmi la citata L. n. 865 del 1971, art. 51 impone che nel relativo provvedimento, o al più tardi in quello di assegnazione delle aree siano fissati i termini di cui alla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 13,Cass. 23 giugno 2009, n. 14606).

4.4. Richiamato quanto affermato in relazione ai cc.dd. piani di recupero, ai quali, presentando specifiche connotazioni che derivano dalla loro precipua finalità, che è quella di recupero del patrimonio edilizio esistente, piuttosto che quella di determinare una complessiva trasformazione del territorio (Cons. Stato 14 ottobre 2005, n. 5724) non sono estensibili le affermazioni, sopra richiamate, concernenti il P.e.e.p. ed il P.i.p., deve ribadirsi come il rapporto fra il piano regolatore generale e il programma costruttivo sia connotato dalla primazia del primo. Depone in tal senso anche la limitata efficacia, di durata biennale, dei programmi in esame, la cui localizzazione deve avvenire nell’ambito delle zone residenziali di espansione previste dallo strumento urbanistico generale (L.R. n. 86 del 1981, art. 4, comma 14).

4.5. Alla luce di quanto sopra evidenziato è agevole constatare come la destinazione stradale in esame, non possa subire, come afferma la Corte distrettuale, “la conformazione propria del programma di costruzione”, ma debba porsi in diretto rapporto con lo strumento urbanistico generale.

4.6 – Sotto quest’ultimo profilo vale bene richiamare il principio secondo cui, in assenza di specifiche deduzioni circa l’assimilazione del vincolo stradale ad un vincolo imposto a titolo particolare, tramite l’indicazione delle reti stradali all’interno e a servizio delle singole zone, come tali riconducibili a vincolo avente carattere espropriativo (Cass., 24 novembre 2005, n. 24873) l’indicazione delle opere di viabilità nel piano regolatore generale comporta, di regola, un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessate, e non ha carattere espropriativo, comportando una limitazione di ordine generale ricadente su una pluralità indistinta di beni e per una finalità di interesse pubblico trascendente i singoli interessi dei proprietari delle aree (Cass., 25 settembre 2007, n. 19924).

5 – Deve conclusivamente osservarsi che, per le evidenziate finalità specifiche del programma costruttivo, non è possibile sostenere una sua assimilazione al piano per l’edilizia economica e popolare, per il quale, come sopra evidenziato, questa Corte ha dettato il principio secondo cui la relativa approvazione conferisce il requisito dell’edificabilità a tutte le aree in esso inserite, essendo irrilevante la destinazione di talune di esse alla costruzione di strade o a parchi e/o giardini, trattandosi di previsioni specifiche che non assumono carattere conformativo del territorio, ma integrano vincoli preordinati all’esproprio, poichè non possono comportare – in quanto limitati all’interno di una zona urbanistica omogenea (a diversa destinazione generale) ed incidenti su beni determinati – un mutamento della classificazione legale dei terreni che ne sono oggetto (Cass., 12 maggio 2014, n. 10280; Cass. 3 giugno 2004, n. 10555).

6. Rimanendo all’evidenza il quarto motivo assorbito, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Caltanissetta, che, in diversa composizione, applicherà il principio sopra indicato, provvedendo altresì in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il primo e il secondo, accoglie il terzo, assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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