Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25318 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.12/12/2016),  n. 25318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. URMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25749-2014 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), P.IVA (OMISSIS), in

persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CARDINAL DE LUCA, 1, presso lo studio dell’avvocato ANGELA MARIA

LORENA CORDARO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

BALISTRERI giusta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.M.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 438/2014 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA,

emessa e depositata l’8/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. BARRECA Giuseppina

Luciana.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l’appello proposto dalla Riscossione Sicilia S.p.A. nei confronti di L.M.C. e del Comune di Riesi, reputando fondata, anche nei confronti dell’Agente della Riscossione, l’opposizione proposta dal L.M. avverso la cartella di pagamento emessa per il pagamento della tariffa del servizio idrico integrato per l’anno 2003. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse stato rispettato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 del ed ha condannato in solido al pagamento delle spese di lite sia il Comune impositore che l’Agente della Riscossione.

Il ricorso è proposto con tre motivi.

Gli intimati non si difendono.

2.- Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente sostiene che l’agente della riscossione è soggetto estraneo all’accertamento effettuato dal Comune di Riesi, quindi non risponderebbe del ritardo da parte di quest’ultimo nell’effettuare l’iscrizione a ruolo. Sostiene che il giudice a quo, nel reputare la responsabilità della Riscossione Sicilia S.p.A., non avrebbe tenuto conto del fatto che comunque la cartella era stata notificata entro l’anno dall’iscrizione a ruolo.

2.1.- Col secondo motivo il ricorrente insiste nel ripropone quest’ultimo argomento, denunciando l’omesso esame da parte del giudice del merito dell’avvenuta notificazione della cartella esattoriale entro l’anno dall’iscrizione a ruolo (qualificato come fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

3.- I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono inammissibili.

A prescindere dall’applicabilità al caso di specie del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 (questione che la ricorrente nemmeno pone), va evidenziato che la notificazione della cartella esattoriale entro l’anno dall’iscrizione a ruolo non è fatto giuridicamente rilevante.

Nel sostenere il contrario, la ricorrente non considera che il testo dell’art. 25 cit. è stato modificato in termini tali che – ai fini della decadenza dall’azione esecutiva- rileva la data di notificazione della cartella esattoriale non rispetto alla data di iscrizione a ruolo, ma rispetto alla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Questa è anche la ratio della sentenza impugnata. I motivi non censurano specificamente questa ratto e perciò vanno reputati inammissibili.

4.- Col terzo motivo la ricorrente censura la sentenza per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che le spese di causa non avrebbero potuto essere poste a suo carico, essendo addebitabile all’ente impositore la causa di accoglimento dell’opposizione.

4.1.- Il motivo è manifestamente infondato, attese la soccombenza dell’Agente della Riscossione, nonchè la comunanza di interesse tra quest’ultimo e l’ente impositore (condannato in solido al pagamento delle spese), rilevante ai sensi dell’art. 97 c.p.c..

In conclusione, si propone il rigetto del ricorso.

La relazione è stata notificata come per legge.

Non sono state depositate memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

Il ricorso va perciò rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese poichè l’intimato non si è difeso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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