Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25318 del 11/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25318 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 10046-2012 proposto da:
BUONGIORNO SALVATORE, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio
dell’avvocato PARLATO GUIDO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DELLA MORTE
BARTOLOMEO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
2013
6431

COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO
COL GAS SPA – NAPOLETANAGAS – Società soggetta
all’attività di direzione e coordinamento dell’ENI SPA
in persona del Direttore Affari Legali, Societari e
Compliance di Snam SpA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE TUPINI 133, presso lo STUDIO BRAGAGLIA &

Data pubblicazione: 11/11/2013

DE ZORDO, rappresentata e difesa dagli avvocati
REGGIANI MARCO, GOMEZ D’AYALA GIULIO, giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 799/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/07/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MARIA ACIERNO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

di NAPOLI del 7.2.2011, depositata 1’11/03/2011;

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ.,

“La Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 1842 del 2006 aveva accolto l’impugnazione
proposta dalla Compagnia Napoletana Illuminazione Scaldamento col gas spa (di seguito
Napoletanagas) avverso la sentenza n. 13745 del 2001, con cui era stata ordinata alla società
appellante la restituzione del “suolo di sedime del gasometro particella 291, dell’alloggio del
custode particelle 288/289 e della costruzione eretta sulla particella 290 del foglio 131”, sita in via
Cacciottoli in Napoli, aree interessate dall’art. 18 dell’atto di vendita per notaio Talamo 24.2.1930.
Rilevava il giudice di secondo grado che l’impianto della Napoletanagas, installato sulle aree in
oggetto dell’art. 18 del rogito Talamo, era ancora attivo e che quindi non era stata realizzata la
condizione per la retrocessione delle aree (dismissione dell’intero impianto).
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per revocazione Buongiorno Salvatore, deducendo
l’esistenza di un errore di fatto per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto presenti sull’area
in questione delle strutture attive e funzionanti, nonostante il CTU nominato non le avesse
rinvenute lì, ma su una zona esterna a quella oggetto del rogito Talamo.
La Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 799 del 2011 dichiarava inammissibile la domanda di
revocazione, osservando che l’errore di fatto censurato dal ricorrente non atteneva alla mancata
percezione delle risultanze processuali, ma all’inesatto apprezzamento delle medesime, vizio da
farsi valere con il rimedio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.. Si osservava che il fatto sottoposto
all’attenzione del giudice investiva un punto controverso della decisione, essendo il contrasto
incentrato sull’esistenza di strutture funzionanti, e che non emergeva la sussistenza di un errore di
immediata percezione dal raffronto tra la planimetria allegata all’atto notarile del 1930 e quella
allegata alla consulenza tecnica d’ufficio, redatta in epoca di molto successiva e recante pertanto dei
frazionamenti, delle costruzioni e variazioni urbanistiche, la cui comprensione non richiedeva un
approccio puramente sensoriale. Inoltre dall’esame delle risultanze probatorie appariva una realtà
diversa da quella sostenuta dall’attore, poiché sulla particella 290, la cui individuazione era
successiva al 1930, si trovava non solo un piccolo fabbricato rettangolare dismesso, ma anche un
altro manufatto di forma trapezoidale e un altro di forma triangolare di recente costruzione, in cui
erano state collocate apparecchiature attive. Il problema, secondo la corte territoriale, si presentava
di natura interpretativa, dovendosi chiarire se una parte della particella 290, in cui insistevano i
suddetti impianti attivi, potesse essere considerata estranea alla pattuizione e se e quando la
Napotenagas avesse acquisito il diritto di edificare un altro fabbricato sull’area in questione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Buongiorno Salvatore, affidandosi ad un
unico motivo, con il quale è stata denunciata la violazione della . rt. 395 cod. proc. civ. e
l’insufficienza della motivazione per non avere spiegato come dal raffronto tra le due planimetrie,
quella allegata al rogito Talamo e quella redatta dal CTU, non sia possibile ricavare l’errore di fatto,
nonostante entrambe siano agevolmente sovrapponibili e chiaramente si ricavi dalla seconda, quella
del CTU, come sia in essa ricompresa l’aerea posta al di fuori di quella in oggetto. Il ricorrente ha
inoltre lamentato l’omessa motivazione per non essere stati indicati in quali scritti difensivi sarebbe
stata discussa la questione relativa alla presenza di impianti posti sul quest’ultima area.
Ha resistito con controricorso la Napolenatanagas s.p.a.
Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto con esso si chiede la rivalutazione dell’esistenza del
vizio revocatorio invocato davanti alla Corte d’Appello, dovendosi peraltro sottolineare che la
pronuncia impugnata ha ampiamente motivato in ordine all’assenza di tale vizio, anche attraverso
un’attenta disamina della consulenza tecnica d’ufficio e della planimetria ad essa allegata. Al di là
della prospettazione formale delle censure il ricorrente non indica quale sia stata la violazione

nel procedimento civile iscritto al R.G. 10046 del 2012

Ritenuto che nella memoria depositata dalla parte ricorrente è stato dato atto dell’avvenuto deposito
della sentenza n. 13617 del 2013 con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio al
pronuncia della Corte d’Appello n. 1842 del 2006, che ha statuito nel merito delle pretese delle parti.
In ordine a tale ultima sentenza è stato proposto ricorso per revocazione. La pronuncia della Corte
d’Appello n. 799 del 2011 è oggetto del presente ricorso per cassazione;
ritenuto, pertanto che è venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso per revocazione essendo stata
cassata la sentenza revocanda ma che è necessario decidere in ordine alla soccombenza virtuale;
ritenuto a tale ultimo fine, che si condivide senza rilievi la relazione depositata;
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse. Condanna la parte ricorrente
al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in E 2000 per compensi; E 100 per
esborsi oltre accessori di legge in favore della parte contro ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2113
Il Presidente

dell’art. 395 cod. proc. civ. né specifica in cosa sia consistito il vizio di motivazione lamentato,
limitandosi a dedurre genericamente una non esauriente spiegazione del raffronto tra le planimetrie,
ovvero ricadendo in un’inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti. In conclusione, ove si
condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

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